Decreto Legislativo 19 giugno 2002, n. 191
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001, che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2000/65/CE, ricompresa nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;
Vista la direttiva 2000/65/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 17 ottobre 2000, relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto, modificativa della direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977;
Visti gli articoli 17, 35, 38-ter e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente, i soggetti passivi, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'attivita', l'esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti e l'ufficio competente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
Visti gli articoli 44 e 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, concernente rispettivamente i soggetti passivi e i depositi fiscali nell'ambito della disciplina I.V.A. applicabile negli scambi intracomunitari;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 441, concernente le formalita' da osservare per la nomina del rappresentante fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404, recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonche' per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica della disciplina I.V.A. relativa al debitore dell'imposta
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. La nomina del rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.";
b) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
"Art. 35-ter (Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili del soggetto non residente). - 1. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato estero di stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita' al modello stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita' di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.";
c) all'articolo 38-ter, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato" sono sostituite dalle seguenti: "che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante";
2) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.";
d) all'articolo 40, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo e' individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.".
Art. 2.
Disposizioni normative di coordinamento
1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle" sono soppresse; dopo la parola: "residenti" sono soppresse le seguenti: "e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato" e la parola: "stesso", infine, e' sostituita dalle seguenti: "dello Stato";
2) al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." sono sostituite dalle seguenti: "direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.";
b) All'articolo 50-bis il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.