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Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 237

"Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attivita' culturali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Trasferimento di beni

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;

2. I beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del demanio della regione o dell'ente locale destinatario.

Art. 2.
Consegna dei beni

1. Gli Uffici del territorio di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine del Ministero delle finanze, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvedono alla consegna alla regione dei beni di cui all'articolo 1.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della regione dei beni immobili consegnati ai sensi dell'articolo 1.

3. Qualora la regione trasferisca ai comuni, alle province o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il verbale di consegna del bene al comune, alla provincia o ad altro ente pubblico costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale. Nei casi in cui un comune, una provincia o un altro ente pubblico abbia sottoscritto congiuntamente alla regione il verbale di consegna di cui al comma 2, il verbale costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale del bene a favore del comune, della provincia o dell'altro ente pubblico.

Art. 3.
Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti.

2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione ovvero all'ente pubblico destinatario, dalla data di consegna.

Art. 4.
Elenchi correttivi

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere stilati elenchi correttivi. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.

Art. 5.
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, anche nel caso di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Allegato A
(previsto dall'art. 1, comma 1)

ELENCO DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO E SITUATI NEL
TERRITORIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE

(Si omette il testo dell'allegato)