Decreto Legislativo 18 gennaio 2002, n. 11
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante regolamento di esecuzione del quattordicesimo censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'ottavo censimento dell'industria e dei servizi;
Vista la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 28 settembre 2001;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione di cui al secondo comma dell'articolo 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
1. Il comma 3 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dai seguenti:
"3. Resa la dichiarazione di cui al comma 1, il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' dal medesimo collocato in apposita busta gialla chiusa nominativa e, cosi' ritirato, e' trasmesso direttamente dal rilevatore al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia, assicurandone la segretezza. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, che conserva il foglio A/1 certifica con immediatezza, in carta libera e senza spesa, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante ovvero per esigenze di giustizia qualora richiesto dall'autorita' giudiziaria. Il personale del commissariato del Governo e del comune incaricato della custodia delle dichiarazioni di cui al comma 1 e del rilascio delle relative certificazioni e' tenuto al segreto d'ufficio. Il dichiarante puo' essere richiesto a produrre la detta certificazione esclusivamente al momento dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge, ovvero negli altri casi previsti dalla legge. La richiesta di esibizione del certificato in casi diversi costituisce fatto penalmente sanzionato ai sensi di legge.
3-bis. La richiesta di certificazione di appartenenza o aggregazione di cui al comma precedente puo' essere inoltrata al commissario del Governo anche per il tramite del comune. In tal caso il commissario del Governo provvede agli adempimenti successivi e alla consegna della dichiarazione per il tramite del comune.".
2. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la parola: "pretore" e' sostituita dalla parola: "Tribunale".
3. Al comma 6 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Il Tribunale provvede alla trasmissione del foglio A/1 al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano, o al comune di residenza a seconda dell'indicazione espressa dal dichiarante sulla medesima busta gialla.".
4. Il comma 8 dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
"8. La busta di cui al comma 7 e' consegnata dal dichiarante al commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano qualora intenda affidarla alla custodia di tale organo ovvero al segretario del comune di residenza se intenda affidarla alla custodia di tale ente. Il foglio A/3 rimane al dichiarante.".
Art. 2.
Disposizione transitoria
1. Il foglio A/1 compilato in relazione al quattordicesimo censimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, gia' trasmesso dal rilevatore al Tribunale competente, viene a cura dell'ufficio medesimo trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano o al comune di residenza del dichiarante, a tal fine interpellato dal comune di residenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Se l'interpellato non sceglie nei sessanta giorni successivi alla richiesta, il foglio A/1 e' trasmesso al commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano. Il commissario del Governo o, se scelto dal dichiarante, il comune, provvede alla relativa custodia e alle relative certificazioni ai sensi del presente decreto.