Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 1, comma 3;
Vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
Visto il protocollo allegato all'atto finale del trattato dell'Unione europea nella parte relativa al benessere animale;
Vista la decisione 2000/50/CE della Commissione europea, del 17 dicembre 1999, relativa ai requisiti minimi applicabili alle ispezioni negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;
b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli animali;
c) autorita' competente: il Ministero della sanita' e le autorita' sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.
3. Il presente decreto non si applica agli animali:
a) che vivono in ambiente selvatico;
b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attivita' culturali o sportive;
c) da sperimentazione o da laboratorio;
d) invertebrati.
Art. 2.
Obblighi dei proprietari, dei custodi dei detentori degli animali
1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinche' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato.
2. Per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, allo scopo di favorire la piu' ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.
3. L'applicazione del comma 2 si attua senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 3.
Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia
1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformita' alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato.
Art. 4.
Controlli
1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:
a) dispongono ispezioni per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, da effettuare anche in occasione di altri controlli; in tale attivita', la conformita' delle modalita' di allevamento e custodia degli animali alle disposizioni di cui all'allegato deve essere valutata tenuto conto della specie, del grado di sviluppo, adattamento e addomesticamento, nonche' delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche;
b) trasmettono al Ministero della sanita', nei termini da esso stabiliti e utilizzando il modello appositamente predisposto, una relazione sulle ispezioni di cui alla lettera a) anche ai fini del successivo comma 2.
2. Il Ministero della sanita' presenta alla Commissione europea, secondo le modalita' da essa stabilite, una relazione complessiva sui risultati delle ispezioni di cui al comma 1.
Art. 5.
Controlli veterinari comunitari
1. Gli esperti veterinari della Commissione europea ed il Ministero della sanita', anche al fine di garantire l'applicazione uniforme all'interno del territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), vengano effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e comunitaria.
2. L'autorita' competente fornisce assistenza agli esperti veterinari della Commissione europea nell'espletamento degli incarichi di cui al comma 1.
3. I risultati dei controlli di cui al comma 1 formano oggetto di una relazione la cui elaborazione e diffusione ha luogo previa discussione tra gli incaricati della Commissione e il Ministero della sanita'.
4. Il Ministero della sanita' adotta i provvedimenti resi necessari dai risultati delle verifiche effettuate ai sensi del presente articolo.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con decreti del Ministro della sanita', e per quanto di competenza, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere adottate norme tecniche relative alla protezione degli animali negli allevamenti di maggiore tutela di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto delle norme generali del Trattato e informandone la Commissione europea, nonche' specifiche prescrizioni zoosanitarie e di benessere nell'importazione degli animali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalita' per l'adozione di metodi alternativi all'alimentazione forzata per anatre e oche, nonche' per la riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia.
3. L'applicazione del comma 2 non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 7.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla meta' ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.
Allegato
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b)
Personale
1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacita', conoscenze e competenze professionali.
Controllo
2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.
Registrazione
5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalita' di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalita' sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorita' competente al momento delle ispezioni o su richiesta.
Liberta' di movimento
7. La liberta' di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorche' continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
Fabbricati e locali di stabulazione
8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantita' di polvere, la temperatura, l'umidita' relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.
Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessita' e delle possibilita', un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.
Impianti automatici o meccanici
13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se cio' non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.
Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.
Mangimi, acqua e altre sostanze
14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro eta' e specie e in quantita' sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessita' fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantita' di acqua, di qualita' adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilita' di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalita' tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuita' per la sua salute e il suo benessere.
Mutilazioni e altre pratiche
19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.
La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.
Procedimenti di allevamento
20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che cio' possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.
Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:
per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.
L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.
Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.
Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.
Tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici inferiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza inferiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2001; tutti gli allevamenti dotati di gabbie con superfici superiori a centimetri quadrati 1600 e/o altezza superiore a cm 35 devono adeguarsi alle norme sopra riportate entro il 31 dicembre 2005.
A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresi' disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondita' di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.