Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 325
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001 - Supplemento Ordinario n. 211
(Rettifica G.U. n. 214 del 14 settembre 2001)
NOTA:
- Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50: "Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998", il presente decreto legislativo (Testo B) raccoglie le disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità.
- Le disposizioni regolamentari concernenti la stessa materia sono invece contenute nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 326.(Testo C)
- I due provvedimenti sono ricompresi, con le opportune evidenziazioni, nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)", emanato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, che ha consentito al Governo di demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato;
Acquisito il testo redatto dal Consiglio di Stato, come definito nell'Adunanza generale del 29 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2001;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1 (L)
O g g e t t o
1. Il presente testo unico disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettivita' di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
3. I principi desumibili dalle disposizioni legislative del presente testo unico costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. (L)
4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)
Art. 2 (L)
Principio di legalita' dell'azione amministrativa
1. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all'articolo 1 puo' essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. (L)
2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita' e di semplificazione dell'azione amministrativa. (L)
Art. 3 (L)
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
b) per "autorita' espropriante", si intende l'autorita' amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera pubblica, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e' emesso il decreto di esproprio;
d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)
Art. 4 (L)
Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione. (L)
2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)
3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, possono essere espropriati se vi e' il previo accordo con la Santa Sede. (L)
4. Gli edifici aperti al culto possono essere espropriati per gravi ragioni previo accordo:
a) con la competente autorita' ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;
b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;
c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;
d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;
e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;
f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunita' interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;
g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge. (L)
5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce. (L)
Art. 5 (L)
Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano
1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. (L)
2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria potesta' legislativa concorrente in materia di espropriazione per pubblica utilita' nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali della legislazione statale, desumibili dalle disposizioni del testo unico. (L)
4. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
5. Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate dallo Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)
Art. 6 (L-R)
Regole generali sulla competenza
1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' e' anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
2. Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio gia' esistente. (L)
3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)
5.
6.
7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento. (L)
8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un concessionario, l'amministrazione concedente puo' delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)
Art. 7 (L)
Competenze particolari dei Comuni
1. Il Comune puo' espropriare:
a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;
b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;
d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio
Art. 8 (L)
Le fasi del procedimento espropriativo
1. Il decreto di esproprio puo' essere emanato qualora:
a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilita';
c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennita' di esproprio. (L)
Capo II
La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio
Art. 9 (L)
Vincoli derivanti da piani urbanistici
1. Un bene e' sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, puo' essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. (L)
3. Se non e' tempestivamente dichiarata la pubblica utilita' dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 maggio 2001. (L)
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, puo' essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti nel comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard. (L)
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale puo' motivatamente disporre che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilita' diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
6. Salvo quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
Art. 10 (L)
Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali
1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su iniziativa dell'amministazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico e l'apposizione su un bene del vincolo preordinato all'esproprio. (L)
Art. 11 (L-R)
La partecipazione degli interessati
1.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)
3.
Capo III
La fase della dichiarazione di pubblica utilita'
Sezione I
Disposizioni sul procedimento
Art. 12 (L-R)
Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilita'
1. Se l'opera e' conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, ad una sua variante o ad uno degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, la dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta:
a) quando e' approvato il progetto definivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita', il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando e' approvato il piano di zona;
b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilita' l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti; (L)
c).
Art. 13 (L)
Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilita' dell'opera puo' essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio. (L)
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone. (L)
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera puo' essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va eseguito. (L)
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio puo' essere eseguito entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. (L)
5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica utilita' dell'opera puo' disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga puo' essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. (L)
6. La scadenza del termine entro il quale puo' essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4. (L)
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilita' ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalita' dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi previsti. (L)
Art. 14 (L-R)
Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilita'
1. L'autorita' che emana uno degli atti previsti dall'articolo 12, comma 1, ovvero esegue un decreto di espropriazione, ne trasmette una copia al Ministero dei lavori pubblici, per le opere di competenza statale, e al presidente della Regione, per le opere di competenza regionale. (L)
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e' disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati. (L)
3.
Sezione II
Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera
Art. 15 (L-R)
Disposizioni sulla redazione del progetto
1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonche' per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', i tecnici incaricati, anche privati, possano essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata. (L)
2.
3.
4.
5. In caso di progetti relativi a tracciati ferroviari, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata entro trenta giorni dall'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 12 e si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. (L)
Art. 16 (L-R)
Le modalita' che precedono l'approvazione del progetto definitivo
1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilita', puo' promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilita' dell'opera. A tal fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonche' agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. (L)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessita' o l'opportunita' di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli gia' espropriati, con atto motivato l'amministrazione integra il provvedimento con cui e' stato approvato il progetto. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. (L)
Art. 17 (L-R)
L'approvazione del progetto definitivo
1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo:
a) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio;
b) comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, se non sono necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, mentre, se essi sono necessari, comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dalla data in cui l'amministrazione che ha approvato il progetto da' atto della avvenuta acquisizione degli atti di assenso. (L)
2. La dichiarazione di pubblica utilita' si intende disposta anche quando e' approvato il progetto definitivo dell'opera con uno degli atti previsti dall'articolo 10, comma 1. (L)
3.
Sezione III
Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme
alle previsioni urbanistiche.
Art. 18 (L)
Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione
1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilita' non conforme alle previsioni urbanistiche. (L)
Art. 19 (L)
L'approvazione del progetto
1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, l'approvazione del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L)
2. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte della autorita' competente e' trasmesso al Consiglio comunale, che puo' disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L)
3. Il vincolo preordinato all'esproprio si intende apposto quando diventa efficace la delibera di approvazione della variante al piano urbanistico generale, ovvero uno degli accordi o degli atti indicati all'articolo 10, comma 1, con cui e' approvato il progetto definitivo. (L)
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L)
Capo IV
La fase di emanazione del decreto di esproprio
Sezione I
Del modo di determinare l'indennita' di espropriazione
Art. 20 (L-R)
La determinazione provvisoria dell'indennita' di espropriazione
1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilita', entro i successivi tenta giorni il promotore dell'epropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Il beneficiario dell'esproprio ed il proprietario sono tenuti a concludere l'accordo di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione della indennita' di espropriazione. Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma e si rifiuti di concludere l'accordo di cessione, puo' essere emesso senza altre formalita' il decreto di esproprio, che da' atto di tali circostanze, e puo' esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula. (L)
9. L'accordo di cessione volontaria e' trascritto entro quindici giorni presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e a spese dell'acquirente. (L)
10.
Art. 21 (R)
Procedimento di determinazione definitiva dell'indennita' di espropriazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Art. 22 (L-R)
Determinazione urgente dell'indennita' provvisoria
1.
2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L)
3.
4.
Sezione II
Del decreto di esproprio
Art. 23 (L-R)
Contenuto ed effetti del decreto di esproprio
1. Il decreto di esproprio:
a) e' emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilita';
b) indica gli estremi degli atti da cui e' sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera;
c) indica quale sia l'indennita' determinata in via provvisoria o urgente e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
d) da' atto della eventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva l'indennita' di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;
e) da' atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22, comma 1, e della determinazione urgente della indennita' provvisoria;
f) dispone il passaggio del diritto di proprieta', o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito;
g) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno sette giorni prima di essa;
h) e' eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio. con la redazione del verbale di cui all'articolo 24. (L)
2. Il decreto di esproprio e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari. (L)
3. La notifica del decreto di esproprio puo' avere luogo contestualmente alla sua esecuzione. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si da' atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni. (L)
4.
5. Un estratto del decreto di esproprio e' trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo e' proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennita' resta fissata nella somma depositata. (L)
Art. 24 (L-R)
Esecuzione del decreto di esproprio
1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L)
2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L)
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L)
4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L)
5.
6.
7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
Art. 25 (L)
Effetti dell'espropriazione per i terzi
1. L'espropriazione del diritto di proprieta' comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione e' preordinata. (L)
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennita'. (L)
4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalita' tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, puo' provvedervi direttamente, attenendosi alle modalita' tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma. (L)
Capo V
Il pagamento dell'indennita' di esproprio
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 26 (R)
Pagamento o deposito dell'indennita' provvisoria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Art. 27 (R)
Pagamento o deposito definitivo dell'indennita' a seguito della perizia di stima
1.
2.
3.
Art. 28 (R)
Pagamento definitivo della indennita'
1.
2.
3.
Art. 29 (L)
Pagamento dell'indennita' a seguito di procedimento giurisdizionale
1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennita' agli aventi diritto e' disposto dall'autorita' giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse. (L)
Sezione II
Pagamento dell'indennita' a incapaci a enti e associazioni
Art. 30 (R)
Regola generale
1.
Art. 31 (R)
Disposizioni sulla indennita'
1.
2.
3.
4.
Capo VI
Dell'entita' dell'indennita' di espropriazione
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 32 (L)
Determinazione del valore del bene
1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita' di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione del decreto di esproprio, valutando l'incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprieta' o di imposizione di una servitu'. (L)
2. Il valore del bene e' determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita'. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennita', le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del procedimento. (L)
3. Il proprietario, a sue spese, puo' asportare dal bene i materiali e tutto cio' che puo' essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)
Art. 33 (L)
Espropriazione parziale di un bene unitario
1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata e' determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore. (L)
2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata e' detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)
3. Non si applica la riduzione di cui al comma 2, qualora essa risulti superiore ad un quarto della indennita' dovuta ed il proprietario abbandoni l'intero bene. L'espropriante puo' non accettare l'abbandono, qualora corrisponda una somma non inferiore ai tre quarti dell'indennita' dovuta. In ogni caso l'indennita' dovuta dall'espropriante non puo' essere inferiore alla meta' di quella che gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)
Art. 34 (L)
Soggetti aventi titolo all'indennita'
1. L'indennita' di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore. (L)
2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennita'. (L)
3. L'espropriante non e' tenuto ad intervenire nelle controversie fra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennita'. (L)
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto sull'indennita' di esproprio e puo' proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)
Art. 35 (L)
Regime fiscale
1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennita' di esproprio, ovvero di corrispettivo di cessione volontaria o di risarcimento del danno per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici (L).
2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente puo' optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. (L)
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione. (L)
4. Le modalita' di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro delle finanze. (L)
5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare. (L)
6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennita' di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
Sezione II
Opere private di pubblica utilita'
Art. 36 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.
1. Se l'espropriazione e' finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilita', che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, l'indennita' di esproprio e' determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. (L)
Sezione III
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio
di un'area edificabile o legittimamente edificata.
Art. 37 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area edificabile
1. L'indennita' di espropriazione di un'area edificabile e' determinata nella misura pari all'importo, diviso per due e ridotto nella misura del quaranta per cento, pari alla somma del valore venale del bene e del reddito dominicale netto, rivalutato ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, e moltiplicato per dieci. (L)
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica se sia stato concluso l'accordo di cessione o se esso non sia stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato o perche' a questi sia stata offerta una indennita' provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva. (L)
3. Ai soli fini dell'applicabilita' delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilita' legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente. (L)
4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilita' legali di edificazione quando l'area e' sottoposta ad un vincolo di inedificabilita' assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, anche per una parte limitata del territorio comunale per finalita' di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. (L)
5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilita' di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro dei lavori pubblici. (L)
6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilita' effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area. (L)
7. L'indennita' e' ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennita' nei modi stabiliti dall'articolo 20, comma 3, e dall'articolo 22, comma 1, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennita' di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti. (L)
8. Se per il bene negli ultimi cinque anni e' stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennita', la differenza e' corrisposta dall'espropriante all'espropriato. (L)
9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto una indennita' pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennita' spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari. (L)
Art. 38 (L)
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area
legittimamente edificata
1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennita' e' determinata nella misura pari al valore venale. (L)
2. Qualora la costruzione sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformita' l'indennita' e' calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37. (L)
Art. 39 (L-R)
Indennita' dovuta in caso di incidenza di previsioni
urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.
1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo e' dovuta al proprietario una indennita', commisurata all'entita' del danno effettivamente prodotto. (L)
2.
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario puo' impugnare la stima effettuata dall'autorita'. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima. (L)
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario puo' chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennita'. (L)
5. Dell'indennita' liquidata ai sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area e' successivamente espropriata. (L)
Sezione IV
Determinazione dell'indennita' nel caso di esproprio di un'area non edificabile
Art. 40 (L)
Disposizioni generali
1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennita' e' determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola. (L)
2. Se l'area non e' effettivamente coltivata, l'indennita' e' commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati. (L)
3. Il criterio di cui al comma 2 si applica anche per la determinazione dell'indennita' provvisoria. (L)
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennita' aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata. (L)
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennita' e' aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile. (L)
Art. 41 (L-R)
Commissione competente alla determinazione del valore agricolo
1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia, o da un suo delegato;
e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. (L)
2. La Regione puo' nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1. (L)
3.
4.
Art. 42 (L)
Indennita' aggiuntive
1. Spetta una indennita' aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)
2. L'indennita' aggiuntiva e' pari a quella spettante al proprietario ed e' corrisposta a seguito di una dichiarazione dell'interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti. (L)
Capo VII
Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse
pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio.
Art. 43 (L)
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni. (L)
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L)
3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene puo' chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)
4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita' che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorita'. (L)
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, nonche' quando sia imposta una servitu' di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)
6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)
Capo VIII
Indennita' dovuta al titolare del bene non espropriato
Art. 44 (L)
Indennita' per l'imposizione di servitu'
1. E' dovuta una indennita' al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita', sia gravato da una servitu' o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilita' di esercizio del diritto di proprieta'. (L)
2. L'indennita' e' calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilita' economica cui il proprietario non ha diritto. (L)
3. L'indennita' e' dovuta anche se il trasferimento della proprieta' sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43. (L)
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitu' disciplinate da leggi speciali. (L)
5. Non e' dovuta alcuna indennita' se la servitu' puo' essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione. (L)
6. L'indennita' puo' anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno. (L)
Capo IX
La cessione volontaria
Art. 45 (L)
Disposizioni generali
1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di concludere col soggetto beneficiario dell'espropriazione un accordo di cessione del bene o della sua quota di proprieta'. (L)
2. Il corrispettivo dell'accordo di cessione:
a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi dell'articolo 36, senza la riduzione del quaranta per cento;
b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e' calcolato nella misura venale del bene;
c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2;
d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 1. (L)
3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L)
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)
Capo X
La retrocessione
Art. 46 (L)
La retrocessione totale
1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui e' stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilita' della sua esecuzione, l'espropriato puo' chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilita' e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennita'. (L)
2. Dall'avvio dei lavori di cui al comma 1 decorre il termine di validita' di cinque anni dell'autorizzazione prevista dall'articolo 16 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. (L)
Art. 47 (L-R)
La retrocessione parziale
1. Quando e' stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilita', l'espropriato puo' chiedere la restituzione della parte del bene, gia' di sua proprieta', che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilita' e che possono essere ritrasferiti nonche' il relativo corrispettivo. (L)
2.
3. Se non vi e' l'indicazione dei beni, l'espropriato puo' chiedere all'autorita' che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve piu' per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)
Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato dalle parti, e' determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennita' di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento. (L)
2. Avverso la stima, e' proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilita', il Comune puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e' notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree cosi' acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile. (L)
Capo XI
L'occupazione temporanea
Art. 49 (L-R)
L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
1. L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti. (L)
2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea. (L)
3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
4.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilita'. (L)
Art. 50 (L-R)
Indennita' per l'occupazione
1. Nel caso di occupazione di un area, e' dovuta al proprietario una indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
2.
3. Contro la determinazione della commissione, e' proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54, in quanto compatibili. (L)
Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 51 (L-R)
L'espropriazione per opere militari
1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L)
2.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L)
4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari. (L)
Art. 52 (L)
L'espropriazione di beni culturali
1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico. (L)
Titolo IV
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 53 (L)
Disposizioni processuali
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico. (L)
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'. (L)
3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)
Art. 54 (L)
Opposizioni alla stima
1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. (L)
2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L)
3. L'opposizione alla stima e' proposta con atto di citazione notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. (L)
4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'. (L)
5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 55 (L)
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996
1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilita', in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita' alla data del 30 settembre 1996, ai fini della determinazione del risarcimento del danno si applicano i criteri previsti dall'articolo 43, con esclusione della riduzione del quaranta per cento e con l'incremento dell'importo nella misura del dieci per cento. (L)
2. Il comma 1 si applica anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1997. (L)
Art. 56 (L)
Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
1. Il soggetto gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359, puo' accettare l'indennita' provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di cui all'articolo 37, se alla stessa data risultava ancora contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)
Art. 57 (L)
Ambito di applicazione della normativa sulle diverse fasi del procedimento
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se e' stato gia' apposto su un bene un vincolo preordinato all'esproprio, ovvero se gia' vi e' stata la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, per le fasi procedimentali non ancora concluse. (L)
2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorita' diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo. (L)
Art. 58 (L)
Abrogazione di norme
1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati:
1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;
16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
22) l'articolo 20 della legge 27 febbraio 1908, n. 89;
23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
31) gli articoli 4 e 12 della legge 30 giugno 1909, n. 407;
32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col regio decreto 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;
50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
52) il regio decreto 11 marzo 1923, n. 691;
53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426;
62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
63) l'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154;
64) l'articolo 71 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261;
65) l'articolo 4 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598;
66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
68) gli articoli 1 e 7 della legge 9 dicembre 1948, n. 1482;
69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 febbraio 1954, n. 640;
80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 1° ottobre 1969, n. 739;
84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;
87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
90) l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;
92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
94) gli articoli 11 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
98) l'articolo 64, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;
101) l'articolo 1-ter del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
104) l'articolo 4 del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
105) l'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
106) l'articolo 21 della legge 26 aprile 1976, n. 178;
107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1978, n. 988;
111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;
112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
115) il decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 58, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
116) l'articolo 80 del decreto-legge 18 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio;
117) il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
118) il decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
121) il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;
124) l'articolo 5, comma 5, della legge 2 luglio 1985, n. 372;
125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;
126) l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennita' di esproprio;
130) la legge 20 maggio 1991, n. 158;
131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
132) la legge 20 maggio 1991, n. 158;
133) l'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilita' o di indifferibilita' e urgenza, all'esproprio o all'occupazione d'urgenza, nonche' quelle riguardanti la determinazione dell'indennita' di espropriazione o di occupazione d'urgenza.
Art. 59
Entrata in vigore del testo unico
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2002.