stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2002



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata direttiva 98/83/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili;";
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole: "rete di distribuzione," sono inserite le seguenti: "nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e";
c) all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo";
d) all'articolo 5, comma 2, le parole: "il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi";
e) all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: "il gestore" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della gestione";
f) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
"3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorita' sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinche' i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.";
g) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il giudizio di idoneita' dell'acqua destinata al consumo umano spetta all'azienda U.S.L. territorialmente competente.";
h) all'articolo 7, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Sono controlli interni i controlli che il gestore e' tenuto ad effettuare per la verifica della qualita' dell'acqua, destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati con l'azienda unita' sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.";
i) all'articolo 8, comma 2, le parole: "effettuato nell'ambito dei piani di tutela delle acque" sono soppresse;
j) all'articolo 8, comma 6, dopo le parole: "ed al Ministero della sanita'" sono inserite le seguenti: "secondo modalita' proposte dal Ministro della salute e sulle quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa";
k) all'articolo 8, comma 7, dopo le parole: "e successive modificazioni;" sono inserite le seguenti: "o di propri laboratori secondo il rispettivo ordinamento.";
l) all'articolo 9 nella rubrica le parole: "Garanzia di" sono sostituite dalle seguenti: "Assicurazione di";
m) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Provvedimenti e limitazioni d'uso). - 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'allegato "I", l'azienda unita' sanitaria locale interessata, comunica al gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica, tenuto conto dell'entita' del superamento del valore di parametro pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonche' dei rischi che potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una limitazione di uso delle acque erogate.
2. Il gestore, sentite l'azienda unita' sanitaria locale e l'Autorita' d'ambito, individuate tempestivamente le cause della non conformita', attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualita' delle acque erogate.
3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in presenza di sostanze o agenti biologici in quantita' tali che possono determinare un rischio per la salute umana.
4. Il sindaco, l'azienda unita' sanitaria locale, l'Autorita' d'ambito ed il gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto di propria competenza.";
n) all'articolo 11, comma 1, l'alinea: "1. Sono di competenza statale le funzioni concernenti:" e' sostituito dal seguente: "1. E' di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti:";
o) all'articolo 11, comma 1, lettera d), le parole: "e 3" sono soppresse;
p) all'articolo 11, comma 1, alla fine della lettera h) sono aggiunte le seguenti parole: ", nonche' per il confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;";
q) all'articolo 13, comma 14, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
r) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "alle specifiche predetti" sono aggiunte le seguenti: "mette in atto i necessari adempimenti di competenza e";
s) all'articolo 14, comma 4, dopo le parole: "per il consumo umano" sono aggiunte le seguenti: "e a quelle fornite tramite cisterna.";
t) all'articolo 15, comma 1, le parole: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B." sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto disposto dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B."
u) all'articolo 16, comma 5, dopo le parole: "alle acque" sono inserite le seguenti: "fornite mediante cisterna ed a quelle";
v) all'articolo 17, comma 4, le parole: "comma 4," sono sostituite dalle seguenti "comma 3,";
w) all'articolo 19 dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5165 a euro 30987.";
x) all'articolo 19 dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f), g), h), i) ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro 30987.";
y) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"19-bis. - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle regioni e delle province autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 98/83/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa e' adottata da ciascuna regione e provincia nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.";
z) all'articolo 20 il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.";
aa) l'allegato I, parte B, e' modificato come segue: nella colonna "Parametro" le formule del nitrato e del nitrito sono soppresse e sostituite con le seguenti:


"(come NO in base 3)" e "(come NO in base 2)",

la formula alla nota 5:



"[(nitrato)/50 + (nitrito)]"/3  minore o = a 1"



è soppressa e sostituita con la seguente:



  [nitrato]   [nitrito]

" --------- + --------- minore o = a 1";

     50        0.5(0.1)

bb) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: nella nota "*** valore minimo consigliato 0,2 mg/L (se impiegato)." e' soppressa la parola: "minimo";
cc) l'allegato I, parte C, e' modificato come segue: alla nota 3, le parole: "Per le acque frizzanti" sono sostituite dalle seguenti: "Per le acque non frizzanti";
dd) alla fine dell'allegato I il paragrafo (Avvertenza) e' sostituito dal seguente:
"(Avvertenza). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, a giudizio dell'Autorita' sanitaria competente, potra' essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri accessori con i rispettivi volumi di riferimento:


    Parametro         Volume di riferimento

       --                        --

 Alghe....................      1L

 Batteriofagi anti-E.coli.    100L

 Nematodi a vita libera...      1L

 Enterobatteri patogeni...      1L

 Enterovirus..............    100L

 Funghi...................   100mL

 Protozoi.................    100L

 Pseudomonas aeruginosa...   250mL

 Stafilococchi patogeni...   250mL

Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all'articolo 8, comma 3. Devono comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi patogeni.";
ee) nell'allegato II, tabella B1 alla colonna:

" Controllo di verifica -
Numero di campioni
all'anno (note 3 e 5) ";

il penultimo riquadro:

" 3
+ ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 1.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 3
+ 1 ogni 10.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 ";

l'ultimo riquadro:

" 10
+ ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 10.000 "
è soppresso e sostituito con il seguente:
" 10
+ 1 ogni 25.000 m cubo/g del
volume totale e frazione
di 25.000 ";

ff) nell'allegato III, paragrafo 2.1, terzo rigo, le parole: "limite di rilevamento" sono sostituite dalle seguenti: "limite di rivelabilita'";
gg) nella tabella relativa all'allegato III, paragrafo 2.1, la voce:

" Limite di rilevazione in %
del valore di parametro
(Nota 3) "
è sostituita con la seguente:
" Limite di rivelabilità in %
del valore di parametro
(Nota 3) ";

nella prima colonna sostituire:

" Benzopirene "
con:
" Benzo(a)pirene ";

hh) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 3, sostituire:

" Il limite di rilevamento è
pari a:
tre volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un campione naturale
oppure:
cinque volte la deviazione
standard relativa, tra lotti
di un bianco "
nel modo seguente:
" Il limite di rivelabilità è
pari a:
tre volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un campione
naturale contenente una bassa
concentrazione del parametro;
oppure:
cinque volte la deviazione
standard relativa all'interno
di un lotto di un bianco ";

ii) all'allegato III, paragrafo 2.2, nota 6, sostituire: "il limite di rilevamento" con "il limite di rivelabilita'".