stemma della Repubblica
logo della Camera logo del Senato

Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 433

"Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le parole: "tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"4. Al termine della fase sperimentale, che si concludera' entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvedera' al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.".

Art. 2.
Sperimentazioni

1. La sperimentazione e' estesa alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanita' e al Ministero della giustizia.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.