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Decreto Legislativo 12 settembre 2002, n. 223

"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia", l'attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di seguito denominata: "legge" per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona, e' disciplinata dalle norme del presente articolo.

2. La Regione provvede con proprie disposizioni legislative all'esercizio di funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti alle istituzioni scolastiche autonome in attuazione della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge, in materia di uso della lingua della minoranza nella scuola materna e in materia di insegnamento della lingua della minoranza nelle scuole elementari e secondarie di primo grado.

3. Spetta altresi' alla Regione l'esercizio di tutte le funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della legge e di ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni pubbliche locali.

4. Per il finanziamento delle funzioni indicate al comma 3, e' riservata annualmente alla Regione una speciale assegnazione finanziaria a valere sui corrispondenti stanziamenti autorizzati dal bilancio dello Stato per le finalita' della legge.