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Decreto Legislativo 23 febbraio 2001, n. 71

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 12 settembre 1909, n. 479, e successive modifiche, sulla istituzione in Milano della Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili;

Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048, di riorganizzazione della Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 3;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Riordino Stazione sperimentale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, di cui all'articolo 1 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048, assume la denominazione di: "Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta" per effetto dello scorporo dai settori di riferimento dell'industria delle fibre tessili vegetali ed artificiali.

Art. 2.
Trattamento economico personale statale

1. Il pagamento degli stipendi e degli assegni spettanti al personale di ruolo statale in servizio presso le Stazioni sperimentali per l'industria continua ad essere effettuato direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le modalita' previste dalle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.

Art. 3.
Abrogazioni

1. L'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Norme abrogate). - 1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 22, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718; gli articoli da 1 a 24, ed i commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 25, gli articoli da 26 a 27 e dell'articolo 28, i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, gli articoli da 29 a 43 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 1461; il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1488, il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, convertito dalla legge 3 gennaio 1939, n. 130, gli articoli da 324 a 331 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; l'articolo 2, commi primo, secondo, terzo e quinto e gli articoli da 3 a 10 del regio decreto 8 febbraio 1885, n. 1596, gli articoli da 2 a 7 del decreto luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048; gli articoli da 2 a 8 del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 2131; gli articoli da 2, comma 1°, n. 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), a 8 del decreto luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 637; gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 2 luglio 1922, n. 1396, gli articoli da 2 a 7 del regio decreto 7 ottobre 1923, n. 3266, gli articoli da 2 a 14 del regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, l'articolo 1, comma secondo, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma primo, gli articoli 4, 5 e 6 della legge 16 ottobre 1954, n. 1032.".

2. Limitatamente ai direttori straordinari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la conferma come direttore ordinario resta subordinata al giudizio sull'operosita' scientifica nel triennio di validita' della nomina a direttore straordinario.