Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 280
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizioni in materia di catasto terreni e urbano
1. Le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle province di Trento e di Bolzano sono esercitate, per delega dello Stato, dalle province autonome, con decorrenza dalla data prevista dal comma 4.
2. Le funzioni amministrative delegate vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze. In caso di difformita' dalle direttive emanate dal Ministero delle finanze o di persistenti inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge e termini risultanti dalla natura degli interventi, il Ministro delle finanze puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale. Alle riunioni del comitato direttivo dell'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti questioni di diretto interesse delle due province autonome, partecipano anche i rappresentanti delle province stesse. Il predetto comitato direttivo assicura il coordinamento tecnico delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano delegate con il presente decreto.
3. Le province sono, altresi', delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nei rispettivi bilanci provinciali secondo le modalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, inserito con il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275.
4. La delega delle funzioni amministrative statali in materia di catasto, terreni e urbano alle province autonome di Trento e di Bolzano decorre dalla data prevista con legge regionale per l'operativita' della delega da parte della regione stessa alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di libri fondiari. Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' abrogato con effetto dalla stessa data. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale la regione, previa intesa con ciascuna provincia autonoma competente per territorio, con uno o piu' provvedimenti trasferisce alle province medesime i beni immobili utilizzati dalla regione come sede degli uffici del catasto terreni ed urbano, ivi compresi quelli gia' trasferiti dallo Stato alla regione per l'esercizio delle medesime funzioni, i beni mobili relativi nonche' il personale addetto agli uffici medesimi. Al personale trasferito e' assicurato il rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico in godimento presso la regione.
5. I provvedimenti regionali di trasferimento dei beni immobili costituiscono titolo per la intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni immobili alle stesse trasferiti ai sensi del comma precedente. Alle relative operazioni nonche' a quelle relative ai beni mobili si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.
6. Le somme dovute dallo Stato per il rimborso alle province autonome di Trento e di Bolzano degli oneri conseguenti allo svolgimento delle funzioni delegate sono determinate, al netto dei tributi speciali introitati nei bilanci provinciali, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 78 dello statuto e dall'articolo 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.