Decreto Legislativo 22 maggio 2001, n. 261
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001 - Supplemento Ordinario n. 176
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della giustizia e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
1. Al comma 1 dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "la provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".
Art. 2.
Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la regione e la provincia di Trento curano la pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse delle popolazioni ladina, mochena e cimbra nelle rispettive lingue, e, per quanto riguarda la lingua mochena e quella cimbra, in caso di non traducibilita', nella lingua di riferimento. Tale pubblicazione e', di norma, contemporanea al testo in lingua italiana e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana".
Art. 3.
Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' introdotto il seguente:
"Art. 1-bis (Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace). - 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all'articolo 5 e all'articolo 01 e' consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non e' possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento.
5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalita' di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'articolo 5".
Art. 4.
Introduzione dell'articolo 3-ter nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
1. Dopo l'articolo 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' inserito il seguente:
"Art. 3-ter (Ripristino dei cognomi in forma originaria). - 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladina, mochena e cimbra e residenti in provincia di Trento, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome nella lingua di appartenenza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed e' presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al commissario del governo, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il commissario del governo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il commissario del governo puo' provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puo' essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro competente, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento e' esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti".
Art. 5.
Introduzione dell'articolo 3-quater nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
1. Dopo l'articolo 3-ter del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' introdotto il seguente:
"Art. 3-quater (Interventi di promozione delle caratteristiche culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra a mezzo di trasmissioni radiotelevisive). - 1. Il Ministero delle comunicazioni, la societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, anche mediante apposite convenzioni con la provincia di Trento, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve le funzioni di indirizzo della competente commissione parlamentare, assicurano tutte le necessarie misure e condizioni per la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento.
2. Per le trasmissioni e i programmi in lingua ladina sono di norma utilizzate le strutture e le attivita' realizzate nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Per le stesse finalita' la provincia puo' stipulare appositi accordi con le emittenti locali.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 puo' essere prevista anche la captazione e la diffusione nel territorio provinciale di programmi radiotelevisivi nelle lingue dell'area culturale europea".
Art. 6.
Introduzione dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, e' aggiunto il seguente:
"Art. 5-bis (Disposizioni finali). - 1. Si applicano nella provincia di Trento le norme di tutela delle minoranze previste dalla legge 15 dicembre 1992, n. 482, in quanto piu' favorevoli rispetto alle norme vigenti nella medesima provincia".