Legge 28 marzo 2001, n. 145
Disposizioni della legge | Deleghe | Decreti legislativi emanati |
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art. 3, co. 1 |
il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2003(1), uno o piu' D.Lgs. per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1 |
(1) Il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 9 novembre 2001, è stato differito (una volta scaduto) al 31 luglio 2003 dall'art. 49, co. 1, della L. n. 3 del 2003 (collegato P.A.).