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Decreto Legislativo 3 maggio 2001, n. 186

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298;

Visto l'articolo 50, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare i commi 9, lettera a), e 11;

Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sentite le Rappresentanze del personale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 24 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro dell'interno e il Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'equiparazione tra i gradi e le qualifiche prevista dal presente articolo non si applica agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in rafferma, ai quali continua ad applicarsi, in deroga all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il trattamento economico relativo ai livelli retributivi VI e VII-bis.".

Art. 2.
Aggiunta dell'articolo 32-bis al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298

1. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-bis (Riconoscimento della anzianita' pregressa). - 1. Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti.".

Art. 3.
Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 32, come modificato dal presente decreto, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, valutati in lire 28.095 milioni per il 2001, lire 34.068 milioni per il 2002, lire 34.085 milioni per il 2003 e lire 33.054 milioni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.