Decreto Legislativo 28 dicembre 2001, n. 472
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, commi 9, lettera a), e 11;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Nel titolo del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, le parole: "delle carriere" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli".
2. Il titolo del capo I del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' sostituito dal seguente: "Capo I - Carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato: ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato".
Art. 2.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, all'alinea dopo le parole: "dal 15 marzo 2001," inserire le seguenti: "quale articolazione della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato,";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1 e' anteposto il seguente:
"01. Il personale di cui al presente capo, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo forestale dello Stato implicanti autonoma responsabilitadecisionale e rilevante professionalita' e quelle agli stessi attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Svolge, altresi', in via prioritaria e secondo i rispettivi livelli di responsabilita' ed ambiti di competenza, funzioni di direzione delle attivita' di polizia ambientale e di tutela dell'ecosistema.";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali svolgono funzioni di direzione di uffici non riservati agli appartenenti al ruolo dei dirigenti o di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui sono assegnati, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti; esercitano le funzioni di cui al comma 01 partecipando all'attivita' degli appartenenti al ruolo dei dirigenti e sostituiscono questi ultimi in caso di assenza o impedimento.";
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali provvedono, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato. Espletano altresi' funzioni di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico.";
c) all'articolo 3:
1) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente:
"Accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato";
2) al comma 1, all'alinea le parole: "L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "L'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, nella qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo stesso";
3) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il possesso di una delle lauree specialistiche conseguita sulla base di corsi di studio ad indirizzo giuridico-economico, tecnico e scientifico, da individuarsi, unitamente agli insegnamenti il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;";
4) al comma 1, lettera d) le parole: "di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
5) il comma 3 e' abrogato;
6) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili nei profili professionali di cui all'articolo 1, comma 4, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso interno per titoli ed esami, al quale e' ammesso a partecipare il personale del Corpo forestale dello Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione o riduzione dello stipendio per un mese ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "buono". Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente e' richiesta un'anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso. Il bando di concorso da emanarsi con le modalita' di cui al comma 5, determina anche i titoli oggetto di valutazione. I posti non coperti sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami di cui al comma 1.";
d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "I vincitori del concorso di cui all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3";
e) all'articolo 7:
1) al comma 1, all'alinea dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: "nell'ambito della carriera dei funzionari del Corpo forestale dello Stato";
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
3) al comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "I dirigenti superiori sono preposti anche a capo servizio centrale per sovrintendere a piu' divisioni. Alla tabella B di cui al comma 2 al livello funzione D dirigente superiore dopo le parole: "consigliere ministeriale aggiunto," sono inserite le seguenti: "capo servizio centrale,";
f) all'articolo 8, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla lettera a) del medesimo comma";
g) all'articolo 9, comma 6, le parole: "regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 27 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica";
h) all'articolo 14, comma 1, dopo, la parola: "superiore" sono inserite le seguenti: "che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.".
Art. 3.
1. La disposizione dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e' interpretata e correttamente applicata nel senso che l'anzianita' maturata nella IX qualifica funzionale degli Ufficiali del Corpo forestale dello Stato si conserva nell'inquadramento previsto dal medesimo articolo 22.
Art. 4.
1. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti integrazioni:
a) al secondo comma, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, dopo le parole: "Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale,";
b) al terzo comma, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le parole: "del Corpo forestale dello Stato," sono soppresse.