Decreto Legislativo 16 maggio 2001, n. 260
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001 - Supplemento Ordinario n. 176
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Uffici dei commissari di governo per le province di Trento e di Bolzano
1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, i compiti svolti dagli uffici dei commissari del governo per le province di Trento e di Bolzano, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le modalita' da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo concerto con il Ministro dell'interno, ferma restando la dipendenza funzionale del prefetto, titolare delle funzioni commissariali, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Art. 2.
Ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento
1. A decorrere dalla stessa data indicata nell'articolo 1, il personale appartenene ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Trento, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovra' essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno e' avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.
Art. 3.
Ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano
1. Nella provincia di Bolzano per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 1, attribuite dallo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige al commissario del governo, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di supporto agli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' istituito il ruolo locale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, dell'Amministrazione civile dell'interno, con la dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto, per la quale non trova applicazione l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327.
2. Il comma 1 non si applica per il personale della carriera prefettizia e per il personale dei ruoli della Polizia di Stato.
3. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio presso l'ufficio del commissario del governo di Bolzano ovvero presso gli uffici periferici della pubblica sicurezza della provincia di Bolzano, trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
4. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il personale del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, transita nella dotazione organica indicata nella tabella A del ruolo locale del Ministero dell'interno di cui al comma 1.
5. A decorrere dalla stessa data indicata al comma 4, il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e nei confronti dello stesso trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
6. Il personale di cui ai commi 3 e 5, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica e' inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui al comma 1.
7. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicato nei commi 4 e 5, puo' optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovra' essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Alla copertura dei posti vacanti del ruolo del Ministero dell'interno, di cui al comma 1, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In caso di mancata copertura con le procedure di cui alla citata norma, si provvede ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero il commissario del governo provvede al distacco di personale appartenente agli altri ruoli locali o, fatte salve le norme sulla mobilita', al passaggio di ruolo anche da altre amministrazioni, di personale ugualmente appartenente agli altri ruoli locali.
9. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno e' avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.
Tabella A COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO ===================================================================== |Qualifica funzionale|Dotazione organica ===================================================================== Direttore amministrativo | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore amministrativo | | contabile | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore traduttore | | interprete | C3 (IX) | 1 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | C2 (VIII) | 6 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | | contabile | C2 (VIII) | 3 --------------------------------------------------------------------- Revisore traduttore | | interprete | C2 (VIII) | 3 --------------------------------------------------------------------- Funzionario informatico | C2 (VIII) | 1 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | C1 (VII) | 16 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | | contabile | C1 (VII) | 8 --------------------------------------------------------------------- Traduttore interprete | C1 (VII) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente sociale | | coordinatore | C1 (VII) | 2 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore informatico | C1 (VII) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente biblioteca | B3 (VI) | 1 --------------------------------------------------------------------- Assistente linguistico | B3 (VI) | 3 --------------------------------------------------------------------- Assistente informatico | B3 (VI) | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | B3 (VI) | 13 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | | contabile | B3 (VI) | 8 --------------------------------------------------------------------- Operatore amministrativo | | contabile | B2 (V) | 23 --------------------------------------------------------------------- Coadiutore amministrativo | | contabile | B1 (IV) | 9 --------------------------------------------------------------------- Settore tecnico | | --------------------------------------------------------------------- Ausiliario | A1 | 6 --------------------------------------------------------------------- Manutentore | B1 (IV) | 1 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | | 118
Tabella B UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ===================================================================== |Qualifica funzionale|Dotazione organica ===================================================================== Direttore amministrativo | | contabile | IX | 1 --------------------------------------------------------------------- Direttore traduttore | | interprete | IX | 1 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | VIII | 2 --------------------------------------------------------------------- Funzionario amministrativo | | contabile | VIII | 1 --------------------------------------------------------------------- Revisore traduttore | | interprete | VIII | 1 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | VII | 9 --------------------------------------------------------------------- Collaboratore amministrativo | | contabile | VII | 9 --------------------------------------------------------------------- Traduttore interprete | VII | 4 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | VI | 7 --------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo | | contabile | VI | 7 --------------------------------------------------------------------- Assistente linguistico | VI | 2 --------------------------------------------------------------------- Operatore amministrativo | | contabile | V | 17 --------------------------------------------------------------------- Coadiutore amministrativo | | contabile | IV | 18 --------------------------------------------------------------------- Settore tecnico | | --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | V | 2 --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | IV | 4 --------------------------------------------------------------------- Qualifica funzionale | III | 15 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | | 100