Decreto Legislativo 18 gennaio 2002, n. 52
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002 - Supplemento Ordinario n. 69
NOTA:
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", il presente decreto legislativo (Testo B) raccoglie le disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
- Le disposizioni regolamentari concernenti la stessa materia sono invece contenute nel D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 53 (Testo C).
- I due provvedimenti sono ricompresi, con le opportune evidenziazioni, nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)", emanato con D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
Decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art. 1. (L)
Ingresso nel territorio dello Stato
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 2. (L)
Soggiorno nel territorio dello Stato
1. I cittadini di cui all'articolo l hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art. 3. (L)
Diritto di soggiorno
1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:
a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;
c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;
d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 5:
a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.
3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' minore e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.
4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e) dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.
Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma l, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:
1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 4. (L)
Permanenza del diritto di soggiorno
1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo II
Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art. 5. (R)
Richiesta della carta di soggiorno
Art. 6. (R)
Rilascio della carta di soggiorno
Art. 7. (L)
Presupposti e limiti del potere di allontanamento
1. Alle disposizioni di cui agli articoli da l a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.
2. La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
3. La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli l, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.
5. Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.
6. Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art. 8. (L)
Allontanamento dal territorio
1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.
2. Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.
Art. 9. (R)
Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato
Art. 10. (L)
Validita' per l'espatrio della carta d'identita'
1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e' sostituito dal seguente: "La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".
Art. 11. (L)
Condizioni particolari per l'espatrio
1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta' o della persona che esercita la tutela.
2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art. 12. (L)
Validita' quinquennale dei passaporti
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art. 13. (L)
Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1. I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.
2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art. 14. (R)
Documentazione necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
Art. 15. (L)
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.
Allegato A
(previsto dall'art. 7, comma 5)
ELENCO
A) Malattie che possono mettere in pericolo la sanita' pubblica:
1) malattie per le quali e' prescritto un periodo di quarantena, indicato nel Regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanita';
2) tubercolosi dell'apparato respiratorio attiva o a tendenza evolutiva;
3) sifilide;
4) altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini.
B) Malattie ed infermita' che possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza:
1) tossicomania;
2) alterazioni psicomentali piu' evidenti; stati manifesti di psicosi d'agitazione, di psicosi delirante o allucinatoria, di psicosi confusionale.