Decreto Legislativo 14 maggio 2001, n. 259
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001 - Supplemento Ordinario n. 176
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica).
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali e dei limiti posti alla potesta' legislativa delle province medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, possono disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalita' assistenziale volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.
2. La legge provinciale disciplina le modalita' di accertamento e riscossione dei contributi nonche' di gestione dei fondi di cui al comma 1 anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.
3. Le province possono altresi' avvalersi, con oneri a loro carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.
4. Ove vengano istituiti con norma statale contributi corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma 1, nel territorio della provincia interessata si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.".