Decreto Legislativo 27 aprile 2001, n. 203
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A;
Vista la direttiva 1999/60/CE del Consiglio del 17 giugno 1999, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile e' cosi' modificato:
a) al n. 1) le parole: "4.700 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "3.125.000 euro";
b) al n. 2) le parole: "9.500 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "6.250.000 euro".
Art. 2.
1. L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' cosi' modificato:
a) alla lettera a) le parole: "19.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "12.500.000 euro";
b) alla lettera b) le parole: "38.000 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000 euro".
Art. 3.
1. Per la durata del periodo transitorio, i valori espressi in euro di cui all'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile ed all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come modificati dal presente decreto legislativo, si intendono espressi anche in lire applicando il tasso fisso di conversione.