Decreto Legislativo 30 maggio 2002, n. 113
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - Supplemento Ordinario n. 126
(Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002)
NOTA:
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", il presente decreto legislativo (Testo B) raccoglie le disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.
- Le disposizioni regolamentari concernenti la stessa materia sono invece contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114(Testo C).
- I due provvedimenti sono ricompresi, con le opportune evidenziazioni, nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)", emanato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTI gli articoli 14 e 16, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'articolo 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTI gli articoli 20 e 20 bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i numeri 9, 10 e 11 dell'allegato n. 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
UDITO il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nella adunanza del 22 novembre 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 gennaio 2002, le cui osservazioni sono state in generale accolte. Solo in alcuni casi marginali si e' ritenuto di discostarsi, chiarendone le ragioni nella relazione ai relativi articoli:
- articolo 6, dove non e' stata disciplinata la "regolare condotta in liberta'" perche' estranea alla materia del testo unico, e si e' preferito non effettuare un rinvio espresso ad una normativa di attuazione secondaria;
- articolo 30, dove non si e' estesa la previsione al processo amministrativo perche' la norma originaria e' limitata al processo civile e non e' estensibile, trattandosi di prestazione patrimoniale imposta;
- articolo 33, dove se si fosse accolto il suggerimento di eliminare l'assorbimento si sarebbe introdotta un'innovazione di carattere sostanziale - incompatibile con la delega - nella disciplina degli ufficiali giudiziari;
- articolo 48, dove la disciplina speciale dell'indennita' del teste e' stata coordinata con quella generale di missione, per il teste dipendente pubblico;
- articoli 55 e 68, dove il rinvio alla disciplina generale in tema di missione dei dipendenti pubblici e' stato raccordato con la riforma della dirigenza;
- articolo 65, dove l'indennita' speciale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, e' compresa perche' gia' contenuta nella normativa originaria;
- articolo 83, dove il limite dei valori medi per gli onorari di avvocato (articolo 82) non e' stato esteso agli ausiliari del giudice e ai consulenti di parte, perche' nella normativa originaria e' riferito solo ai primi.
Con riferimento, infine, alla mancanza di una norma di chiusura contenente disposizioni non inserite nel testo unico che restano in vigore, si precisa che nel testo unico sono state inserite o sono state espressamente richiamate tutte le norme relative alle spese di giustizia e, pertanto, non e' necessaria;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Oggetto e definizioni
ART. 1 (L)
(Oggetto)
1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
ART. 2 (L)
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
ART. 3 (R)
(Definizioni)
Titolo II
Disposizioni generali relative al processo penale
ART. 4 (L)
(Anticipazione delle spese)
1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla parte privata, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
ART. 5 (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)
1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni;
b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo;
c) le spese e le indennita' per i testimoni;
d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
e) le indennita' di custodia;
f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato;
g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi;
h) le spese straordinarie;
i) le spese di mantenimento dei detenuti.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti;
b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.
3. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
ART. 6 (L)
(Remissione del debito)
1. Se l'interessato non e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in liberta'.
2. Se l'interessato e' stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento e' rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta, ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. La domanda, corredata da idonea documentazione, e' presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al magistrato competente, fino a che non e' conclusa la procedura per il recupero, che e' sospesa se in corso.
ART. 7 (R)
(Rogatorie all'estero)
Titolo III
Disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 8 (L)
(Onere delle spese)
1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.
2. Se la parte e' ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.
PARTE II
VOCI DI SPESA
Titolo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 9 (L)
(Contributo unificato)
1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
ART. 10 (L)
(Esenzioni)
1. Non e' soggetto al contributo unificato il processo gia' esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
2. Non e' soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa. 3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.
4. Non e' soggetto al contributo unificato il processo di valore inferiore a euro 1.033 e il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.
5. Il contributo unificato non e' dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.
ART. 11 (L)
(Prenotazione a debito del contributo unificato)
1. Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e, nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno.
ART. 12 (L)
(Azione civile nel processo penale)
1. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non e' soggetto al pagamento del contributo unificato, se e' chiesta solo la condanna generica del responsabile.
2. Se e' chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'articolo 13.
ART. 13 (L)
(Importi)
1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a euro 258.228;
e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a euro 516.457;
f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosita' si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto e' pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).
ART. 14 (L)
(Obbligo di pagamento)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.
ART. 15 (R)
(Controllo in ordine al pagamento del contributo unificato)
ART. 16 (L)
(Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato)
1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
ART. 17 (L)
(Variazione degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.
ART. 18 (L)
(Non applicabilita' dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il contributo unificato)
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purche' richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
Titolo II
Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari
Capo I
Disposizioni generali
ART. 19 (R)
(Spese di spedizione, diritti e indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari)
ART. 20 (L)
(Indennita' di trasferta)
1. L'indennita' di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.
2. L'indennita' di trasferta non e' dovuta in caso di spedizione dell'atto.
3. L'importo dell'indennita' di trasferta di cui agli articoli 26 e 35 e' adeguato annualmente, in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
ART. 21 (R)
(Calcolo delle distanze)
ART. 22 (R)
(Equiparazioni alla notifica a richiesta d'ufficio)
Capo II
Notificazioni nel processo penale
Sezione I
Norme generali
ART. 23 (L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti e' dovuto il diritto unico, di cui all'articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d'ufficio dall'articolo 25.
ART. 24 (L)
(Indennita' di trasferta)
1. Per gli atti di notificazione relativi allo stesso processo, spetta una sola indennita' di trasferta se i luoghi dove la notificazione deve essere eseguita distano fra di loro meno di cinquecento metri.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 25 (L)
(Importo dei diritti)
1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205.
2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.
ART. 26 (L)
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)
1. L'indennita' di trasferta e' per ciascun atto di euro 0,33, compresa la maggiorazione per l'urgenza.
2. Se la trasferta supera, fra andata e ritorno, la distanza di dieci chilometri o di venti chilometri, l'indennita' e' corrisposta, rispettivamente, nella misura di euro 0,83 e di euro 1,22.
3. L'indennita' di trasferta e' corrisposta dall'erario; le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 27 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione, relativi agli atti richiesti.
2. Il diritto unico e l'indennita' di trasferta sono dovuti in misura pari a quella prevista dagli articoli 34 e 35.
Capo III
Notificazioni nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Sezione I
Norme generali
ART. 28 (L)
(Contestualita' di trasferte)
1. L'ufficiale giudiziario che procede nello stesso viaggio, su richiesta di una stessa parte, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', percepisce una sola indennita' di trasferta, ripartita in misura uguale fra tutti gli atti eseguiti. Tale disposizione non si applica quando gli atti sono richiesti dalla stessa persona per conto e nell'interesse di parti diverse, ne' quando l'ufficiale giudiziario compie tali atti in Comuni diversi, ovvero, compiendoli nello stesso Comune, deve percorrere tra un luogo e l'altro una distanza eccedente i cinquecento metri.
ART. 29 (L)
(Diritti)
1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
Sezione II
Notificazioni a richiesta dell'ufficio
ART. 30 (L)
(Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile)
1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita' di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura stabilita nella tabella, contenuta nell'allegato n. 1 al presente testo unico, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 134, secondo comma, n. 1, e del termine stabilito dal quarto comma dello stesso articolo, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, determina il raddoppio dell'importo dovuto; il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni della parte VII e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
ART. 31 (L)
(Indennita' di trasferta e spese di spedizione)
1. Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35.
2. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Sezione III
Notificazioni a richiesta delle parti
ART. 32 (L)
(Notificazioni a richiesta delle parti)
1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario.
ART. 33 (L)
(Trasferte per la notifica e l'esecuzione di atti a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)
1. Se le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono compiuti contemporaneamente ad altri atti a pagamento, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari sono assorbiti.
2. Se gli accessi sono in Comuni diversi o intercorre una distanza superiore a 500 metri, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono prenotati a debito.
3. Se gli ufficiali giudiziari non compiono gli atti contemporaneamente a quelli a pagamento, le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono anticipate dall'erario e i diritti sono prenotati a debito.
4. Se agli ufficiali giudiziari competono piu' indennita' di trasferta per atti in Comuni diversi o con accessi a distanza superiore a 500 metri, e' anticipata dall'erario solo l'indennita' di maggiore importo e le altre sono prenotate a debito insieme ai diritti.
ART. 34 (L)
(Importo dei diritti)
1. Il diritto unico e' dovuto nella seguente misura:
a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58;
b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75;
c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.
ART. 35 (L)
(Importo dell' indennita' di trasferta)
1. L'indennita' di trasferta e' stabilita' nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.
ART. 36 (L)
(Maggiorazioni per l'urgenza)
1. I diritti e l'indennita' di trasferta sono aumentati della meta' per gli atti urgenti, esclusi il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione.
2. Nel caso previsto dall'articolo 28, la maggiorazione spettante per l'urgenza e' dovuta una sola volta nella misura stabilita per l'atto che importa il maggior diritto o la maggior indennita'.
3. Si considera urgente l'atto da eseguirsi nello stesso giorno o in quello successivo.
4. La richiesta, con l'indicazione della data, puo' farsi solo per atti in scadenza nello stesso termine per espressa disposizione di legge o per volonta' delle parti.
Capo IV
Atti di esecuzione nel processo civile
ART. 37 (L)
(Diritto di esecuzione)
1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto, e' dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nella seguente misura:
a) per gli atti relativi ad affari di valore fino a euro 516,46: euro 2,58;
b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 516,46 fino a euro 2.582,28: euro 3,62;
c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 2.582,28 o di valore indeterminabile: euro 6,71.
ART. 38 (L)
(Indennita' di trasferta per atti di esecuzione)
1. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' di trasferta e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall'articolo 35.
Titolo III
Spese di spedizione
ART. 39 (R)
(Spese di spedizione)
Titolo IV
Diritto di copia e diritto di certificato
ART. 40 (L)
(Determinazione di nuovi supporti e degli importi)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.
Titolo V
Trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo penale e civile
ART. 41 (L)
(Trasferte di magistrati professionali e onorari)
1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
ART. 42 (L)
(Trasferte di magistrati professionali di corte di assise)
1. Se il dibattimento e' tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
ART. 43 (L)
(Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)
1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonche' gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
ART. 44 (L)
(Trasferte degli ufficiali giudiziari)
1. All'ufficiale giudiziario, che accompagna il magistrato o l'appartenente all'ufficio per l'assistenza ad atti, spetta, in aggiunta alle spese di viaggio e all'indennita' di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione per i dipendenti statali, in relazione al trattamento economico di cui gode ai sensi degli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, un diritto di importo pari a euro 0,52 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste.
Titolo VI
Testimoni nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
ART. 45 (L)
(Indennita' per testimoni residenti)
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l'indennita' di euro 0,36 al giorno.
ART. 46 (L)
(Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)
1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio e' riferito alla localita' piu' vicina per cui esiste il servizio di linea.
3. Spetta, inoltre, l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennita' di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.
ART. 47 (L)
(Testimoni minori e accompagnatori di testimoni minori o invalidi)
1. Nessuna indennita' spetta al testimone minore degli anni quattordici.
2. Il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46 spettano agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi, ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni.
ART. 48 (L)
(Testimoni dipendenti pubblici)
1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.
Titolo VII
Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 49 (L)
(Elenco delle spettanze)
1. Agli ausiliari del magistrato spettano l'onorario, l'indennita' di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.
2. Gli onorari sono fissi, variabili e a tempo.
ART. 50 (L)
(Misura degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, e' stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe professionali esistenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, la percentuale di aumento per l'urgenza, il numero massimo di ore giornaliere e l'eventuale superamento di tale limite per attivita' alla presenza dell'autorita' giudiziaria.
ART. 51 (L)
(Determinazione degli onorari variabili e aumento di quelli fissi e variabili)
1. Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficolta', della completezza e del pregio della prestazione fornita.
2. Gli onorari fissi e variabili possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato.
ART. 52 (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)
1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
ART. 53 (L)
(Incarichi collegiali)
1. Quando l'incarico e' stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.
ART. 54 (L)
(Adeguamento periodico degli onorari)
1. La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo e' adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
ART. 55 (L)
(Indennita' e spese di viaggio)
1. Per l'indennita' di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato e' equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatta salva l'eventuale maggiore indennita' spettante all'incaricato dipendente pubblico.
2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.
3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.
ART. 56 (L)
(Spese per l'adempimento dell'incarico)
1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.
2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.
3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attivita' strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa e' determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.
4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.
ART. 57 (R)
(Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato)
Titolo VIII
Indennita' di custodia nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 58 (L)
(Indennita' di custodia)
1. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennita' per la custodia e la conservazione.
2. L'indennita' e' determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene.
ART. 59 (L)
(Tabelle delle tariffe vigenti)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennita' di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresi', le riduzioni percentuali dell'indennita' in relazione allo stato di conservazione del bene.
Titolo IX
Pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile
ART. 60 (R)
(Convenzioni per le spese di pubblicazione dei provvedimenti del magistrato nel processo penale e civile)
Titolo X
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi nel processo penale e amministrativo
ART. 61 (R)
(Esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto, la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi)
ART. 62 (R)
(Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa e il Ministero della giustizia)
ART. 63 (R)
(Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi)
Titolo XI
Indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari e degli esperti componenti degli uffici giudiziari penali e civili
ART. 64 (L)
(Indennita' dei magistrati onorari)
1. Ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici onorari aggregati spettano le indennita' previste per lo svolgimento della loro attivita' di servizio, rispettivamente, e considerate le successive modificazioni, dagli articoli 11 e 15, commi 2 bis e 2 ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374 per i giudici di pace, dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 per i giudici onorari aggregati.
ART. 65 (L)
(Indennita' dei giudici popolari nei collegi di assise)
1. Ai giudici popolari spetta una indennita' di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
2. L'indennita' e' aumentata a euro 51,65 giornaliere per le prime cinquanta udienze, a euro 56,81 giornaliere per le cinquanta udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, se i giudici popolari sono lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni.
3. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione, di ammontare pari a quella prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dei successivi aumenti.
4. Ai giudici popolari che prestano servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori del Comune di residenza spettano le spese di viaggio e l'indennita' di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.
5. Al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' comparso in tempo utile per prestare servizio, spettano le indennita' e le spese di cui ai commi 1, 2 e 4.
ART. 66 (L)
(Indennita' degli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori)
1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennita' previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.
ART. 67 (L)
(Indennita' degli esperti dei tribunali di sorveglianza)
1. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Agli esperti dei tribunali di sorveglianza che prestino servizio fuori della loro residenza spettano le spese e l'indennita' di cui all'articolo 65, comma 4, riferite ai magistrati di tribunale.
ART. 68 (L)
(Indennita' degli esperti delle sezioni agrarie)
1. Agli esperti delle sezioni agrarie e' dovuta, per ogni udienza, l'indennita' di euro 1,55.
2. Nel caso in cui l'udienza si svolge in luogo diverso da quello in cui l'esperto risiede, sono dovute le spese di viaggio e le indennita' di trasferta nella misura prevista per i dipendenti statali aventi qualifica di dirigente di seconda fascia del ruolo unico, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Titolo XII
Spese escluse e spese straordinarie nel processo penale
ART. 69 (L)
(Spese escluse)
1. Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti;
b) la traduzione dei detenuti;
c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico;
d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.
ART. 70 (L)
(Spese straordinarie)
1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applichera', in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzera' prezzari analoghi. Il decreto di pagamento e' disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.
Titolo XIII
Domanda di liquidazione e decadenza
ART. 71 (L)
(Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte)
1. Le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennita' e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorita' competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda e' presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennita' di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
3. In caso di pagamento in contanti l'importo deve essere incassato, a pena di decadenza, entro duecento giorni dalla ricezione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 177.
ART. 72 (R)
(Domanda di liquidazione di acconti dell'indennita' di custodia)
Titolo XIV
Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo
ART. 73 (R)
(Procedura per la registrazione degli atti giudiziari)
PARTE III
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Titolo I
Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 74 (L)
(Istituzione del patrocinio)
1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
ART. 75 (L)
(Ambito di applicabilita)
1. L'ammissione al patrocinio e' valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonche' nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 76 (L)
(Condizioni per l'ammissione)
1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
ART. 77 (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo III
Istanza per l'ammissione al patrocinio
ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 puo' chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo.
2. L'istanza e' sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilita'. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
ART. 79 (L)
(Contenuto dell'istanza)
1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;
b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorita' consolare competente, che attesta la veridicita' di quanto in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.
Capo IV
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte
ART. 80 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
2. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
ART. 81 (L)
(Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato)
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e' formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco e' deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale;
b) assenza di sanzioni disciplinari;
c) anzianita' professionale non inferiore a sei anni.
3. L'inserimento nell'elenco e' revocato in qualsiasi momento se interviene una sanzione disciplinare.
4. L'elenco e' rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, e' pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
ART. 82 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennita', e previo parere del consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.
ART. 83 (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
ART. 84 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.
ART. 85 (L)
(Divieto di percepire compensi o rimborsi)
1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.
2. Ogni patto contrario e' nullo.
3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.
Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)
1. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
Capo VI
Norme finali
ART. 87 (L)
(Servizio al pubblico in materia di patrocinio a spese dello Stato)
1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dall'articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134.
ART. 88 (L)
(Controlli da parte della Guardia di finanza)
1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.
ART. 89 (L)
(Norme di attuazione)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di attuazione delle disposizioni della parte III del presente testo unico.
Titolo II
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 91 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa:
a) per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) se il richiedente e' assistito da piu' di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio e' stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100.
ART. 92 (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)
1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 93 (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)
1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell'articolo 123 del codice di procedura penale, la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
ART. 94 (L)
(Impossibilita' a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicita)
1. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa e' sostituita, a pena di inammissibilita', da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.
2. In caso di impossibilita' a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilita', con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e' detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorita' consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, puo' anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.
ART. 95 (L)
(Sanzioni)
1. La falsita' o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d) sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione
ART. 96 (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
ART. 97 (L)
(Provvedimenti adottabili dal magistrato)
1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facolta' per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato.
2. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.
ART. 98 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione)
1. Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonche' del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'ufficio finanziario nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio del predetto magistrato.
2. L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell'articolo 76.
3. Se risulta che il beneficio e' stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112.
ART. 99 (L)
(Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza)
1. Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato puo' proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
2. Il ricorso e' notificato all'ufficio finanziario che e' parte nel relativo processo.
3. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
4. L'ordinanza che decide sul ricorso e' notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Capo V
Difensori, investigatori e consulenti tecnici di parte
ART. 100 (L)
(Nomina di un secondo difensore)
1. Nei casi in cui trovano applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'indagato, l'imputato o il condannato puo' nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
ART. 101 (L)
(Nomina del sostituto del difensore e dell'investigatore)
1. Il difensore della persona ammessa al patrocinio puo' nominare, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede.
ART. 102 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
ART. 103 (L)
(Informazioni all'interessato in caso di nomina di un difensore di ufficio)
1. Nei casi in cui si deve procedere alla nomina di un difensore d'ufficio, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente e' nominato d'ufficio, se non ricorrono i presupposti per l'ammissione a tale beneficio.
ART. 104 (L)
(Compenso dell'investigatore privato)
1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
ART. 105 (L)
(Liquidazione con provvedimento del giudice per le indagini preliminari)
1. Il giudice per le indagini preliminari liquida il compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato, anche se l'azione penale non e' esercitata.
ART. 106 (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte)
1. Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili.
2. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 107 (L)
(Effetti dell'ammissione)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese gratuite: le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;
c) le indennita' di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d'ufficio o di parte;
d) le indennita' e le spese di viaggio per trasferte, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;
e) l'indennita' di custodia;
f) l'onorario e le spese agli avvocati;
g) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
ART. 108 (L)
(Effetti dell'ammissione relativi all'azione di risarcimento del danno nel processo penale)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale, si producono gli effetti di cui all'articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e' a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:
a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.
ART. 109 (L)
(Decorrenza degli effetti)
1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al patrocinio perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio, il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilita' e condanna la parte civile non ammessa al beneficio al pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
ART. 111 (L)
(Recupero nei confronti dell'imputato ammesso al patrocinio)
1. Le spese di cui all'articolo 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, lettera d), e comma 2.
Capo VII
Revoca del decreto di ammissione al patrocinio
ART. 112 (L)
(Revoca del decreto di ammissione)
1. Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :
a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nei termini previsti dall'articolo 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorita' consolare;
d) su richiesta dell'ufficio finanziario competente, presentata in ogni momento, e comunque non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92.
2. Il magistrato puo' disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle integrazioni richieste ai sensi dell'articolo 96, commi 2 e 3.
3. Competente a provvedere e' il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione e' effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
4. Copia del decreto e' comunicata all'interessato con le modalita' indicate nell'articolo 97.
ART. 113 (L)
(Ricorso avverso il decreto di revoca)
1. Contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall'ufficio finanziario, l'interessato puo' proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell'articolo 97.
ART. 114 (L)
(Effetti della revoca)
1. La revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali, dalla data in cui la comunicazione di variazione e' pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 94, comma 3.
2. Negli altri casi previsti dall'articolo 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva.
Titolo III
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale
ART. 115 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
ART. 116 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.
ART. 117 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.
ART. 118 (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio del minore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio del minore sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Contestualmente alla comunicazione del decreto di pagamento, l'ufficio richiede ai familiari del minorenne, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti del minorenne e dei familiari, se il magistrato, con decreto, accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio del patrocinio nei processi penali, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario
Capo I
Istituzione del patrocinio
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.
ART. 120 (L)
(Ambito di applicabilita)
1. La parte ammessa rimasta soccombente non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Capo II
Condizioni per l'ammissione al patrocinio
ART. 121 (L)
(Esclusione dal patrocinio)
1. L'ammissione al patrocinio e' esclusa nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Capo III
Istanza di ammissione al patrocinio
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)
1. L'istanza contiene, a pena di inammissibilita', le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione necessaria ad accertare la veridicita)
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilita', della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi.
ART. 124 (L)
(Organo competente a ricevere l'istanza)
1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
2. Il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente e' quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
ART. 125 (L)
(Sanzioni)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
2. Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
Capo IV
Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio
ART. 126 (L)
(Ammissione anticipata da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati)
1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, e' trasmessa all'interessato e al magistrato.
3. Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.
ART. 127 (L)
(Trasmissione all'ufficio finanziario degli atti relativi all'ammissione al patrocinio)
1. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza e' trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
2. Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
3. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
Capo V
Difensori e consulenti tecnici di parte
ART. 128 (L)
(Obbligo a carico del difensore)
1. Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell'articolo 309, del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
ART. 129 (L)
(Nomina del consulente tecnico di parte)
1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.
ART. 130 (L)
(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
Capo VI
Effetti dell'ammissione al patrocinio
ART. 131 (L)
(Effetti dell'ammissione al patrocinio)
1. Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.
3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro.
4. Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)
1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.
2. La rivalsa puo' essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; puo' essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed e' vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario e' nullo.
4. Quando il giudizio e' estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio e' obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.
5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
ART. 135 (L)
(Norme particolari per alcuni processi)
1. Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 50, commi 2 e 3, del codice civile e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.
2. Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.
Capo VII
Revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio
ART. 136 (L)
(Revoca del provvedimento di ammissione)
1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
Capo VIII
Disposizioni particolari per il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario
ART. 137 (L)
(Ambito temporale di applicabilita)
1. Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario e' disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV, e dalle disposizioni del presente capo.
ART. 138 (L)
(Commissione del patrocinio a spese dello Stato)
1. Presso ogni commissione tributaria e' costituita una commissione del patrocinio a spese dello Stato composta da un presidente di sezione, che la presiede, da un giudice tributario designato dal presidente della commissione, nonche' da tre iscritti negli albi o elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, designati al principio di ogni anno a turno da ciascun ordine professionale del capoluogo in cui ha sede la commissione e dalla direzione regionale delle entrate. Per ciascun componente e' designato anche un membro supplente. Al presidente e ai componenti non spetta alcun compenso. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'ufficio di segreteria della commissione tributaria.
ART. 139 (L)
(Funzioni della commissione)
1. Le funzioni che gli articoli 79, 124, 126, 127 e 136 attribuiscono, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato sono svolte solo dalla commissione del patrocinio a spese dello Stato; l'istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione non puo' essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.
2. I giudici tributari che fanno parte della commissione hanno l'obbligo di astenersi nei processi riguardanti controversie da loro esaminate quali componenti della commissione.
ART. 140 (L)
(Nomina del difensore)
1. Chi e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore scelto ai sensi dell'articolo 80 o un difensore scelto nell'ambito degli altri albi ed elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
ART. 141 (L)
(Onorario e spese del difensore)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'.
Titolo V
Estensione, a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista nel titolo IV.
ART. 142 (L)
(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)
1. Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
ART. 144 (L)
(Processo in cui e' parte un fallimento)
1. Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio.
ART. 145 (L)
(Processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero)
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualita', di presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di cui all'articolo 98, comma 2, trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualita', se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari.
PARTE IV
PROCESSI PARTICOLARI
Titolo I
Procedura fallimentare
ART. 146 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura fallimentare, che e' la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi e' denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilita' liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.
ART. 147 (L)
(Recupero delle spese in caso di revoca del fallimento)
1. In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, se condannato ai danni per aver chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento.
Titolo II
Eredita' giacente attivata d'ufficio
ART. 148 (L)
(Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese)
1. Nella procedura dell'eredita' giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
b) le indennita' e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualita', se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
Titolo III
Restituzione e vendita di beni sequestrati e spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati nel processo penale
Capo I
Restituzione e vendita di beni sequestrati
ART. 149 (R)
(Raccordo)
ART. 150 (L)
(Restituzione di beni sequestrati)
1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio, o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile.
2. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto e al custode; della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
ART. 151 (L)
(Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari)
1. Il magistrato provvede con ordinanza decorsi trenta giorni dalla data della rituale comunicazione di restituzione all'avente diritto senza che questi abbia provveduto al ritiro.
2. L'ordinanza fissa il termine iniziale di decorrenza ai fini dell'assegnazione di cui all'articolo 154 delle somme e dei valori, dispone la vendita per tutti gli altri beni, ed e' comunicata all'avente diritto.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.
ART. 152 (R)
(Vendita)
ART. 153 (R)
(Modalita' di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)
ART. 154 (L)
(Destinazione del ricavato della vendita e di somme e valori)
1. Decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 151, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme o i valori e le somme ricavate dalla vendita sono, su disposizione del magistrato, devoluti alla cassa delle ammende, dedotte le spese di cui all'articolo 155.
Capo II
Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati e di beni confiscati
ART. 155 (L)
(Spese nella procedura di vendita di beni sequestrati)
1. Nella procedura di vendita di beni sottoposti a sequestro penale, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall'erario:
a) le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d'ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l'indennita' di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicita' dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
ART. 156 (R)
(Spese nella procedura di vendita di beni confiscati)
Titolo IV
Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 157 (R)
(Spese processuali della procedura esecutiva attivata dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo)
Titolo V
Processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica
ART. 158 (L)
(Spese nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e recupero delle stesse)
1. Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile e tributario;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore.
ART. 159 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
PARTE V
REGISTRI
ART. 160 (L)
(Funzioni sottoposte ad annotazioni)
1. I pagamenti dell'erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive vicende devono essere annotati.
ART. 161 (R)
(Elenco registri)
ART. 162 (R)
(Attivita' dell'ufficio)
ART. 163 (R)
(Determinazione dei modelli dei registri)
ART. 164 (R)
(Rinvio)
PARTE VI
PAGAMENTO
Titolo I
Titoli di pagamento delle spese
Capo I
Ordine di pagamento emesso dal funzionario
ART. 165 (L)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
1. La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico e' sempre effettuata con ordine di pagamento del funzionario addetto all'ufficio se non espressamente attribuita al magistrato.
ART. 166 (L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
1. Se un testimone si trova nell'impossibilita' di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone e' citato a comparire.
ART. 167 (L)
(Ordine di pagamento dell'indennita' di trasferta agli ufficiali giudiziari)
1. Le indennita' di trasferta per notificazioni pagate dall'erario agli ufficiali giudiziari sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonche' dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, se relative al processo amministrativo e contabile.
2. L'ordine di pagamento e' emesso in favore dell'UNEP.
Capo II
Decreto di pagamento emesso dal magistrato
ART. 168 (L)
(Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia)
1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennita' di custodia e' effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.
2. Il decreto e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed e' titolo provvisoriamente esecutivo.
3. Nel processo penale il decreto e' titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed e' comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto e' comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonche' nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.
ART. 169 (L)
(Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi)
1. La liquidazione dell'importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, e' effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private e' comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente.
2. Il processo e' quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica.
3. Il magistrato puo', su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e puo' chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
ART. 171 (R)
(Effetti del decreto di pagamento)
Capo III
Responsabilita'
ART. 172 (L)
(Responsabilita)
1. I magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarita' delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilita' amministrativa.
Titolo II
Pagamento delle spese per conto dell'erario
Capo I
Soggetti abilitati e modalita' di pagamento
ART. 173 (L)
(Soggetti abilitati ad eseguire il pagamento delle spese)
1. Il pagamento delle spese per conto dell'erario e' eseguito dal concessionario, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonche' quelle di cui al presente testo unico, trattenendo le somme pagate da quelle destinate all'erario a fronte delle riscossioni.
2. Il pagamento e' eseguito dall'ufficio postale nei casi previsti dall'articolo 174.
ART. 174 (R)
(Pagamenti eseguibili dall'ufficio postale)
ART. 175 (R)
(Ufficio competente ad eseguire il pagamento)
ART. 176(R)
(Modalita' di pagamento)
Capo II
Adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento
ART. 177 (R)
(Modello di pagamento)
ART. 178 (R)
(Adempimenti preliminari da parte dell'ufficio che dispone il pagamento)
Capo III
Adempimenti dei soggetti che eseguono il pagamento
ART. 179 (R)
(Adempimenti comuni al concessionario e all'ufficio postale)
ART. 180 (R)
(Adempimenti dell'ufficio postale)
ART. 181 (R)
(Adempimenti del concessionario)
ART. 182 (R)
(Prospetto riepilogativo dei pagamenti)
Capo IV
Controllo sui pagamenti eseguiti e regolazioni contabili
ART. 183 (R)
(Regolazione e rimborso dei pagamenti)
ART. 184 (R)
(Versamento di ritenute e di imposte)
ART. 185 (R)
(Aperture di credito)
ART. 186 (R)
(Funzionari delegati)
ART. 187 (R)
(Recupero delle somme indebitamente pagate a terzi)
Capo V
Compensi ai soggetti che eseguono il pagamento
ART. 188 (L)
(Compensi ai concessionari)
1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.
2. La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.
ART. 189 (R)
(Compensi a Poste Italiane S.p.a)
Capo VI
Pagamenti con modalita' telematica
ART. 190 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Titolo III
Pagamento delle spese a carico dei privati
Capo I
Pagamento del contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 191 (L)
(Determinazione delle modalita' di pagamento)
1. Le modalita' di pagamento del contributo unificato e le modalita' per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
ART. 192 (R)
(Modalita' di pagamento)
ART. 193 (R)
(Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio)
ART. 194 (R)
(Ricevuta di versamento)
ART. 195 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 196 (L)
(Determinazione delle modalita' di pagamento)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di pagamento, anche con riferimento all'estensione dei collegamenti telematici, del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile.
Capo III
Pagamento delle spese dai privati agli ufficiali giudiziari
ART. 197 (L)
(Pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.
ART. 198 (R)
(Determinazione delle regole tecniche telematiche)
Capo IV
Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale
ART. 199 (L)
(Pagamento delle spese di viaggio e indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale)
1. Le spese di viaggio e le indennita' spettanti a testimoni e consulenti tecnici citati a richiesta di parte nel processo penale sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione.
PARTE VII
RISCOSSIONE
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Ambito di applicabilita'
ART. 200 (L)
(Applicabilita' della procedura nel processo penale)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali penali, le pene pecuniarie, le sanzioni amministrative pecuniarie e le spese di mantenimento dei detenuti, nonche' le spese nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
ART. 201 (L)
(Applicabilita' della procedura nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
ART. 202 (L)
(Applicabilita' della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali)
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non piu' revocabili.
ART. 203 (R)
(Esclusione della procedura per alcuni processi)
Capo II
Principi per il processo penale
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)
ART. 205 (L)
(Recupero per intero e forfettizzato)
1. Le spese del processo anticipate dall'erario sono recuperate per intero, ad eccezione dei diritti e delle indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario e delle spese di spedizione per la notificazione degli atti a richiesta dell'ufficio, che sono recuperati nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il decreto determina la misura del recupero con riferimento al numero degli atti e delle attivita' mediamente compiute in ciascun processo e stabilisce la quota spettante per diritti all'ufficiale giudiziario.
ART. 206 (R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)
Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)
Capo IV
Definizioni
ART. 208 (R)
(Ufficio competente)
ART. 209 (R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)
ART. 210 (R)
(Discarico automatico)
Titolo II
Disposizioni generali per spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali
Capo I
Adempimento spontaneo
ART. 211 (R)
(Quantificazione dell'importo dovuto)
ART. 212 (R)
(Invito al pagamento)
Capo II
Riscossione mediante ruolo
ART. 213 (R)
(Iscrizione a ruolo)
ART. 214 (R)
(Trasmissione di notizie)
ART. 215 (R)
(Sospensione amministrativa della riscossione)
ART. 216 (R)
(Rimborso al concessionario delle spese relative alle procedure esecutive e rimborso delle somme versate al debitore per indebiti pagamenti)
Capo III
Disposizioni comuni a piu' fasi della riscossione
ART. 217 (R)
(Dati contenuti nel modello di pagamento e nel ruolo)
ART. 218 (R)
(Dilazione o rateizzazione del credito)
Capo IV
Annullamento del credito
ART. 219 (R)
(Annullamento per irreperibilita)
ART. 220 (R)
(Annullamento per insussistenza)
Capo V
Comunicazioni per reati finanziari
ART. 221 (R)
(Comunicazioni tra uffici relative a reati finanziari)
Capo VI
Rinvio a disposizioni relative ad altre entrate dello Stato
ART. 222 (L)
(Adempimento spontaneo)
1. Per la determinazione delle entrate e dei modelli di versamento, i soggetti incaricati della riscossione, la remunerazione del servizio, i termini e le modalita' per il versamento delle somme riscosse, le sanzioni per omesso o insufficiente versamento, le inadempienze nell'invio di dati, si applicano rispettivamente l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, l'articolo 4 bis, commi 1, 3 e 4, gli articoli 8, 13, 14 e 15, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni.
ART. 223 (L)
(Riscossione mediante ruolo)
1. Per la riscossione mediante ruolo, la formazione e il contenuto dei ruoli, la consegna del ruolo al concessionario, la cartella di pagamento, la notificazione della stessa, le modalita' di pagamento delle somme iscritte a ruolo e relativa quietanza, gli interessi di mora e l'imputazione dei pagamenti, si applicano gli articoli 17, comma 1, e 22 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'articolo 12, commi 1, 2 e 4, gli articoli 24, 25, commi 1, 2 e 3, gli articoli 26, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'articolo 24, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e gli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
ART. 224 (L)
(Riscossione coattiva)
1. Per la riscossione coattiva mediante espropriazione forzata mobiliare, presso terzi, immobiliare, di beni mobili registrati, per le procedure concorsuali si applicano rispettivamente gli articoli 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; gli articoli 30 e 31, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonche' gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
ART. 225 (L)
(Esenzioni)
1. Per le esenzioni, la riduzione di tasse, i diritti relativi a procedure esecutive si applicano gli articoli 47 e 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni.
ART. 226 (L)
(Garanzie giurisdizionali e sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione)
1. Per le garanzie giurisdizionali e la sospensione amministrativa e giurisdizionale della riscossione si applicano gli articoli 19 bis e 57, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' gli articoli 28 e 29, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni.
ART. 227 (L)
(Concessionari)
1. Per l'affidamento in concessione del servizio, la vigilanza sui concessionari, il recesso, la decadenza e la revoca, il commissario governativo delegato, la remunerazione del servizio, l'accesso agli uffici pubblici, il discarico per inesigibilita', la procedura di discarico e reiscrizione nei ruoli, il recupero crediti, gli obblighi contabili e di garanzia, gli obblighi di versamento, la cauzione, il segreto d'ufficio, la trasmissione dei flussi informativi, la conservazione degli atti, la delega, la chiamata in causa dell' ente creditore, i giorni festivi, il personale addetto al servizio di riscossione, le sanzioni, il regime fiscale degli atti di affidamento delle concessioni, le potesta' legislative delle Regioni a statuto speciale e province autonome, si applicano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, eccetto il comma 5 bis, 18, 19, 20, eccetto il comma 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 bis, 53, 54, 55, 56, e 70, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; nonche' l'articolo 4 bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; l'articolo 16 quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge 27 febbraio 2002, n. 16; l'articolo 46, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e l'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni.
Titolo III
Disposizioni particolari per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali
Capo I
Estinzione legale
ART. 228 (L)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali non si procede all'invito al pagamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, considerati i costi per la riscossione, anche con riferimento alle attivita' per le notifiche all'estero.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.
ART. 229 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a sanzioni pecuniarie processuali)
Capo II
Discarico e reiscrizione a ruolo
ART. 230 (L)
(Discarico automatico per inesigibilita' di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento)
1. Per i crediti relativi a spese processuali e di mantenimento, gli importi sino alla concorrenza dei quali il credito iscritto a ruolo e' discaricato automaticamente, se risulta infruttuoso il primo pignoramento, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, tenuto conto dei costi per la riscossione e degli importi previsti dal regolamento ai sensi dell'articolo 228.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 non si riferiscono a quelli che costituiscono il residuo di un importo originariamente piu' elevato.
ART. 231 (R)
(Reiscrizione a ruolo)
Capo III
Dilazione e rateizzazione
ART. 232 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Il debitore puo' chiedere la dilazione o la rateizzazione dell'importo dovuto indicando le cause che gli impediscono di soddisfare immediatamente il debito e il termine piu' breve che gli occorre per provvedervi. La richiesta e' presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
2. Sulla richiesta decide il funzionario addetto all'ufficio entro un mese dalla presentazione.
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del debito.
5. Per gli interessi si applicano l'articolo 21, commi 1 e 2, e l'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
ART. 233 (R)
(Procedura per la concessione della dilazione e rateizzazione)
Capo IV
Spese relative alle procedure esecutive attivate dal concessionario per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo
ART. 234 (R)
(Riscossione delle spese)
Titolo IV
Disposizioni particolari per pene pecuniarie
ART. 235 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili.
3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito.
ART. 236 (L)
(Pene pecuniarie rateizzate)
1. Per le pene pecuniarie rateizzate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 133 ter del codice penale e dell'articolo 238, l'invito al pagamento o il provvedimento del giudice nella fase della conversione contiene l'indicazione dell'importo e la scadenza delle singole rate.
2. Il termine per il pagamento decorre dalla scadenza delle singole rate.
3. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio ed e' tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, della restante parte del suo debito.
ART. 237 (L)
(Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie)
1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perche' attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso.
ART. 238 (L)
(Conversione delle pene pecuniarie)
1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilita', puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133 ter del codice penale, qualora non sia stata gia' disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura, e il concessionario e' automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, e' ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.
ART. 239 (R)
(Comunicazioni)
Titolo V
Disposizioni particolari per sanzioni amministrative pecuniarie
ART. 240 (L)
(Dilazione e rateizzazione del pagamento)
1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.
ART. 241 (L)
(Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza)
1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
ART. 242 (R)
(Raccordo)
Titolo VI
Riversamento del riscosso
ART. 243 (R)
(Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari)
ART. 244 (R)
(Versamenti di somme prenotate a debito ad altri soggetti)
ART. 245 (L)
(Privilegi)
1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.
ART. 246 (R)
(Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso)
Titolo VII
Riscossione del contributo unificato
ART. 247 (R)
(Ufficio competente)
ART. 248 (R)
(Invito al pagamento)
ART. 249 (R)
(Norme applicabili)
PARTE VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PROCESSO AMMINISTRATIVO,
CONTABILE E TRIBUTARIO
Titolo I
Disposizioni relative al processo amministrativo, contabile e tributario
ART. 250 (R)
(Esclusione del diritto di certificato)
Titolo II
Disposizioni relative al processo amministrativo
Capo I
Disposizioni generali
ART. 251 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
Capo II
Diritto di copia
ART. 252 (L)
(Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari)
1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte e' obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
ART. 253 (R)
(Determinazione dell'importo e pagamento)
Titolo III
Disposizioni relative al processo contabile
Capo I
Disposizioni generali
ART. 254 (R)
(Imposta di bollo)
ART. 255 (R)
(Procedure di anticipo e riscossione delle spese)
ART. 256 (R)
(Ordine di pagamento emesso dal funzionario)
Capo II
Tassa fissa
ART. 257(L)
(Tassa fissa)
1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile e' dovuta una tassa fissa di euro 1,55.
2. La tassa non e' dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.
ART. 258 (R)
(Modalita' di pagamento)
Capo III
Pubblicazione di provvedimenti del magistrato
ART. 259 (L)
(Pubblicazione gratuita di provvedimenti del magistrato)
1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e' gratuita.
Titolo IV
Disposizioni relative al processo tributario
Capo I
Disposizioni generali
ART. 260 (R)
(Imposta di bollo)
ART. 261 (R)
(Spese processuali nel processo tributario dinanzi alla Corte di cassazione)
Capo II
Diritto di copia
ART. 262 (L)
(Diritto di copia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
ART. 263 (L)
(Esenzione)
1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario.
ART. 264 (R)
(Modalita' di pagamento)
PARTE IX
NORME TRANSITORIE
Titolo I
Voci di spesa
Capo I
Contributo unificato nel processo civile e amministrativo
ART. 265 (L)
(Contributo unificato)
1. Per i processi civili e amministrativi gia' iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti puo' avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facolta' ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali e' stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Capo II
Diritto di copia nel processo penale, civile, amministrativo e contabile
ART. 266 (R)
(Raccordo)
ART. 267 (L)
(Diritto di copia senza certificazione di conformita)
1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformita', e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
ART. 268 (L)
(Diritto di copia autentica)
1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.
ART. 269 (L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
ART. 270 (L)
(Copia urgente su supporto cartaceo)
1. Per il rilascio entro due giorni di copie su supporto cartaceo, senza e con certificazione di conformita', il diritto dovuto e' triplicato.
ART. 271 (L)
(Diritti di copia per i processi dinanzi al giudice di pace)
1. Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla meta'.
ART. 272 (L)
(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell'articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale), e dell'articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), e' triplicato.
2. Se il diritto di copia non e' pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Capo III
Diritto di certificato nel processo civile e penale
ART. 273 (L)
(Diritto di certificato)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato e' cosi' regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, e' dovuto un diritto pari a euro 3,10;
b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, e' dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.
Capo IV
Disposizioni comuni al diritto di copia e al diritto di certificato
ART. 274 (L)
(Adeguamento periodico degli importi)
1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo V
Ausiliari del magistrato
ART. 275 (R)
(Onorari degli ausiliari del magistrato)
Capo VI
Indennita' di custodia
ART. 276 (R)
(Determinazione dell'indennita' di custodia)
Capo VII
Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dei luoghi
ART. 277 (R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
Capo VIII
Registrazione degli atti giudiziari
ART. 278 (R)
(Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo)
Titolo II
Patrocinio a spese dello Stato
ART. 279 (L)
(Ammissione al patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario)
1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
Titolo III
Registri
ART. 280 (R)
(Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
ART. 281 (R)
(Crediti gia' iscritti nella tavola alfabetica)
ART. 282 (R)
(Sopravvivenza delle disposizioni vigenti)
Titolo IV
Pagamento
Capo I
Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni
ART. 283 (R)
(Ordine di pagamento delle spese postali per notificazioni)
Capo II
Pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato, nonche' delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile
ART. 284 (R)
(Raccordo)
ART. 285 (R)
(Modalita' di pagamento del diritto di copia, del diritto di certificato e delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile)
ART. 286 (R)
(Modalita' di pagamento della copia su compact disk)
Titolo V
Riscossione
Capo I
Disposizioni su crediti di importo determinato
ART. 287 (R)
(Estinzione legale di crediti relativi a spese processuali e di mantenimento di un certo importo)
ART. 288 (L)
(Discarico automatico per inesigibilita' delle spese processuali e di mantenimento di importo non superiore ad euro 25,82)
1. Sino a che i regolamenti previsti dall'articolo 228 e dall'articolo 230 non individuano importi piu' alti, il credito iscritto a ruolo concernente le spese processuali e di mantenimento di importo non superiore a euro 25,82 e' discaricato automaticamente se risulta infruttuoso il primo pignoramento.
2. L'importo massimo e' adeguato ogni biennio, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Capo II
Riversamento del riscosso dall'erario a terzi
ART. 289 (L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
ART. 290 (R)
(Versamenti di somme alla cassa di previdenza dei cancellieri)
ART. 291(L)
(Percentuale spettante alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalle casse di previdenza, agli accertatori dei reati finanziari spetta una percentuale sui crediti recuperati relativi alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative e ai beni confiscati.
2. I soggetti beneficiari, la base di calcolo e la misura percentuale risultano dalle previsioni di cui: all'articolo 113, della legge 17 luglio 1942, n. 907; all'articolo 1, del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511; all'articolo 1, della legge 7 febbraio 1951, n. 168; all'articolo 26, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216; all'articolo 75, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; all'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641; all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; all'articolo 337, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; all'articolo 70, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e da eventuali altre norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
ART. 292 (R)
(Versamenti di somme alle casse di previdenza degli accertatori dei reati finanziari)
PARTE X
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI
ART. 293 (L)
(Processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche)
1. Nei processi davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e ai tribunali regionali delle acque pubbliche si applicano le norme del presente testo unico, a regime e transitorie, relative al processo civile.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilita'.
ART. 294 (L)
(Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato)
1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
ART. 295 (L)
(Rinvio per la copertura finanziaria)
1. Per l'onere finanziario derivante dall'attuazione delle norme della legge 28 marzo 2001, n. 134, comprese nel presente testo unico, si provvede a norma dell'articolo 22 della legge stessa.
ART. 296 (L)
(Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico)
1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all'entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.
2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
ART. 297 (R)
(Non applicabilita' di norme)
ART. 298 (L)
(Norme che restano abrogate)
1. Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque abrogate le seguenti disposizioni:
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: gli articoli da 10 a 244, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
l'articolo 245, gia' espressamente, dall'allegato B, della legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli 275 e 276, da 286 a 289, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201, gli articoli da 378 a 383 e da 389 a 396, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: gli articoli 7, comma primo; 8; 9; 13, comma primo; 14; 15; 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; 18; da 20 a 23; da 25 a 31; 32, comma primo; da 33 a 38; 48; 115, n. 2; 116; 120; 121; 137 e 149, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043; gli articoli 84; 176 e 178, gia' espressamente, dalla legge 19 marzo 1911, n. 201; gli articoli da 50 a 76, gia' espressamente, dalla legge 29 giugno 1882, n. 835;
- la legge 20 luglio 1922, n. 995, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1294, gia' espressamente, dall'articolo 31, del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: gli articoli da 7 a 18, gia' espressamente, dalla legge 1 dicembre 1956, n. 1426 e dalla legge 15 aprile 1961, n. 291;
- il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002;
- l'articolo 23, del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319; - l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- il decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596, gia' espressamente, dall'articolo 10, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486: gli articoli da 8 a 16, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- l'articolo 7, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 36, comma 6, della legge 10 aprile 1951, n. 287, gia' espressamente, dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 4, della legge 9 aprile 1953, n. 226, gia' espressamente, dall'articolo 39, della legge 15 novembre 1973, n. 734;
- la legge 1 dicembre 1956, n. 1426, gia' espressamente, dall'articolo 13, della legge 8 luglio 1980, n. 319;
- l'articolo 4, della legge 25 aprile 1957, n. 283, gia' espressamente, dall'articolo 57, della legge 21 novembre 2000 n. 342;
- gli articoli da 11 a 16, della legge 11 agosto 1973, n. 533, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n. 134, con decorrenza dal 1 luglio 2002;
- l'articolo 9, comma 10, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, gia' espressamente, dall'art. 33, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'articolo 152, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, gia' espressamente, dall'articolo 23, della legge 29 marzo 2001, n.134.
ART. 299 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni:
- il regio decreto 26 gennaio 1865, n. 2134;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano gia' abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- la legge 26 agosto 1868, n. 4548;
- la legge 8 agosto 1895, n. 556;
- l'articolo 146, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;
- la legge 19 marzo 1911, n. 201;
- l'articolo 37, del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;
- il regio decreto 22 gennaio 1922, n. 85;
- del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 200, l' articolo 5, lettere e), f), g); l'articolo 9;
- del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 22, del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249;
- il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1071, come modificato dal regio decreto 5 settembre 1938, n. 1493;
- l'articolo 80, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
- l'articolo 6, ultimo comma, del regio decreto luogotenenziale 20 luglio 1934 n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835;
- il regio decreto legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito nella legge 28 maggio 1936, n.1059;
- l'articolo 90 del regio decreto 28 ottobre 1940 n. 1443 (codice di procedura civile);
- del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), gli articoli: da 38 a 43; 107; dell'articolo 134, come sostituito dall'articolo 3, della legge 7 febbraio 1979, n. 59, al secondo comma, il n. 1, limitatamente alle parole da "o le ricevute" sino a "cancelleria e" e alle parole " diritto di chiamata di causa"; il n. 4, limitatamente alle parole "o ricevute di versamenti sui conti correnti postali"; il quarto comma, limitatamente alle parole "o ricevute di versamento sui conti correnti postali"; il settimo comma; l'articolo 137, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo comma, limitatamente alle parole da "la quale" sino a "la somma dovuta"; l'articolo 137, commi terzo, quarto e sesto;
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (codice civile),l'articolo 336, ultimo comma (aggiunto dalla legge 28 marzo 2001, n.149), limitatamente alle parole: "anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge";
- del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: gli articoli 21, terzo comma; 91; 133, secondo comma;
- l'articolo 112, primo comma, primo periodo, della legge 17 luglio 1942, n. 907;
- del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, come modificato dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298;
- l'articolo 36, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 1, della legge 25 ottobre 1982, n. 795 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273;
- gli articoli 5 e 7, della legge 21 marzo 1953, n. 161;
- della legge 9 aprile 1953, n. 226, come modificata dalla legge 17 febbraio 1958, n. 59: tutte le disposizioni diverse da quelle che risultano abrogate ai sensi dell'articolo 298 e la tabella allegata;
- l'articolo 2, della legge 1 luglio 1955, n. 553;
- l'articolo 7, della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- gli articoli 3 e 5, della legge 25 aprile 1957, n. 283;
- la legge 12 ottobre 1957, n. 978;
- l'articolo unico, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1958, n. 319;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959 n. 1229, gli articoli: 113; 114; 115; 128, come sostituito dall'articolo 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 129, come sostituito dall'articolo 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 132, come sostituito dall'articolo 5, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 133, eccetto l'ultimo comma, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1984, n. 407; 134; 135, come modificato dall'articolo 3, della legge 3 giugno 1980, n. 240; 136, come modificato dall'articolo 15, della legge 11 giugno 1962, n. 546; 137; 138 primo, secondo e terzo comma, come sostituito dall'articolo 6, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 139; 140, primo comma, limitatamente alle parole: "trasmesso dall'ufficio del registro"; 141; 142, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 8, della legge 15 gennaio 1991, n. 14; 143 e 145;
- l'articolo 8, della legge 2 febbraio 1963, n. 320;
- la legge 13 luglio 1965, n. 836;
- l'articolo 5, della legge 14 marzo 1968, n. 157;
- della legge 6 dicembre 1971, n. 1034: l'articolo 19, comma 2, secondo periodo; l'articolo 23, comma 8, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente alle parole "senza oneri ad eccezione del costo materiale di riproduzione";
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642: l'articolo 17, secondo e terzo comma;
- del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: gli articoli 28 e 29;
- della legge 26 luglio 1975 n. 354: gli articoli 26 e 56, l'articolo 57 limitatamente alle parole "e 56", l'articolo 58 limitatamente alle parole "esclusi quelli di cui all'articolo 56", l'articolo 70, nono comma;
- la legge 24 dicembre 1976, n. 900 e la tabella allegata, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57;
- della legge 7 febbraio 1979, n. 59: gli articoli 1, 6, 10 e 11, gli allegati 1 e 2;
- la legge 8 luglio 1980, n. 319, eccetto l'articolo 4;
- l'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240;
- l'articolo 75, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- l'articolo 9, della legge 8 ottobre 1984, n. 658;
- del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131: l'articolo 59, primo comma, lettera c), limitatamente alle parole "ai sensi degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" e l'articolo 61, primo comma;
- l'articolo 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- i commi 1 e 3, dell'articolo 15, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
- del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (codice di procedura penale): gli articoli 264; 265; 660; 664, comma 3; 691; 692, comma 3; 693; all'articolo 694, il comma 2, limitatamente alle parole da "previa anticipazione" a "tariffa penale"; 695;
- la legge 21 febbraio 1989, n. 99 e le tabelle allegate, come modificata dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, eccetto l'articolo 10, comma 2;
- la legge 8 marzo 1989, n. 89;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (norme di attuazione del codice di procedura penale): l'articolo 32, commi 2 e 3, come modificato, dall'articolo 17, della legge 6 marzo 2001, n. 60; l'articolo 32 bis, come introdotto dall'articolo 18, della legge 6 marzo 2001 n. 60; gli articoli 84; 87; 144; 164, comma 3, limitatamente ai periodi secondo, terzo e quarto; gli articoli 181, 182, 199 e 200;
- la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 134;
- l'articolo 13, comma 6, ultimo periodo, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dall'articolo 6, della legge 13 febbraio 2001, n. 45;
- del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546: l'articolo 13;
l'articolo 25, comma 2, limitatamente al terzo periodo; l'articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole ", a norma dell'articolo 25 comma 2";
- del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19: l'articolo 1, comma 3, limitatamente alla parola " 9"; l'articolo 5, comma 7;
- della legge 10 ottobre 1996, n. 525, come modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 134: gli articoli 3, 3 bis e le tabelle allegate;
- del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237: l'articolo 10, come modificato dal decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56 e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 e l'articolo 12;
- del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'articolo 13, comma 10, ultimo periodo, limitatamente alle parole "e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e";
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488: l'articolo 9, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 2, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 3, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 4, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5, come modificato dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 5-bis, introdotto dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 6, come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342; comma 7; comma 8, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; comma 11, come sostituito dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91; la tabella n. 1, allegata, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito con modificazioni in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
- l' articolo 42, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
- l'articolo 80, della legge 21 novembre 2000, n. 342;
- l'articolo 5-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificata dal decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito in legge 10 maggio 2002, n. 91;
- l'articolo 33, commi 7 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la legge 29 marzo 2001, n. 134, con esclusione degli articoli 19, 20 e 22;
- l'articolo 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito in legge 4 agosto 2001, n. 330;
- l'articolo 75, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'articolo 9, comma 22, e l'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
ART. 300 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nel regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all'articolo 73, comma primo, n. 7, l'espressione "patrocinio gratuito" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 133, sesto comma, l'espressione "di cui al primo comma" e' sostituita dalla seguente: "di trasferta".
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, agli articoli 17 e 18 e alla rubrica dell'articolo 18, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, all'articolo 24, comma primo, n. 5, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
5. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, all'articolo 59, l'espressione "gratuito patrocinio" e' sostituita dalla seguente: "patrocinio a spese dello Stato".
6. Nella legge 13 aprile 1988, n. 117, all'articolo 15, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esenzioni"; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "1. Si osserva, in quanto applicabile, l'articolo unico, della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533."
ART. 301 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)
ART. 302 (L)
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1° luglio 2002.
Allegati
Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo del S.O. n. 126 alla G.U. n. 139 del 15/06/2002