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Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 210

"Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1999) ed in particolare gli articoli 1 e 18 concernenti l'esercizio della delega legislativa per il recepimento della direttiva;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti;
e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento;
g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento;
h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema:
1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, nonche' gli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE;
2) una SIM, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) - k) della direttiva 93/22/CEE, nonche' un agente di cambio;
3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica;
4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2);
5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico;
i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita' prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito di un sistema o da operazioni connesse con le funzioni di banca centrale;
l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema;
m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di:
1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo;
n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un sistema di garanzia partecipanti a un sistema;
o) "partecipante indiretto": un soggetto rientrante nella categoria di cui alla lettera h), punto 1), conosciuto al sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento indicati alla lettera m), numero 1), nell'ambito del sistema medesimo sono eseguiti da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale;
p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi;
q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione;
r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente:
1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare un eventuale agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione o un partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti;
2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale;
3) designato come sistema e notificato alla Commissione europea dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge;
s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'articolo 10;
t) "sistema di garanzia": uno dei sistemi di cui agli articoli 68, comma 1, e 69, comma 2, del testo unico finanza;
u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema;
v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico finanza;
w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Art. 2.
Definitivita' degli ordini di trasferimento e della compensazione

1. Gli ordini di trasferimento, la compensazione e i conseguenti pagamenti e trasferimenti sono vincolanti tra i partecipanti a un sistema, e nel caso di apertura di una procedura d'insolvenza nei confronti di un partecipante sono opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla procedura medesima, se gli ordini di trasferimento:
a) sono stati immessi nel sistema prima del momento di apertura della procedura d'insolvenza;
b) sono stati immessi nel sistema successivamente al momento di apertura della procedura d'insolvenza ed eseguiti il giorno stesso dell'apertura, qualora l'agente di regolamento o la controparte centrale o la stanza di compensazione provi che al momento dell'immissione non era a conoscenza dell'apertura della procedura di insolvenza, ne' avrebbe dovuto esserlo.

2. I sistemi italiani stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento e' immesso nel sistema medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob secondo le rispettive competenze.

3. Nessuna azione, compresa quella di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la definitivita' degli ordini di trasferimento, della compensazione e dei conseguenti pagamenti e trasferimenti di cui al comma 1.

4. L'apertura di una procedura di insolvenza non ha effetto retroattivo sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti connessi con la loro partecipazione a un sistema, sorti prima del momento di apertura della procedura stessa.

Art. 3.
Apertura della procedura di insolvenza

1. Ai fini del presente decreto si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in Italia il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' e della restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni applicabili alle singole procedure.

2. Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa previste dal testo unico bancario e dal testo unico finanza gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, e comunque dal terzo giorno successivo alla data del provvedimento che dispone la liquidazione. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori e' rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale di cui all'articolo 85 del testo unico bancario.

3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli effetti di cui al comma 1 si producono dal momento del deposito della sentenza, che a tal fine deve essere attestato in calce dal cancelliere con l'indicazione anche dell'ora e del minuto.

4. L'autorita' giudiziaria o amministrativa competente comunica immediatamente alla Banca d'Italia, anche per via telematica, l'apertura della procedura d'insolvenza.

5. La Banca d'Italia riceve la notifica dell'apertura di procedure di insolvenza negli altri Stati membri dell'Unione europea.

6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonche' alle autorita' designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.

7. Si considera momento di apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea il giorno, l'ora e il minuto in cui si producono gli effetti della procedura di insolvenza, se la notifica indicata nel comma 5 perviene alla Banca d'Italia entro lo stesso giorno. In ogni altro caso, si considera momento di apertura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura di insolvenza.

8. Se una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato non appartenente all'Unione europea produce gli effetti di cui al comma 1 nel territorio italiano, si considera momento di apertura della procedura quello in cui i sistemi italiani sono comunque informati dell'apertura della procedura.

9. Nei casi di cui ai commi 7, secondo periodo, e 8 i sistemi italiani comunicano immediatamente alla Banca d'Italia il momento e le modalita' con le quali sono stati informati dell'apertura della procedura.

Art. 4.
Decorrenza dell'irrevocabilita' degli ordini

1. Un ordine di trasferimento non puo' essere revocato dopo lo scadere del termine stabilito dalle regole che disciplinano i sistemi italiani.

Art. 5.
Adempimento degli obblighi nei confronti del sistema

1. A seguito dell'apertura della procedura di insolvenza l'agente di regolamento puo' utilizzare, in nome e per conto del partecipante, ai fini dell'adempimento degli obblighi del partecipante insolvente connessi con la partecipazione al sistema sorti prima dell'apertura della procedura di insolvenza:
a) i fondi e gli strumenti finanziari disponibili sul conto di regolamento del partecipante;
b) linee di credito aperte a favore del partecipante a fronte di una garanzia in essere e destinate a soddisfare gli obblighi di tale partecipante verso il sistema, a tale garanzia si applicano le previsioni di cui all'articolo 8.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono soggetti alle previsioni dell'articolo 2.

Art. 6.
Diritti del partecipante

1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti dell'intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), i relativi contratti tra il partecipante e l'intermediario non si sciolgono. Il curatore o i commissari liquidatori subentrano nel contratto, assumendone i diritti e gli obblighi relativi, sino alla loro completa esecuzione. In difetto di adempimento il partecipante, in deroga alle disposizioni vigenti in materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli interessi e le spese sulle somme o sul prezzo degli strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini eseguiti secondo buona fede e dei quali ha diritto di ritenzione a garanzia dei propri crediti, detratto l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e quanto proveniente dalla realizzazione di garanzie o da sistemi di garanzia finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione.

2. Il partecipante da' immediata comunicazione dei tempi e delle modalita' della vendita al curatore o ai commissari liquidatori, precisando le somme complessivamente utilizzate per la soddisfazione del proprio credito, che per la parte residua e' debito di massa.

3. Alle garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza a favore del partecipante in relazione ai crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 e al diritto di cui al comma 2 si applicano le disposizioni indicate nell'articolo 8.

4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni revocatorie da parte degli organi della procedura d'insolvenza concernenti la somministrazione della provvista e l'adempimento dei debiti connessi con l'esecuzione degli ordini di trasferimento non possono essere esercitate nei confronti del partecipante.

Art. 7.
Legge applicabile in caso di insolvenza di un partecipante al sistema

1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema, i diritti e gli obblighi derivanti da tale partecipazione, o ad essa connessi, sono sottoposti alla legge regolatrice del sistema.

Art. 8.
Realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza

1. Nel caso in cui sia aperta una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad un sistema o di un intermediario per conto del quale un partecipante esegue ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 6 o di una controparte di banche centrali, le garanzie costituite prima del momento di apertura della procedura di insolvenza per i crediti derivanti da operazioni definitive ai sensi dell'articolo 2 o connesse con le funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.

2. La realizzazione delle garanzie, ivi comprese quelle costituite in forma di pegno, avviene secondo le disposizioni normative e contrattuali che le regolano, anche in deroga alle norme che regolano la procedura d'insolvenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Ai contratti a termine conclusi fra i partecipanti ad un sistema o da una controparte di banche centrali con banche centrali si applica l'articolo 203 del testo unico finanza, in ogni caso in cui il partecipante o la controparte di banche centrali sia sottoposto ad una procedura di insolvenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 203, comma 2, del testo unico finanza, i valori di mercato vengono calcolati con riferimento al giorno di apertura della procedura di insolvenza. I crediti e i debiti risultanti dalla risoluzione dei contratti a termine sono compensati.

4. Il creditore comunica senza indugio agli organi preposti alla procedura di insolvenza l'esito delle operazioni indicate nei commi precedenti.

5. L'importo eccedente il credito realizzato ai sensi del comma 2 o il saldo a debito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 e' versato alla procedura di insolvenza. Il credito non soddisfatto in esito alla realizzazione di cui al comma 2 o il saldo a credito risultante dalle operazioni di cui al comma 3 puo' essere fatto valere nei confronti della procedura di insolvenza secondo le disposizioni ordinariamente applicabili alla stessa.

6. Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo' pregiudicare nei confronti del sistema la realizzazione della garanzia di cui al comma 1.

7. Il presente articolo si applica agli interventi dei sistemi di garanzia previsti dagli articoli 68 e 69 del testo unico finanza.

Art. 9.
Legge applicabile ai diritti su strumenti finanziari in forma scritturale

1. Allorche' i diritti aventi ad oggetto o relativi a strumenti finanziari risultino da registrazioni o annotazioni in un libro contabile, conto o sistema di gestione o di deposito accentrato situato in uno Stato membro dell'Unione europea, le modalita' di trasferimento di tali diritti, nonche' di costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri vincoli sugli stessi, sono disciplinate, esclusivamente dalla legge dell'ordinamento in cui e' situato il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o di deposito accentrato in cui vengono effettuate le registrazioni o annotazioni direttamente a favore del titolare del diritto.

2. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli strumenti finanziari non siano immessi in un sistema italiano in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le modalita' di trasferimento dei diritti nonche' di costituzione dei vincoli e delle garanzie sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del titolo V del medesimo decreto legislativo n. 213 del 1998, in quanto applicabili.

Art. 10.
Designazione dei sistemi

1. I sistemi indicati in allegato si considerano sistemi italiani ai sensi del presente decreto legislativo.

2. La Banca d'Italia designa i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1), e, d'intesa con la Consob, i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 2), ai quali si applicano le disposizioni del presente decreto. Con le medesime modalita' possono essere revocate le designazioni dei sistemi, ivi compresi quelli indicati nel comma 1.

3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica notifica alla Commissione europea i sistemi italiani designati al sensi del presente articolo.

4. Ove richiesto dalle caratteristiche di un sistema avente ad oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), numero 1) e da esigenze di controllo dei rischi, la Banca d'Italia puo' equiparare, ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo, il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema medesimo.

5. Il Ministero del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' stipulare accordi con le competenti autorita' di uno Stato non appartenente all'Unione europea per l'applicazione, su base di reciprocita' delle disposizioni del presente decreto agli enti italiani che partecipano ai sistemi di tale Stato estero.

Art. 11.
Informazioni sulla partecipazione ai sistemi

1. Con provvedimenti emanati secondo le procedure indicate nell'articolo 10, comma 2, sono disciplinate le modalita' secondo le quali:
a) ciascun sistema italiano comunica alla Banca d'Italia i propri partecipanti, curando il tempestivo aggiornamento di tale comunicazione;
b) ciascun ente italiano comunica alla Banca d'Italia i sistemi ai quali partecipa;
c) chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato puo' chiedere a un partecipante informazioni sui sistemi cui esso accede nonche' sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.

Art. 12.
Disposizioni tecniche

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, possono essere adottate disposizioni di carattere tecnico dirette a facilitare l'applicazione del presente decreto legislativo.

Art. 13.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 71 del testo unico finanza.

2. L'articolo 72, comma 6, del testo unico finanza e' sostituito dal seguente:
"6. Alla liquidazione delle insolvenze di mercato si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli".

Allegato
(sistemi di cui all'art. 1,
comma 1, lettera s)

Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1

BI-REL;
BI-COMP.
Sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2 Liquidazione titoli ivi inclusi gli adempimenti preliminari e complementari previsti dall'articolo 69 del testo unico finanza gestiti nell'ambito del servizio di riscontro e rettifiche giornalieri.
EXPRESS.
Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari derivati gestite dalla Cassa di compensazione e garanzia.