Decreto Legislativo 3 aprile 2001, n. 155
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'articolo 50, comma 9, lettera a);
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 3 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Ruolo direttivo dei funzionari e ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Art. 1.
Istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' istituito, a decorrere dal 15 marzo 2001, il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) commissario forestale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario capo forestale;
c) commissario superiore forestale.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo.
3. Sono soppresse le dotazioni organiche di settima, di ottava qualifica funzionale e dei relativi profili professionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed agente di pubblica sicurezza, individuate nella tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 dell'8 febbraio 1991, nonche' la dotazione organica della nona qualifica funzionale determinata, per il medesimo personale, con il decreto 9 febbraio 1989 adottato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1990, al registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 184.
4. Ogni qualifica del ruolo di cui al comma 1 comprende piu' profili professionali fondati sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilita' ed autonomia rispettivamente indicati agli articoli 2 e 3, nonche' alle diversificazioni nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 4. Alla loro identificazione e quantificazione si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. Al personale di cui al comma 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 2.
Funzioni del personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attivita' professionale altamente qualificata con connessa responsabilita' organizzativa ed esterna per i risultati conseguiti. Provvede, inoltre, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale del Corpo forestale dello Stato.
2. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali, oltre alle funzioni di cui al comma 1, svolgono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' di verifica dei risultati conseguiti relativamente a piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna, attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi in ordine ad obiettivi e ad indirizzi prefissati, collaborano in attivita' ispettive, al sistema del controllo di gestione, nonche' nelle attivita' di valutazione e controllo di effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed atti di indirizzo politico. Dirigono uffici o servizi con organizzazione autonoma e di particolare rilevanza non riservati a qualifiche dirigenziali con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Collaborano direttamente alla attivita' di direzione espletata dal dirigente che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
Art. 3.
Accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:
a) eta' non superiore al limite stabilito con il regolamento previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Si prescinde da detto limite per il personale appartenente ad uno dei ruoli del Corpo forestale dello Stato;
b) il possesso di una delle lauree specialistiche a contenuto giuridico-economico, tecnico e scientifico da individuarsi con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
c) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;
d) qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
2. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in uno dei seguenti corsi:
chimica, discipline statistiche, economia e commercio, giurisprudenza, ingegneria, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze geologiche, scienze naturali e loro equipollenti rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
3. Gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, nonche' al ruolo degli ispettori ed a quello direttivo speciale di cui all'articolo 12 possono partecipare al concorso con riserva di un quinto dei posti disponibili purche' in possesso dei prescritti requisiti. Sono altresi' ammessi a partecipare al concorso con riserva di un decimo dei posti disponibili gli appartenenti al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato con almeno cinque anni di anzianita' alla medesima data ed in possesso dei requisiti prescritti. I posti riservati non utilizzati sono conferiti secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o espulsi dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
5. Lo specifico diploma di laurea specialistica, nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati ed il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso che ne determina le modalita' di svolgimento e le materie d'esame. L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio.
Art. 4.
Corso di formazione iniziale per la conferma nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale presso l'Istituto superiore di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, della durata di due anni finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Il corso e' articolato in due cicli annuali ed e' comprensivo di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo, alla fine dei quali si sostiene l'esame finale.
2. Le modalita' di svolgimento del corso, i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formazione del giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, i commissari forestali che hanno superato l'esame e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio nel Corpo forestale dello Stato, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo con la qualifica di commissario capo forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, se in possesso della qualifica di commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di commissario superiore forestale. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato previsti dall'articolo 8 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
5. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
6. I commissari capo forestali permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 5.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari forestali che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio nel Corpo forestale dello Stato;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo forestale dello Stato, ovvero per maternita'.
2. I commissari forestali la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. Sono espulsi dal corso i commissari forestali responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia.
5. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario forestale.
Art. 6.
Promozione a commissario superiore forestale
1. La promozione a commissario superiore forestale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 7.
Qualifiche del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato
1. Il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e' articolato nelle seguenti qualifiche:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
2. La relativa dotazione organica e' fissata nella tabella B allegata al presente decreto in sostituzione del quadro D della tabella XI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
3. La individuazione dell'unita' dirigenziale di livello generale del Corpo forestale dello Stato, che presiede anche all'amministrazione del relativo personale, e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la definizione dei relativi compiti e funzioni sono stabilite per la prima con regolamento e per le altre con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, rispettivamente lettera b) e lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Fino all'adozione dei predetti provvedimenti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni ed i compiti attuali restano attribuiti alla responsabilita' degli uffici di livello dirigenziale gia' operanti per il Corpo forestale dello Stato.
4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli assetti organizzativi e della loro rispondenza alle esigenze operative del Corpo forestale dello Stato, anche con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici periferici, al fine di accertarne la funzionalita' ed efficienza, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
5. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestono la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I primi dirigenti rivestono anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
7. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed il dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato".
Art. 8.
Nomina a primo dirigente
1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in possesso di qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, commi 1 e 2, che rivesta la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo forestale.
2. Ai fini del computo delle aliquote di cui al comma 1 la frazione di posto e' arrotondata per eccesso all'unita' in favore dell'aliquota che riporta un resto maggiore, salvo conguaglio fino all'arrotondamento dei resti inferiori da effettuarsi negli anni successivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.
4. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico, gestionale e tecnico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
6. Gli appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato conseguono a titolo onorifico la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica non inferiore a quella di commissario superiore forestale e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
Art. 9.
Concorso per la nomina a primo dirigente
1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato da pubblicare nel bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato.
2. Gli esami sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consistono in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.
3. Il colloquio e le prove scritte non si intendono superati se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio ed in ciascuna prova scritta.
4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale.
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti un giudizio complessivo inferiore a distinto;
b) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio fino ad un mese;
c) nei tre anni precedenti la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio per un periodo superiore ad un mese;
d) nei cinque anni precedenti la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.
6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro competente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. La commissione del concorso per titoli ed esami di cui al comma 1, nominata con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato e' costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti superiori del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.
8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti ai fini della sostituzione dei componenti effettivi.
Art. 10.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore
1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
Art. 11.
Valutazione annuale dei dirigenti
1. Ai fini della valutazione annuale, effettuata anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, delle prestazioni nonche' dei comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative assegnate, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da tre dirigenti superiori del Corpo forestale dello Stato, costituito con decreto del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun primo dirigente, una scheda di valutazione.
3. Il giudizio valutativo finale e' espresso, entro il successivo 30 giugno, dal dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato che redige per i dirigenti superiori anche la scheda di valutazione.
4. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.
5. La scheda di valutazione per il personale con la qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai fini degli scrutini di promozione.
6. I contenuti della relazione di cui al comma 1, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, su proposta del dirigente generale capo del Corpo forestale dello Stato.
7. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.
Capo II
Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
Art. 12.
Istituzione del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. Nell'ambito dei ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato, che espleta funzioni di polizia, e' istituito il ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato corrispondente al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato articolato nelle seguenti qualifiche:
a) vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
b) commissario forestale del ruolo direttivo speciale;
c) commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale;
d) commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale.
2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' indicata nella tabella C allegata al presente decreto e determina la contestuale riduzione a 1392 unita' della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Art. 13.
Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale dipendente del Corpo forestale dello Stato.
2. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici cui sono addetti, sostituendo questi ultimi in caso di assenza o impedimento con le connesse responsabilita' per le direttive impartite. Ai medesimi e', inoltre, affidato il coordinamento di piu' unita' organiche non aventi rilevanza esterna con le connesse responsabilita' per i risultati conseguiti.
3. I commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale collaborano direttamente con i commissari capo forestali ed i commissari superiori forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale dirigono, inoltre, uffici o servizi con organizzazione autonoma con le connesse responsabilita'.
Art. 14.
Accesso al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica, mediante concorso interno, per titoli di servizio ed esami consistenti in due prove scritte e in un colloquio, riservato al personale del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore superiore in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.
2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo con punti 9;
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della sospensione dallo stipendio fino ad un mese;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare piu' grave della sospensione dallo stipendio per un mese;
d) nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare piu' grave di quella indicata alla lettera c).
3. Le modalita' del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le eventuali forme di preselezione, le materie oggetto degli esami, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di servizio nel ruolo degli ispettori, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono determinati con regolamento del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 devono effettuare gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 1.
Art. 15.
Corso di formazione per la conferma nel ruolo direttivo speciale del Corpo
forestale dello Stato
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 14 sono ammessi a frequentare un corso di formazione presso l'Istituto superiore di polizia della durata di diciotto mesi articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture del Corpo forestale dello Stato, alla fine dei quali sostengono l'esame finale.
2. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio d'idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, le modalita' dell'esame finale, nonche' i criteri per la formulazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I vice commissari forestali che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con la qualifica di commissario forestale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. L'assegnazione alla sede di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.
5. I commissari forestali del ruolo direttivo speciale permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni.
6. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
7. Ai frequentatori del corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 16.
Dimissioni dal corso di formazione
1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 15 i vice commissari forestali del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio o per maternita'.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato.
Art. 17.
Promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del
Corpo forestale dello Stato
1. La promozione a commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 18.
Promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del
Corpo forestale dello Stato
1. La promozione a commissario superiore forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
Art. 19.
Conferimento a titolo onorifico di qualifiche connesse alla cessazione dal servizio
1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori che riveste la qualifica di ispettore superiore consegue, a titolo onorifico, la qualifica di commissario forestale del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbia prestato servizio senza demerito.
2. I commissari superiori forestali del ruolo direttivo speciale conseguono, a titolo onorifico, la qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.
Capo III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 20.
Aggiornamento professionale
1. L'aggiornamento del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivo dei funzionari e direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato e' assicurato durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre alla frequenza di corsi organizzati dalla scuola di perfezionamento delle Forze di polizia, l'amministrazione promuove lo svolgimento di percorsi di formazione che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni presso strutture formative pubbliche o private.
Art. 21.
Ordine gerarchico
1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: ruolo dei dirigenti, ruolo direttivo dei funzionari e ruolo direttivo speciale, ruolo degli ispettori, ruolo dei sovrintendenti, ruolo degli agenti ed assistenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 1 i dirigenti precedono i funzionari della qualifica ad esaurimento di ispettore generale, ai quali e' attribuita la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, permanendo in quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
Art. 22.
Inquadramento nel ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
1. Gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato di VII, VIII e IX qualifica funzionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato:
a) nella qualifica di commissario superiore forestale gli appartenenti alle qualifiche funzionali IX ed VIII con una anzianita' di effettivo servizio non inferiore a sette anni e sei mesi dalla data di nomina;
b) nella qualifica di commissario capo forestale gli appartenenti alla VII qualifica funzionale con una anzianita' di effettivo servizio nella stessa superiore a due anni.
2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati secondo l'ordine delle qualifiche funzionali di provenienza e, nell'ambito di queste, secondo l'ordine di ruolo delle distinte professionalita' di base possedute. Dopo la identificazione dei profili professionali si procedera' al successivo inquadramento del personale nel rispettivo profilo.
3. Il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), conserva ai fini della progressione a qualifica superiore l'anzianita' eccedente quella minima richiesta per il rispettivo inquadramento.
4. Gli inquadramenti di cui al comma 1 sono effettuati, con decorrenza 15 marzo 2001 contestualmente con quelli della Polizia di Stato di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
Art. 23.
Emolumento pensionabile
1. Al personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e di commissario superiore forestale e a quello appartenente al ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con qualifica di commissario capo forestale e commissario superiore forestale, con un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo inferiore a dieci anni, e' attribuito un emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita. Al medesimo personale, al compimento di un'anzianita' complessiva di servizio nel ruolo di dieci anni, e' attribuito un ulteriore emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
2. Gli emolumenti pensionabili indicati al comma 1 sono riassorbiti all'atto del conseguimento del trattamento economico previsto dall'articolo 43, comma ventiduesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. I medesimi emolumenti sono corrisposti ai funzionari che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a "buono" e non abbiano riportato una sanzione piu' grave della riduzione dello stipendio per un mese.
3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n . 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della riduzione dello stipendio per un mese, l'attribuzione dell'emolumento pensionabile avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. Al personale di VII ed VIII qualifica funzionale del Corpo forestale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, inquadrato, ai sensi dell'articolo 22, nelle qualifiche rispettivamente di commissario capo forestale e di commissario supenore forestale, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1 e' attribuito con le seguenti modalita' e con decorrenza 15 marzo 2001:
a) al personale con un'anzianita' complessiva di servizio nella qualifica funzionale inferiore a dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 600.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita;
b) al personale con un'anzianita' nella qualifica funzionale di almeno dieci anni l'emolumento pensionabile di L. 1.200.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilita' e per l'indennita' di buonuscita.
5. L'emolumento pensionabile di cui al comma 4 non e' cumulabile con il trattamento economico previsto dall'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121. Si applicano le disposizioni dettate dai commi 2, secondo periodo, e 3.
Art. 24.
Copertura di posti dirigenziali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano per la copertura di tutti i posti vacanti al 31 dicembre 2001 ivi compresi quelli dei cicli precedenti non messi a concorso secondo la normativa previgente.
Art. 25.
Disposizioni finali
1. Tutte le disposizioni legislative vigenti che si riferiscono agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato si intendono riferite al ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibili e non diversamente stabilito.
2. Al personale del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 12 si applica la normativa vigente per il personale del ruolo di cui all'articolo 1 ove compatibile e non diversamente stabilito.
3. Per l'attribuzione della qualifica di dirigente superiore del Corpo forestale dello Stato non trova applicazione l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. La riduzione della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, operata al comma 2 dell'articolo 12 per compensare, per una quota pari a quarantotto unita', gli oneri conseguenti al ruolo direttivo speciale del Corpo medesimo, istituito con il comma 1 dello stesso articolo, sara' effettuata gradualmente con appositi decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione alla copertura dei posti del nuovo ruolo istituito per non eccedere le risorse finanziarie indicate nell'articolo 27.
Art. 26.
Disposizioni di coordinamento
1. In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni e' garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale e' escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 27.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 604 milioni per l'anno 2001 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 2002 in ordine agli articoli 12 e 24 si provvede con le risorse finanziarie stanziate nell'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e in lire 857 milioni per l'anno 2001, lire 1.199 milioni per l'anno 2002, lire 1.138 milioni per l'anno 2003 e in lire 1.199 milioni a decorrere dal 2004 in ordine agli articoli 22 e 23, si provvede con l'utilizzazione di parte dello stanziamento previsto dall'articolo 50, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 2)
Ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato
Commissario forestale, limitatamente alla frequenza del | corso di formazione; | --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale; |n. 631 (1) --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale. |
(1) Il numero di funzionari del Corpo forestale dello Stato con la qualifica ad esaurimento di ispettore generale comporta l'indisponibilita' di altrettanti posti nella dotazione organica.
Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo dei commissari della Polizia di Stato
Corpo forestale dello Stato |Polizia di Stato --------------------------------------------------------------------- Commissario forestale | limitatamente alla frequenza del |Commissario limitatamente alla corso di formazione |frequenza del corso di formazione --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale |Commissario capo --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale |Vice questore aggiunto
Tabella B
(prevista dall'art. 7, comma 2)
Dirigenti del Corpo forestale dello Stato
Livello di | |Posti di | funzione |Qualifiche |qualifica |Funzione --------------------------------------------------------------------- | | |Capo del Corpo |Dirigente | |forestale dello C |generale | 1 |Stato --------------------------------------------------------------------- | | |Vice capo del | | |Corpo forestale | | |dello Stato, | | |ispettore | | |generale, | | |consigliere | | |ministeriale | | |aggiunto, | | |direttore scuola | | |del Corpo |Dirigente | |forestale dello D |superiore | 7 |Stato. --------------------------------------------------------------------- | | |Direttore di | | |divisione presso | | |l'amministrazione | | |centrale, | | |ispettore capo, | | |vice consigliere | | |ministeriale, | | |capo reparto | | |scuola del Corpo | | |forestale dello | | |Stato, direttore | | |dell'ufficio | | |periferico a E |Primo dirigente |39 |livello regionale --------------------------------------------------------------------- | |47 |
Tabella C
(prevista dall'art.12, comma 2)
Ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato
Vice commissario forestale del ruolo direttivo speciale, | limitatamente alla frequenza del corso di formazione | --------------------------------------------------------------------- Commissario forestale del ruolo direttivo speciale | n. 35 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale del ruolo direttivo speciale | --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale del ruolo direttivo | speciale | n. 15 --------------------------------------------------------------------- |n. 50 (1)
(1) La dotazione organica e' costituita mediante riduzione di n. 48 unita' di quella del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.
Tabella di equiparazione tra le qualifiche del ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato con quelle del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.
Corpo forestale dello Stato |Polizia di Stato --------------------------------------------------------------------- Vice commissario forestale del |Vice commissario del ruolo ruolo direttivo speciale (1) |direttivo speciale (1) --------------------------------------------------------------------- Commissario forestale del ruolo |Commissario del ruolo direttivo direttivo speciale |speciale --------------------------------------------------------------------- Commissario capo forestale del |Commissario capo del ruolo ruolo direttivo speciale |direttivo speciale --------------------------------------------------------------------- Commissario superiore forestale |Vice questore aggiunto del ruolo del ruolo direttivo speciale |direttivo speciale
(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.