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Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

"Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti al fine di renderle coerenti con i principi contenuti nello statuto del contribuente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza generale del 22 gennaio 2001;

Sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
concernente l'accertamento delle imposte sui redditi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36-bis, riguardante la liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la comunicazione all'amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione" sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
b) all'articolo 36-ter, riguardante il controllo formale delle dichiarazioni, nel comma 4, dopo le parole: "in sede di controllo formale", sono aggiunte le seguenti: "entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
c) all'articolo 42, riguardante l'avviso di accertamento:
1) nel secondo comma, dopo le parole: "motivato in relazione" sono aggiunte le seguenti: "ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";
2) nel terzo comma, le parole: "e la motivazione di cui al presente articolo", sono sostituite dalle seguenti: ", la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma".

Art. 2.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54-bis, riguardante la liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni, nel comma 3, le parole: "e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione", sono soppresse; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.";
b) all'articolo 56, riguardante la notificazione e motivazione degli accertamenti, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente: "La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".

Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente l'unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, concernente la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".

Art. 4.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

1. All'articolo 52, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardante la rettifica del valore degli immobili e delle aziende, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".

Art. 5.
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, riguardante rettifica e liquidazione della maggiore imposta, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.";
b) all'articolo 35, riguardante accertamento e liquidazione d'ufficio, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.".

Art. 6.
Disposizioni in materia di fiscalita' locale

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".

2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante revisione ed armonizzazione di tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, concernente la rettifica e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicita', dopo le parole: "apposito avviso motivato", sono aggiunte le seguenti:
"in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale";
b) all'articolo 51, concernente l'accertamento ed il rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.";
c) all'articolo 71, concernente l'accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".

Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, concernente le cause di non punibilita', dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.";
b) all'articolo 13, riguardante il ravvedimento, il comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 16, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.".

Art. 8.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
concernente la riscossione dei tributi

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, riguardante la formazione e contenuto dei ruoli, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non puo' farsi luogo all'iscrizione.";
b) all'articolo 25, riguardante la cartella di pagamento, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo.".

2. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 18, e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza). - 1. Le disposizioni previste dagli articoli 12, comma 3, e 25, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo e' previsto un termine di decadenza.".

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001.

Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento

1. Nell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, concernente la revisione dell'accertamento, le attribuzioni e i poteri degli uffici, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma.".

Art. 10.
Modifiche al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498

1. Al decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme sul mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, primo comma, concernente proroga di alcuni termini scadenti nel periodo di mancato funzionamento degli Uffici, dopo le parole: "eventi di carattere eccezionale," sono inserite le seguenti: "non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,";
b) all'articolo 3, comma 1, relativo al provvedimento di accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari e' accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.".