Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 473
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Composizione del consiglio di disciplina). - 1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e' modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non puo' essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilita' di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilita' anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".
Art. 2.
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'anzianita' di servizio maturata nei ruoli degli ufficiali della Forza armata di provenienza e' utile ai fini del computo dei periodi previsti dall'articolo 43, commi 22 e 23, e dall'articolo 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, per la determinazione del trattamento economico all'atto del transito ai sensi dei commi 1, 2 e 3.".
Art. 3.
1. L'articolo 56 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' modificato come segue:
a) il titolo dell'articolo e' ridenominato in: "Precedenza al comando e attribuzioni";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della Guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.".