Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 433
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, le parole: "tenuto conto dei termini previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 419" sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"4. Al termine della fase sperimentale, che si concludera' entro il 30 giugno 2002, sulla base della sperimentazione svolta, si provvedera' al riordino definitivo del settore con i decreti di cui all'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, o altri strumenti normativi ritenuti idonei e necessari.".
Art. 2.
Sperimentazioni
1. La sperimentazione e' estesa alle regioni e alle province autonome che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ne avranno fatto richiesta al Ministero della sanita' e al Ministero della giustizia.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.