Decreto Legislativo 29 maggio 2001, n. 283
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 febbraio 2001, del 2 maggio 2001 e del 24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia, della sanita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto quale sia la sua lingua materna.
2. Qualora detta persona effettui la richiesta dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua materna indicata. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente gia' acquisiti.
3. Tutti gli atti gia' formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.".
Art. 2.
1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. Il pubblico ministero dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato e' attribuito nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale, forma gli atti nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini, da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'articolo 14.
2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtu' della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facolta' di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.
3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilita' di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato quale sia la sua lingua materna. Qualora la persona interessata effettui la richiesta dichiarazione, la lingua indicata dovra' essere usata nell'ulteriore corso del procedimento. Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.
4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.".
Art. 3.
1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. L'udienza preliminare ed il giudizio, anche abbreviato, si svolgono nella lingua individuata secondo la disciplina dettata dagli articoli 14 e 15.
2. Gli interventi orali con i quali si sollevano questioni preliminari o si svolgono le difese, se svolti da difensori di fiducia di madrelingua diversa dalla lingua del processo, possono essere pronunciati nella predetta madrelingua e sono verbalizzati nella lingua del processo.
3. L'interrogatorio o l'esame dell'imputato si svolge a sua richiesta, nella propria lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, ed e' immediatamente verbalizzato nella sola lingua del processo.
4. L'audizione dei testimoni, svolta nella loro lingua materna, e' immediatamente tradotta e verbalizzata nella sola lingua del processo.
5. La persona offesa e le parti diverse dall'imputato e dalla parte civile non rilevano ai fini della determinazione della lingua del processo. Esse vengono sentite nella loro lingua, con verbalizzazione nella lingua del processo.".
Art. 4.
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. La persona sottoposta alle indagini o l'imputato puo' chiedere, con dichiarazione resa personalmente all'autorita' procedente o fatta alla medesima pervenire per atto scritto anche tramite il difensore, che la prosecuzione del procedimento abbia luogo nell'altra lingua. Tale dichiarazione non puo' intervenire prima del decorso di 24 ore dalla conclusione dell'interrogatorio.
2. Tale dichiarazione e' ammessa una sola volta nel corso del procedimento di primo grado e deve intervenire non oltre l'apertura del dibattimento ovvero, in caso di richiesta di giudizio abbreviato, non oltre la formulazione di tale richiesta.
3. La variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti formati precedentemente.".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis. - 1. La lingua del processo osservata nella fase conclusiva del giudizio di primo grado si estende al giudizio di appello. All'imputato e', tuttavia, data facolta' di richiedere, per una sola volta, la prosecuzione del giudizio di secondo grado nell'altra lingua. Ove appellante sia l'imputato, la relativa facolta' deve essere esercitata, a pena di decadenza, con dichiarazione esplicita sottoscritta personalmente dall'imputato nell'atto di appello o stesa in calce al medesimo; in tal caso lo stesso atto di appello dovra' essere redatto nella nuova lingua scelta. In caso di impugnazione proposta dal pubblico ministero, la medesima facolta' deve essere esercitata dall'imputato, a pena di decadenza, non oltre l'apertura del dibattimento di appello, con dichiarazione esplicita resa alla Corte personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore. Non sono ammessi atti equipollenti.
2. L'ottenuta variazione della lingua del processo non richiede la traduzione degli atti gia' formati.
3. L'esame dell'imputato si svolge, a sua richiesta, nella lingua materna, se diversa dalla lingua del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.
Art. 17-ter. - 1. Le disposizioni degli articoli 14 e seguenti si osservano, in quanto applicabili, anche nei casi di rimessione disciplinati dagli articoli 45 e seguenti del codice di procedura penale.
Art. 17-quater. - 1. Il procedimento di esecuzione si svolge nell'ultima lingua del processo di merito conclusosi con sentenza, passata in giudicato. Nei procedimenti di esecuzione che si svolgono nella provincia di Bolzano, anche se a seguito di sentenze passate in giudicato emesse da autorita' giudiziarie fuori dalla regione Trentino-Alto Adige, si applicano gli articoli 14 e seguenti in quanto applicabili.
2. Il condannato puo' chiedere di essere sentito, nei casi previsti dalla legge, nella lingua materna, se diversa da quella del processo, con verbalizzazione nella lingua del processo.
3. Al condannato cui siano stati consegnati l'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione di cui all'articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale nella lingua di cui al comma 1 e che si professi di madrelingua diversa e' in ogni caso riconosciuta la facolta' di richiedere al pubblico ministero, senza formalita', la traduzione degli atti in tal ultima lingua, senza che cio' comporti la sospensione del termine utile per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione.".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono inseriti i seguenti:
"Art. 18-bis. - 1. L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 17-bis, 17-ter, 17-quater, 18 e 18-ter e' prescritta a pena di nullita' assoluta ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale.
2. L'errata individuazione, ad opera dell'autorita' procedente, della lingua presunta nelle ipotesi previste dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 1, non comporta alcuna nullita'.
Art. 18-ter. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2, del codice di procedura penale, per assicurare l'effettivita' della difesa, l'autorita' giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice di procedura penale, assegna il difensore d'ufficio conformemente all'appartenenza linguistica dell'imputato.".
Art. 7.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi e' prescritta a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.".
Art. 8.
1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 20. - 1. Nel processo civile ciascuna parte ha facolta' di scegliere la lingua per la redazione dei propri atti processuali. La scelta avviene per effetto della redazione nell'una o nell'altra lingua dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta o degli atti aventi funzione equipollente.
2. Quando l'atto introduttivo di un giudizio e la comparsa di risposta ovvero gli atti equipollenti sono redatti nella stessa lingua il processo e' monolingue. In caso contrario il processo e' bilingue.
3. Il processo bilingue prosegue monolingue nelle seguenti ipotesi:
a) se l'attore aderisce alla lingua scelta dalle altre parti, se ad esse comune;
b) se, essendosi costituiti, anche in momenti diversi, piu' convenuti o terzi interventori in lingua diversa, l'attore e i convenuti o terzi interventori che hanno scelto la medesima lingua aderiscono alla lingua scelta dalle altre parti.
4. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente fino alla prima udienza di trattazione ovvero, in caso di costituzione successiva, fino alla prima udienza dopo la costituzione;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
5. In caso di riunione di piu' processi anteriormente svoltisi come processi monolingue ma in lingue diverse, le parti costituite in uno dei processi possono aderire alla scelta della lingua dell'altro processo. La dichiarazione di adesione e' fatta dalla parte o dal suo procuratore speciale, a pena di decadenza:
a) verbalmente alla prima udienza successiva al provvedimento di riunione dei processi;
b) mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti prima dell'udienza di cui alla lettera a).
6. Nel processo divenuto monolingue per adesione, le parti possono chiedere al giudice che a cura e spese dell'ufficio siano tradotti gli atti e i documenti anteriormente redatti o depositati in lingua diversa da quella in cui prosegue il processo; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
7. Nel processo divenuto bilingue gli atti redatti in una lingua devono essere tradotti a cura e spese dell'ufficio nell'altra lingua, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale; inoltre ciascuna parte puo' chiedere la traduzione dei documenti depositati; il giudice puo' escludere in tutto o in parte la traduzione di documenti depositati dalle parti, ove ritenuti manifestamente irrilevanti.
8. I verbali nel processo bilingue sono redatti contestualmente nelle due lingue.
9. Gli atti ed i documenti notificati ad istanza di parte debbono essere tradotti nella lingua italiana o tedesca ove il destinatario, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della notificazione, richieda la traduzione con atto da notificare alla parte istante a mezzo ufficiale giudiziario; la traduzione degli atti e dei documenti a cura di parte e' notificata entro i successivi quindici giorni, nei modi e nelle forme prescritti per l'originale. La traduzione e' esente da bollo. La richiesta di traduzione interrompe i termini che ricominciano a decorrere dalla notifica della traduzione.
10. Gli atti e documenti in lingua tedesca notificati fuori del territorio della provincia di Bolzano devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana.
11. I testimoni vengono interrogati e rispondono nella lingua da essi prescelta, con verbalizzazione nella sola lingua del processo in quello monolingue e nella lingua prescelta nel processo bilingue, con successiva traduzione del relativo verbale a cura e spese dell'ufficio, salva la rinuncia fatta dalle parti o da un loro procuratore speciale.
12. Nel processo monolingue il consulente tecnico usa la lingua del processo, salvo che ricorrano le esigenze previste dal comma 2 e dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; nel processo bilingue redige le sue relazioni e risponde oralmente ai quesiti nella propria madrelingua.
13. Nel processo monolingue le sentenze e gli altri provvedimenti del giudice vengono redatti nella lingua del processo. Nel processo bilingue vengono redatti contestualmente nelle due lingue.".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dal presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione dinanzi al tribunale per i minorenni avviati d'ufficio, l'atto iniziale del procedimento e' redatto nella lingua presunta del soggetto destinatario del provvedimento.
2. Il processo prosegue monolingue se i genitori del minore scelgono la medesima lingua, in caso contrario il processo e' bilingue.
3. In ogni caso il minore deve essere sempre ascoltato nella lingua materna.".
Art. 10.
1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Le disposizioni degli articoli 13 e seguenti del presente capo si osservano anche quando la competenza sia devoluta in applicazione dell'articolo 25 del codice di procedura civile.".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' inserito il seguente:
"Art. 23-bis. - 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis, relative e consequenziali alla scelta della lingua, produce la nullita' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di tutti gli atti successivi redatti nella lingua diversa.".
Art. 12.
1. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Gli atti processuali ed i documenti in lingua tedesca contenuti nel fascicolo d'ufficio nonche' le sentenze ed i provvedimenti del giudice, che devono essere trasmessi ad organi giurisdizionali situati fuori della regione Trentino-Alto Adige o depositati presso gli stessi per lo svolgimento di procedimenti di impugnazione o di altri procedimenti nei casi previsti dalla legge, devono essere tradotti in lingua italiana a cura e spese degli uffici giudiziari che provvedono alla trasmissione. Gli obblighi procedurali a carico delle parti sono assolti mediante deposito della sentenza o del provvedimento del giudice redatti in lingua tedesca.".
Art. 13.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Le sedi notarili in provincia di Bolzano sono assegnate ai candidati risultati vincitori nei concorsi nazionali e in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui al comma 1. In caso di permanenza di sedi vacanti, i posti sono coperti con trasferimenti di notai in esercizio ovvero, in subordine, con nomina di candidati risultati idonei in detti concorsi nazionali e in possesso del predetto attestato di bilinguismo.
1-ter. Qualora i posti vacanti non vengano coperti con le procedure di cui al comma 2, sono banditi dal Ministero della giustizia appositi concorsi cui possono partecipare candidati in possesso del medesimo attestato di bilinguismo. La commissione d'esame di cui agli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e' composta da cinque membri che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca, scelti da un elenco predisposto dal Ministero della giustizia, sentito il Consiglio nazionale del notariato. Le prove si svolgono a Roma con i medesimi criteri e procedure previsti per i concorsi nazionali e devono tenere conto delle particolari discipline in materia di diritto civile e amministrativo vigenti nella provincia di Bolzano. I notai nominati a seguito di concorsi nazionali nei quali sono risultati idonei e i notai nominati a seguito dell'apposito concorso di cui al presente comma, assegnati ad una sede nella provincia di Bolzano, possono essere trasferiti ad altra sede sita nella medesima provincia solo dopo tre anni dall'assegnazione e ad altra sede sita fuori dalla provincia solo dopo dieci anni dalla assegnazione stessa.".
Art. 14.
1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - 1. Le etichette e gli stampati illustrativi delle specialita' medicinali e dei preparati galenici erogabili dal Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca. A tal fine, per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detti farmaci le etichette e gli stampati illustrativi devono essere redatti nelle due lingue.
2. Qualora i farmaci di cui al comma 1 siano posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano con etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dal Ministero della sanita' ai sensi del medesimo comma, il Ministro della sanita', con provvedimento motivato, intima al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio l'adeguamento dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo un termine per l'adempimento non superiore a sei mesi. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato, il Ministro della sanita' sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale fino all'adempimento. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.".
2. L'adeguamento dell'etichettatura e del foglio illustrativo delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente articolo, gia' in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve realizzarsi entro sei mesi a decorrere dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui al comma 2 del citato articolo 36, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.