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Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 190



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;

Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della predetta legge;

Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Titolo I
RIORDINO DEI RUOLI DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DELLA POLIZIA
DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

Capo I
Ruoli dei commissari e dei dirigenti

Art. 1.
Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti

1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.

2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza;
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.

3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le modalita' e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata tabella A.

Art. 2.
Funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti

1. Gli appartenenti al ruolo dei commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni implicanti autonoma responsabilita' decisionale, rilevante professionalita' in relazione ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e sono preposti alla direzione degli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.

2. Ai commissari capo e ai vice questori aggiunti, oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, nell'ambito dell'ufficio o reparto cui sono addetti. Essi sono, altresi', preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.

3. Il personale del ruolo dei commissari provvede, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

4. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi sono autorita' di pubblica sicurezza nei casi previsti dalla legge. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno.

6. I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno.

7. I dirigenti generali di pubblica sicurezza svolgono le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5. Nell'ambito della relativa dotazione organica, l'individuazione delle questure di sedi di particolare rilevanza e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

8. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B svolgono le funzioni indicate nella tabella di cui al comma 5.

9. I dirigenti della Polizia di Stato svolgono anche funzioni ispettive e quando sono preposti agli uffici o reparti o istituti d'istruzione hanno, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente.

10. Nulla e' innovato per quanto attiene all'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle direzioni centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, tra i primi dirigenti e i dirigenti superiori e il personale delle altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo di corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, anche ai fini della sostituzione dei titolari dei medesimi uffici in caso di assenza o impedimento.

Art. 3.
Accesso al ruolo dei commissari

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso pubblico per esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presento decreto, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento delle lauree specialistiche, i percorsi formativi specifici, nonche' gli insegnamenti dei corsi di studio ad indirizzo economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria.

4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, ad eccezione del limite d'eta' stabilito con il regolamento adottato ai sensi dall'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, gli appartenenti al ruolo degli ispettori e gli appartenenti al ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 14. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 4.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale e' articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'articolo 14, conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, e' confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'articolo 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

6. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazioneiniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 5.
Dimissioni dal corso di formazione iniziale

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 4 i commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di idoneita' al servizio di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermita' contratta durante il corso, per infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternita' se si tratta di personale femminile.

2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni e' stata determinata da infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche, da infermita' dipendente da causa di servizio, ovvero da maternita' se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneita' psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.

Art. 6.
Promozione a vice questore aggiunto

1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 7.
Nomina a primo dirigente

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:
a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 8.
Concorso per la nomina a primo dirigente

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale.

3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale.

5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza;
b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore;
c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza.

9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Art. 9.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 10.
Percorso di carriera

1. Non puo' partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ne' al concorso per titoli ed esami, previsti dall'articolo 7, comma 1, il personale appartenente al ruolo dei commissari che non ha prestato servizio, per almeno un anno, presso questure o altri uffici a competenza territoriale e, per lo stesso periodo, presso reparti mobili o istituti di istruzione.

2. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, i primi dirigenti devono aver svolto in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei commissari, in almeno due sedi diverse, incarichi in aree differenziate d'impiego per un periodo non inferiore ad un anno.

3. Le funzioni di direzione di uffici connesse alla qualifica di dirigente superiore vengono conferite tenendo conto anche dell'esperienza professionale maturata nei ruoli dei commissari e dei dirigenti nell'espletamento di compiti affarenti all'area d'impiego cui si rapporta l'incarico da assegnare.

Art. 11.
Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza

1. I dirigenti generali di pubblica sicurezza sono nominati tra i dirigenti superiori.

2. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico, composta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, che la presiede, e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.

3. La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali della Polizia di Stato, nonche' dell'attitudine ad assolvere le piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le nomine da conferire a partire dal 1° gennaio 2002. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 12.
Modifica all'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121

1. L'articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente:

"Art. 42 (Nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e nomina e inquadramento a prefetto). - 1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, alla copertura fino al massimo di 17 posti di prefetto si provvede mediante nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono nominati tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza.
3. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B sono inquadrati nella qualifica di prefetto a norma del comma 1 nel termine massimo di tre anni dal conseguimento della qualifica, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata anche nella qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza.
4. L'inquadramento fra i prefetti di cui al comma 3 puo' essere disposto anche in soprannumero da riassorbirsi con le successive vacanze. Fino al riassorbimento del soprannumero non si possono effettuare nomine dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B.
5. Per la preposizione dei prefetti e dei dirigenti di pubblica sicurezza di livello B e dei dirigenti generali di cui all'articolo 11, alla direzione degli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza si osservano criteri di professionalita', che tengono conto anche delle esperienze maturate.
6. In relazione a quanto previsto al comma 3 e ai provvedimenti da adottarsi a norma dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, la qualifica di prefetto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto n. 139 del 2000, deve intendersi di rango non inferiore a livello dirigenziale B".

Art. 13.
Limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio

1. Il personale appartenente ai ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei seguenti limiti di eta', in relazione alla qualifica rivestita:
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e dirigente generale di pubblica sicurezza: 65 anni;
dirigente superiore: 63 anni;
qualifiche inferiori: 60 anni.

2. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale sono collocati a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.

3. La tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla tabella 2 allegata al presente decreto.

Capo II
Ruolo direttivo speciale

Art. 14.
Istituzione del ruolo direttivo speciale

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:
vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario del ruolo direttivo speciale;
commissario capo del ruolo direttivo speciale;
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale.

2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' costituita, per mille unita', ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unita', con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 15.
Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.

2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i commissari capo ed i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale svolgono, rispettivamente, le funzioni dei commissari capo e dei vice questori aggiunti del ruolo dei commissari.

4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalita' posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.

Art. 16.
Accesso al ruolo direttivo speciale

1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso e' riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

3. Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Art. 17.
Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.

3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 18.
Dimissioni dal corso di formazione

1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del primo ciclo del corso;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
d) non superano l'esame finale del corso;
e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attivita' corsuale per piu' di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermita' contratta durante il corso, ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternita'.

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.

Art. 19.
Promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale

1. La promozione a commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 20.
Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale

1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.

Art. 21.
Conferimento di promozioni connesse alla cessazione dal servizio

1. Gli ispettori superiori - sostituti ufficiali di pubblica sicurezza conseguono la nomina alla qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale il giorno successivo alla cessazione dal servizio per anzianita', per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

2. I vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Capo III
Disposizioni transitorie

Art. 22.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei commissari

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 3 e 4, ai concorsi straordinari per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei commissari, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'articolo 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23.
Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo dei commissari e dei dirigenti.

1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente, nei confronti del personale del ruolo dei commissari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I posti corrispondenti alla dotazione organica della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, anche qualora non coperti, sono utili ai fini delle promozioni da conferire nelle qualifiche inferiori con decorrenza 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

5. Le disposizioni concernenti il percorso di carriera di cui all'articolo 10 si applicano con le seguenti modalita':
a) quelle di cui al comma 1, al personale appartenente al ruolo dei commissari immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001;
b) quelle di cui al comma 2, ai primi dirigenti nominati a tale qualifica a partire dal 1° gennaio 2006.

6. Gli appartenenti al ruolo dei commissari, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, se rivestono la qualifica di vice questore aggiunto e nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Art. 24.
Disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, i concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono indetti annualmente per un numero di posti pari, rispettivamente, al quaranta e al sessanta per cento delle vacanze complessive esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente nei due ruoli, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. Per i concorsi di accesso al ruolo direttivo speciale sono utilizzate, entro l'anno 2003, trecento unita' della relativa dotazione organica, in aggiunta a quelle determinate ai sensi del comma 1.

3. I posti non coperti a seguito dei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale sono utilizzati per i rispettivi concorsi dell'anno successivo.

Art. 25.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale

1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'articolo 24.

2. Ai concorsi puo' partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi nelle condizioni ostative previste dall'articolo 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.

4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3, e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 26.
Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza

1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianita' nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni concernenti l'inquadramento alla qualifica di prefetto.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianita' nella qualifica, e' comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano gia' nominati a tale ultima qualifica.

Art. 27.
Collocamento a riposo del personale in servizio

1. I limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio di cui all'articolo 13 sono applicati, con criteri di progressivita', agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336. A tal fine il predetto personale e' collocato a riposo d'ufficio con l'anticipazione massima, rispetto alla data di cessazione dal servizio per raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', di seguito indicata:


    =====================================================================

                              |  Anticipazione del|collocamento "a riposo

    =====================================================================

     Anno del raggiungimento  |                   |

        dei 65 anni di età    |Dirigenti superiori|      Altre qualifiche

    ---------------------------------------------------------------------

               2001           |                  -|                     -

    ---------------------------------------------------------------------

               2002           |             8 mesi|                9 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2003           |            11 mesi|               13 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2004           |            14 mesi|               19 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2005           |            17 mesi|               27 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2006           |            20 mesi|               34 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2007           |            24 mesi|               41 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2008           |                   |               47 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2009           |                   |               53 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

               2010           |                   |               60 mesi

2. Il collocamento a riposo d'ufficio di cui al comma 1 e' disposto, con anticipazione differenziata rispetto alla data di cessazione dal servizio per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', secondo lo schema indicato nell'allegata tabella 3.

3. Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di eta' a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed e' assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attivita' di servizio.

4. Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sara' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovera' applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di eta', previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

5. Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, gia' in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di eta' di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

6. A decorrere dall'anno 2004 i pensionamenti previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 28.
Disciplina del collocamento a riposo per i ruoli ad esaurimento

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto appartenente ai ruoli ad esaurimento dei commissari e dei dirigenti conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai precedenti ordinamenti.

Titolo II
RIORDINO DEI RUOLI DEI DIRETTORI E DEI DIRIGENTI DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITA' TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Capo I
Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici

Art. 29.
Ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici

1. I ruoli dei direttori tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.

2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
direttore tecnico principale;
direttore tecnico capo.

3. I ruoli dei dirigenti tecnici si distinguono come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.

4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico.

5. La denominazione del ruolo degli psicologi di cui ai commi 1 e 3 sostituisce quelle di ruolo dei selettori del centro psicotecnico e ruolo dei dirigenti selettori del centro psicotecnico.

6. I ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico-legali, previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi e le relative dotazioni organiche sono portate in aumento a quelle dei corrispondenti ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli soppressi e' disposto il transito nei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, secondo le modalita' previste dall'articolo 55.

7. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 3 sono indicate nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella predetta tabella 4.

Art. 30.
Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

2. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.

3. Il personale di cui al comma 1 assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione col personale dirigente.

4. Ai direttori tecnici principali e ai direttori tecnici capo, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sostituiscono il personale dirigente nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici, in caso di assenza o di impedimento.

5. Il personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta.

6. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti tecnici svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 31.
Accesso ai ruoli dei direttori tecnici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e delle relative disposizioni attuative.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, gli appartenenti al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e al ruolo dei revisori tecnici, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, e gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 32.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalita' di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita' e di svolgimento dell'esame finale, nonche' di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.

3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 33.
Promozione a direttore tecnico capo

1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di servizio effettivo nella qualifica.

Art. 34.
Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato al concorso.

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 35.
Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il quale e' indetto il concorso;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore.

Art. 36.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore tecnico

1. La promozione a dirigente superiore tecnico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei tecnici della Polizia di Stato.

3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 37.
Norma di rinvio

1. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici, si applicano gli articoli 13 e 27.

Capo II
Disposizioni transitorie

Art. 38.
Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli dei direttori tecnici

1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente tecnico, nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 39.
Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici

1. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dagli articoli 31 e 32, ai concorsi per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici, compresi quelli straordinari per titoli ed esami, di cui all'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, cosi' come modificato dall'art. 68, comma 11, ed ai relativi corsi di formazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 40.
Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, riservato al personale del ruolo dei periti tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia superato il concorso di cui all'articolo 41.

2. Il ruolo di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:
vice direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento;
direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

3. La dotazione del ruolo e' fissata in centoventi unita', di cui ottanta riservate alle qualifiche di vice direttore tecnico e di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento e quaranta a quelle di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento.

4. La ripartizione della dotazione di cui al comma 3, tra i settori di attivita' previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, cosi' come modificato dal presente decreto, nonche' l'individuazione dei profili professionali e relativi contingenti, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno.

5. Il personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 per quello impiegato nel settore sanitario, espleta le stesse funzioni demandate agli appartenenti ai ruoli dei direttori tecnici, con esclusione dei compiti che presuppongono necessariamente il possesso dei titoli di studio universitari prescritti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici medesimi e, ove richiesto, le specifiche abilitazioni professionali.

6. II personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici impiegato nel settore sanitario, nell'ambito delle relative strutture della Polizia di Stato, svolge compiti di coordinamento e di supporto amministrativo, gestionale e tecnico-organizzativo che non richiedono la qualificazione della professione medica, ed e' preposto ad unita' organizzative presso uffici sanitari di livello dirigenziale.

7. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 41 e 42, al personale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici si applicano le disposizioni relative al personale dei ruoli dei direttori tecnici.

8. Fino alla cessazione dal servizio del personale immesso nel ruolo di cui al comma 1 e di quello avente titolo a partecipare ai concorsi di cui all'articolo successivo, sono rese indisponibili centosessantasette unita' nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato.

Art. 41.
Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici

1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'articolo 40.

3. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:
a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma l si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

6. Le cause di dimissioni e di espulsione dal corso sono quelle previste dall'articolo 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono ridotti della meta'.

7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 6, 7 e 8.

8. Le modalita' di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' le modalita' di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3 e con quello di cui all'articolo 17, comma 4.

Art. 42.
Progressione in carriera del personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento
dei direttori tecnici

1. La promozione a direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che abbia frequentato con profitto il corso di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a).

3. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo del ruolo speciale ad esaurimento possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

Titolo III
RIORDINO DEI RUOLI PROFESSIONALI DEI SANITARI DELLA POLIZIA DI STATO

Capo I
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 43.
Ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici

1. Il ruolo dei direttivi medici si articola nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale;
medico principale;
medico capo.

2. Il ruolo dei dirigenti medici si articola nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico.

3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi precedenti sono indicate nella tabella 5 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. E' conseguentemente ridotta la dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici come indicato nella tabella 4 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

Art. 44.
Attribuzioni dei direttivi e dei dirigenti medici

1. I sanitari della Polizia di Stato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed infortuni;
d) svolgono attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno e, coloro che hanno esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espletano altresi' le attivita' di sorveglianza e vigilanza, nonche' quella di medico competente, previste dalle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito delle citate strutture e di quelle di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;
e) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico legali del personale della Polizia di Stato e partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416 e successive modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
g) partecipano al collegio medico legale di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 913;
h) svolgono, presso gli istituti di istruzione della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
i) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e di quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
j) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali;
k) non possono esercitare l'attivita' libero-professionale nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma precedente, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' stipulare particolari convenzioni con strutture sanitarie pubbliche.

Art. 45.
Attribuzioni particolari dei direttivi e dei dirigenti medici

1. I medici principali ed i medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

2. I primi dirigenti medici dirigono le divisioni della Direzione centrale di sanita' o gli uffici periferici di pari livello, svolgono funzioni ispettive e di vice consigliere ministeriale, presiedono le commissioni per l'accertamento dei requisiti psicofisici dei candidati ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato e possono altresi' presiedere commissioni medico legali.

3. I dirigenti superiori medici dirigono i servizi della Direzione centrale di sanita', coordinano, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, l'attivita' di studio e di ricerca in materia sanitaria e svolgono funzioni ispettive.

4. Il dirigente generale medico svolge le funzioni di direttore centrale di sanita'.

Art. 46.
Accesso al ruolo dei direttivi medici

1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonche' dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. Le qualita' morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale all'espletamento delle mansioni professionali previste per i sanitari della Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo regolamento sono altresi' previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

Art. 47.
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le materie d'insegnamento, le modalita' di svolgimento ed i programmi del corso di formazione iniziale, la composizione della commissione esaminatrice, le modalita' di attribuzione del giudizio di idoneita', di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6.

3. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, salvo che per i periodi massimi di assenza, indicati nel comma 1, lettera e), del medesimo articolo, che sono rispettivamente della durata di quarantacinque e novanta giorni.

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneita' e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 48.
Promozione a medico capo

1. La promozione a medico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico principale che abbia compiuto sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 49.
Nomina a primo dirigente medico

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei di-rettivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamen-te disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal l° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 50.
Concorso per la nomina a primo dirigente medico

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale.

2. L'esame consiste in:
a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale;
b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere.

3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta.

4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6.

5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8.

6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da:
a) il direttore centrale di sanita' e un dirigente superiore medico;
b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti;
c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame.

7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore.

Art. 51.
Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico

1. La promozione a dirigente superiore medico si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Nello scrutinio per merito comparativo si tiene conto, in modo particolare, delle eventuali specializzazioni professionali che hanno maggiore attinenza con i compiti di istituto dei medici della Polizia di Stato.

3. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

Art. 52.
Formazione specialistica

1. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo le parole "sanita' militare" sono aggiunte le seguenti: "e, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanita' della Polizia di Stato.".

Art. 53.
Norma di rinvio

1. Al personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato si applicano gli articoli 13 e 27.

Capo II
Disposizioni transitorie

Art. 54.
Disposizioni transitorie in materia di progressione in carriera del
personale appartenente ai ruoli professionali dei sanitari.

1. Ai fini della partecipazione agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente medico, nei confronti del personale del ruolo dei direttivi medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 19, limitatamente ai requisiti ivi previsti.

2. Il primo concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e' indetto con riferimento all'aliquota dei posti disponibili al 31 dicembre 2001.

3. Fino all'emanazione del regolamento ministeriale indicato nell'articolo 7, comma 4, il corso di formazione dirigenziale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 55.
Transito dei dirigenti e dei direttori tecnici medico legali nei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato

1. Nei confronti del personale del ruolo dei dirigenti tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei dirigenti medici della Polizia di Stato, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.

2. Nei confronti del personale del ruolo dei direttori tecnici medico legali, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' disposto il transito nelle corrispondenti qualifiche del ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo, conservando, ai fini della progressione in carriera, l'anzianita' maturata.

3. Su presentazione di domanda revocabile, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuto al personale di cui ai commi precedenti il diritto di continuare ad esercitare le funzioni corrispondenti al ruolo ed alla qualifica di provenienza.

Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 56.
Riconoscimento dei crediti formativi

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, puo' attivare corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. A coloro che abbiano frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al successivo comma 8, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

Art. 57.
Aggiornamento professionale

1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;
b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.

3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e' equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.

Art. 58.
Conferimento dei posti di funzione di livello dirigenziale

1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti della Polizia di Stato tenendo conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nonche' delle attitudini e delle capacita' professionali dei funzionari.

2. Con decreto del Ministro dell'interno possono essere individuate, in rapporto alla medesima qualifica dirigenziale, piu' posizioni graduate secondo la diversa rilevanza degli incarichi.

3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti ai dirigenti generali e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento in disponibilita', il comando e il collocamento fuori ruolo.

Art. 59.
Commissione per la progressione in carriera

1. Con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, presieduta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai dirigenti generali di livello B. Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo' delegare le funzioni di presidente al vice direttore generale con funzioni vicarie. ll suddetto regolamento determina le norme di organizzazione e funzionamento della commissione.

2. Ai fini della progressione in carriera del personale direttivo e dirigente appartenente ai ruoli professionali dei sanitari e dei ruoli che espletano attivita' tecnico-scientifica o tecnica, la commissione di cui al comma 1, e' integrata dal direttore centrale di sanita' e da un dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnici.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto, in servizio presso la direzione centrale del personale del dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Ai lavori della commissione partecipa, in qualita' di relatore e senza voto, il direttore centrale del personale o, in caso di impedimento, su sua delega, il direttore di un servizio della medesima direzione.

5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti la direzione centrale del personale trasmette alla commissione tutti gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

6. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto e di dirigente superiore e qualifiche equiparate e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e qualifiche equiparate, sulla base dei criteri di valutazione, determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, su proposta della medesima commissione.

7. Il consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle promozioni successive al 31 dicembre 2001.

Art. 60.
Cause di esclusione dagli scrutini

1. Non e' ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che: a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della deplorazione;
d) nei cinque anni precedenti lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non trovano applicazione con riferimento ai giudizi complessivi espressi ed alle sanzioni disciplinari irrogate fino all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 61.
Sospensione dalla partecipazione agli scrutini

1. E' sospeso dagli scrutini di promozione il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. Nei confronti del personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano agli scrutini per le promozioni successive al 31 dicembre 2001.

Art. 62.
Valutazione annuale dei dirigenti

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta le prestazioni dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti della Polizia di Stato, nonche' i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori e i primi dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza, costituito con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente, una scheda di valutazione.

4. Il giudizio valutativo finale e' espresso dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, entro il successivo 30 giugno.

5. La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale e' notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

6. La scheda di valutazione per il personale con qualifica di primo dirigente sostituisce il rapporto informativo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche ai fini degli scrutini di promozione.

7. I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalita' della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

8. L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed e' tenuto in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.

Art. 63.
Promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali

1. Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera, ai fini della proposta al consiglio di amministrazione, valuta, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche la piena idoneita' del funzionario a svolgere le funzioni della qualifica superiore, sulla base dei criteri di massima relativi agli scrutini di promozione per merito comparativo alle qualifiche anzidette. Non puo' conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente o dirigente superiore il funzionario che riporti un punteggio inferiore al settanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei sopracitati criteri di massima.

2. Non possono essere attribuite promozioni per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali per piu' di una volta nel corso della carriera; ricorrendo i presupposti di un'ulteriore promozione, al funzionario interessato sono attribuiti i benefici economici di cui all'ultimo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Art. 64.
Collocamento in disponibilita'

1. I dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e gli altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio. Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga per un periodo non superiore a un anno.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'.

Art. 65.
Rideterminazione delle funzioni e delle dotazioni organiche

1. Per le esigenze conseguenti alla determinazione della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le funzioni del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali di cui al presente decreto possono essere modificate con il regolamento previsto dal medesimo articolo 6.

2. Le dotazioni organiche, per esigenze operative e funzionali sopravvenute, potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e ferma restando la dotazione organica complessiva di ciascun ruolo, con regolamento del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Titolo V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 66.
Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia
direttore generale della pubblica sicurezza

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilita' connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67.
Riorganizzazione dell'Istituto superiore di polizia

1. In relazione a quanto previsto dal presente decreto, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituto superiore di polizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 68.
Modifiche alla normativa vigente

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e' prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato".

2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
d) ruolo direttivo speciale;
e) ruolo dei commissari;
f) ruolo dei dirigenti.
2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.".

3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:
"1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.
3. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale la gerarchia e' determinata dalla qualifica in relazione all'allegata tabella 6 di equiparazione e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'. Negli uffici che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' di pubblica sicurezza, l'appartenente al ruolo dei commissari preposto all'ufficio e' sempre sovraordinato al personale del ruolo direttivo speciale di pari qualifica.
4. L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.".

4. All'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o fuzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita' ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.".

5. Al quarto comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole "previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69" sono inserite le seguenti: "e della commissione per la progressione in carriera".

6. Al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole "di telecomunicazioni, di informatica" sono sostituite dalle seguenti: "di telematica", e, dopo la parola "arruolamento" vengono aggiunte quelle di: "e psicologia".

7. Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono soppressi. Dopo il secondo comma del medesimo articolo e' aggiunto il seguente: "I profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori, dei periti e dei direttori tecnici sono individuati con decreto del Ministro dell'interno".

8. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono soppresse le parole: "o tra i dirigenti superiori medico legali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337".

9. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico, individuato con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.".

10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis (Cause di sospensione dagli scrutini). 1. Le disposizioni relative alla sospensione dalla partecipazione agli scrutini del personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato si applicano anche al personale non direttivo.".

11. All'articolo 7, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, le parole "appartenente rispettivamente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "appartenente ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni tecnico-scientifiche o tecniche.".

Art. 69.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) gli articoli 55, 56 e 57 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
c) l'articolo 45, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336;
d) gli articoli 32, 33, 38, 39, 40, 41 e 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
e) gli articoli 1, 3, 4, 11, 14, 15, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338;
f) gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-bis e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341;
g) l'articolo 1-bis del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;
h) l'articolo 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

Art. 70.
Rinvio alle disposizioni vigenti

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato continuano ad applicarsi i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338 e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti.

Art. 71.
Inquadramenti

1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalita' applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.

Art. 72.
Determinazione dei posti indisponibili nel ruolo degli operatori e
dei collaboratori tecnici

1. La determinazione dei posti indisponibili nella dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, sara' attuata mediante apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'applicazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 73.

Art. 73.
Clausola finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Tabella 1
(richiamata dagli artt. 1 e 14)

La Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla seguente:


    =====================================================================

                    |                |    Posti di     |

       Livello di   |                | qualifica e di  |

        funzione    |   Qualifica    |    funzione     |    FUNZIONE

    =====================================================================

                    |                |                 |Direttore

                    |                |                 |dell'ufficio

                    |                |                 |centrale

                    |                |                 |ispettivo;

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale;

                    |Dirigente       |                 |direttore di

                    |generale di     |                 |ufficio

                    |pubblica        |                 |interregionale

                    |sicurezza di    |                 |della Polizia di

           B        |livello B       |        9        |Stato.

    ---------------------------------------------------------------------

                    |                |                 |Direttore di

                    |                |                 |direzione

                    |                |                 |centrale;

                    |                |                 |ispettore

                    |                |                 |generale capo;

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale;

                    |                |                 |questore di sede

                    |                |                 |di particolare

                    |                |                 |rilevanza;

                    |                |                 |direttore

                    |                |                 |dell'Istituto

                    |                |                 |superiore di

                    |                |                 |polizia;

                    |                |                 |dirigente di

                    |Dirigente       |                 |ispettorato o

                    |generale di     |                 |ufficio speciale

                    |pubblica        |                 |di pubblica

           C        |sicurezza       |       15        |sicurezza.

    ---------------------------------------------------------------------

                    |                |                 |Questore;

                    |                |                 |ispettore

                    |                |                 |generale;

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale

                    |                |                 |aggiunto;

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |servizio

                    |                |                 |nell'ambito del

                    |                |                 |dipartimento

                    |                |                 |della pubblica

                    |                |                 |sicurezza;

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |ispettorato o

                    |                |                 |ufficio speciale

                    |                |                 |di pubblica

                    |                |                 |sicurezza;

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |ufficio

                    |                |                 |periferico a

                    |                |                 |livello regionale

                    |                |                 |per le esigenze

                    |                |                 |di polizia

                    |                |                 |stradale o

                    |                |                 |ferroviaria o di

                    |                |                 |frontiera;

                    |                |                 |direttore di

                    |                |                 |istituto di

                    |                |                 |istruzione di

                    |                |                 |particolare

                    |                |                 |rilievo; vice

                    |                |                 |direttore

                    |                |                 |dell'Istituto

                    |                |                 |superiore di

                    |                |                 |polizia e della

                    |                |                 |Scuola di

                    |                |                 |perfezionamento

                    |                |                 |per le forze di

                    |                |                 |polizia;

                    |                |                 |direttore di

                    |                |                 |sezione

                    |                |                 |dell'Istituto

                    |Dirigente       |                 |superiore di

           D        |superiore       |       198       |polizia.

    ---------------------------------------------------------------------

                    |                |                 |Vice questore;

                    |                |                 |direttore di

                    |                |                 |divisione; vice

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |commissariato di

                    |                |                 |particolare

                    |                |                 |rilevanza;

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |ufficio

                    |                |                 |periferico a

                    |                |                 |livello

                    |                |                 |provinciale per

                    |                |                 |le esigenze di

                    |                |                 |polizia stradale

                    |                |                 |o ferroviaria o

                    |                |                 |di frontiera o

                    |                |                 |postale dirigente

                    |                |                 |di reparto

                    |                |                 |mobile; direttore

                    |                |                 |di istituto di

                    |                |                 |istruzione; vice

                    |                |                 |direttore di

                    |                |                 |istituto di

                    |                |                 |istruzione di

                    |                |                 |particolare

                    |                |                 |rilevanza;

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |gabinetto di

                    |                |                 |polizia

                    |                |                 |scientifica a

                    |                |                 |livello

                    |                |                 |regionale;

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |reparto di volo;

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |centro di

                    |                |                 |coordinamento

           E        |Primo dirigente |       710       |operativo.

    

   


    

    Ruolo dei commissari:                                       n. 1.980*

    

        Commissario, limitatamente alla frequenza del corso   

        di formazione iniziale                                

    

        Commissario capo                                      

    

        Vice questore aggiunto                                

    

    


    Ruolo direttivo speciale:                                 n.  1.300**

    

        Vice commissario del ruolo direttivo speciale        

        limitatamente alla frequenza del corso di formazione  n.    850

    

        Commissario del ruolo direttivo speciale              

    

        Commissario capo del ruolo direttivo speciale         

    

        Vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale   n.    450

* La previgente dotazione organica del ruolo dei commissari e' cosi' rideterminata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.
** La dotazione organica del ruolo direttivo speciale e' cosi' determinata, ai sensi dell'articolo 14, comma 2.


    

    Ruolo degli ispettori:                                  

    

        Vice ispettore                                      

        Ispettore                                           n. 17.664*

        Ispettore capo                                      

        Ispettore superiore - sostituto ufficiale di P.S    n.  6.000

* La dotazione organica del ruolo degli ispettori e' ridotta di 336 unita', per le finalita' dell'articolo 14, comma 2.


    

    Ruolo dei sovrintendenti:                   

    

        Vice sovrintendente                        n. 20.000

        Sovrintendente                             

        Sovrintendente Capo                                      


    Ruolo degli agenti e assistenti:               

    

        Agente                                     n. 57.336

        Agente scelto                              

        Assistente                                 

        Assistente capo                            

Tabella 2
(richiamata dall'art. 13)

LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA
POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA


    =====================================================================

    Ruolo degli agenti e assistenti:         |al compimento degli anni 60

    =====================================================================

    Ruolo dei sovrintendenti:                |al compimento degli anni 60

    ---------------------------------------------------------------------

    Ruolo degli ispettori:                   |al compimento degli anni 60

    ---------------------------------------------------------------------

    Ruolo dei commissari e ruolo direttivo   |

    speciale:                                |al compimento degli anni 60

    ---------------------------------------------------------------------

    Ruolo dei dirigenti:                     |

    ---------------------------------------------------------------------

      - primo dirigente                      |al compimento degli anni 60

    ---------------------------------------------------------------------

      - dirigente superiore                  |al compimento degli anni 63

    ---------------------------------------------------------------------

      - dirigente generale di pubblica       |

    sicurezza e dirigente generale di        |

    pubblica sicurezza di livello B          |al compimento degli anni 65

Tabella 3
(richiamata dall'art. 27)

DIRIGENTI SUPERIORI


    =====================================================================

                          |Mese di collocamento a|

                          | riposo per avvenuto  |

    Anno di raggiungimento|raggiungimento del 65°|   Anticipazione del

     del 65° anno di età  |     anno di età      | collocamento a riposo

    =====================================================================

             2002         |da gennaio ad aprile  |                 6 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio ad agosto   |                 7 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre a        |

                          |dicembre              |                 8 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2003         |da gennaio ad aprile  |                 9 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio ad agosto   |                10 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre a        |

                          |dicembre              |                11 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2004         |da gennaio ad aprile  |                12 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio ad agosto   |                13 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre a        |

                          |dicembre              |                14 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2005         |da gennaio ad aprile  |                15 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio ad agosto   |                16 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre a        |

                          |dicembre              |                17 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2006         |da gennaio ad aprile  |                18 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio ad agosto   |                19 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre a        |

                          |dicembre              |                20 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2007         |da gennaio ad aprile  |                21 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio ad agosto   |                23 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre a        |

                          |dicembre              |                

ALTRE QUALIFICHE


=====================================================================

                          |Mese di collocamento a|

                          | riposo per avvenuto  |

    Anno di raggiungimento|raggiungimento del 65°|   Anticipazione del

     del 65° anno di età  |     anno di età      | collocamento a riposo

    =====================================================================

             2002         |da gennaio a giugno   |                 8 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio a dicembre  |                 9 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2003         |da gennaio a marzo    |                10 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da aprile a giugno    |                11 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio a settembre |                12 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da ottobre a dicembre |                13 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2004         |da gennaio a marzo    |                15 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da aprile a giugno    |                17 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio a settembre |                18 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da ottobre a dicembre |                19 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2005         |da gennaio a febbraio |                20 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da marzo ad aprile    |                22 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio a giugno    |                24 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio ad agosto   |                25 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre ad       |

                          |ottobre               |                26 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da novembre a dicembre|                27 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2006         |da gennaio a febbraio |                28 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da marzo ad aprile    |                29 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio a giugno    |                30 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio ad agosto   |                32 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre ad       |

                          |ottobre               |                33 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da novembre a dicembre|                34 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2007         |da gennaio a febbraio |                35 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da marzo ad aprile    |                36 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio a giugno    |                37 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio ad agosto   |                38 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre ad       |

                          |ottobre               |                40 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da novembre a dicembre|                41 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2008         |da gennaio a febbraio |                42 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da marzo ad aprile    |                43 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio a giugno    |                44 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio ad agosto   |                45 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre ad       |

                          |ottobre               |                46 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da novembre a dicembre|                47 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2009         |da gennaio a febbraio |                48 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da marzo ad aprile    |                49 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio a giugno    |                50 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio ad agosto   |                51 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre ad       |

                          |ottobre               |                52 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da novembre a dicembre|                53 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

             2010         |da gennaio a febbraio |                54 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da marzo ad aprile    |                56 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da maggio a giugno    |                57 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da luglio ad agosto   |                58 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da settembre ad       |

                          |ottobre               |                59 mesi

    ---------------------------------------------------------------------

                          |da novembre a dicembre|                60 mesi

Tabella 4
(richiamata dall'art. 29)

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEI COLLABORATORI TECNICI


    

        Operatore tecnico                       

    

        Operatore tecnico scelto                

        Collaboratore tecnico                         n. 6.308 (a)

        Collaboratore tecnico capo              

RUOLO DEI REVISORI TECNICI


    

        Vice revisore tecnico                 

    

        Revisore tecnico                              n. 2.400

        Revisore tecnico capo                 

RUOLO DEI PERITI TECNICI


    

        Vice perito tecnico                     

    

        Perito tecnico                                 n.   380

        Perito tecnico capo                     

        Perito tecnico superiore                       n.   120

(a) La dotazione organica del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici e' ridotta di 21 unita' rispetto alle originarie 6.600 unita'. La medesima e' ulteriormente ridotta di 271 unita' per compensare l'aumento di 195 unita' delle dotazioni organiche dei seguenti ruoli, secondo la ripartizione a fianco indicata:
131 unita' nel ruolo dei direttori tecnici;
64 unita' nel ruolo dei direttivi medici.
Della predetta dotazione organica, 167 unita' sono rese indisponibili per l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici.

RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI


    =====================================================================

            Qualifiche        |Ingegneri|Fisici|Chimici|Biologi|Psicologi

    =====================================================================

    Direttore tecnico,        |         |      |       |       |

    limitatamente alla        |         |      |       |       |

    frequenza del corso di    |         |      |       |       |

    formazione iniziale       | 196(a)  |161(b)| 30(c) | 16(d) |  40(e)

    ---------------------------------------------------------------------

    Direttore tecnico         |         |      |       |       |

    principale                |         |      |       |       |

    ---------------------------------------------------------------------

    Direttore tecnico capo    |         |      |       |       |

(a) Aumento di 55 unita' rispetto alla originaria dotazione organica di 141 unita'.
(b) Aumento di 41 unita' rispetto alla originaria dotazione organica di 120 unita'.
(c) Aumento di 7 unita' rispetto alla originaria dotazione organica di 23 unita'.
(d) Aumento di 7 unita' rispetto alla originaria dotazione organica di 9 unita'.
(e) Aumento di 21 unita' rispetto alla originaria dotazione organica, di 19 unita', del ruolo dei selettori del centro psicotecnico di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI INGEGNERI


    =====================================================================

            Qualifica        |Posti in organico|        Funzioni

    =====================================================================

                             |                 |Ispettore generale,

                             |                 |consigliere ministeriale

                             |                 |aggiunto, direttore di

     Dirigente superiore     |                 |servizio e dirigente di

     tecnico                 |       13        |ufficio periferico.

    ---------------------------------------------------------------------

                             |                 |Vice consigliere

                             |                 |ministeriale, direttore

                             |                 |di divisione e dirigente

     Primo dirigente tecnico |       25        |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI FISICI


    =====================================================================

            Qualifica        |Posti di funzione|        Funzioni

    =====================================================================

                             |                 |Ispettore generale,

                             |                 |consigliere ministeriale

                             |                 |aggiunto, direttore di

     Dirigente superiore     |                 |servizio e dirigente di

     tecnico                 |       12        |ufficio periferico.

    ---------------------------------------------------------------------

                             |                 |Vice consigliere

                             |                 |ministeriale, direttore

                             |                 |di divisione e dirigente

     Primo dirigente tecnico |       20        |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI CHIMICI


    =====================================================================

            Qualifica        |Posti di funzione|        Funzioni

    =====================================================================

                             |                 |Ispettore generale,

                             |                 |consigliere ministeriale

                             |                 |aggiunto, direttore di

     Dirigente superiore     |                 |servizio e dirigente di

     tecnico                 |        1        |ufficio periferico.

    ---------------------------------------------------------------------

                             |                 |Vice consigliere

                             |                 |ministeriale, direttore

                             |                 |di divisione e dirigente

     Primo dirigente tecnico |        2        |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI BIOLOGI


    =====================================================================

            Qualifica        |Posti di funzione|        Funzioni

    =====================================================================

                             |                 |Ispettore generale,

                             |                 |consigliere ministeriale

                             |                 |aggiunto, direttore di

     Dirigente superiore     |                 |servizio e dirigente di

     tecnico                 |        1        |ufficio periferico.

    ---------------------------------------------------------------------

                             |                 |Vice consigliere

                             |                 |ministeriale, direttore

                             |                 |di divisione e dirigente

     Primo dirigente tecnico |        1        |di ufficio periferico.

RUOLO DEI DIRIGENTI TECNICI PSICOLOGI


    =====================================================================

            Qualifica        |Posti di funzione|        Funzioni

    =====================================================================

                             |                 |Ispettore generale,

                             |                 |consigliere ministeriale

                             |                 |aggiunto, direttore di

     Dirigente superiore     |                 |servizio e dirigente di

     tecnico                 |        1        |ufficio periferico.

    ---------------------------------------------------------------------

                             |                 |Vice consigliere

                             |                 |ministeriale, direttore

                             |                 |di divisione e dirigente

     Primo dirigente tecnico |        1        |di ufficio periferico

Tabella 5
(richiamata dall'art. 43)

RUOLO DEI DIRETTIVI MEDICI


    =====================================================================

    Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione|  355(a)|

    iniziale Medico principale Medico capo

    =====================================================================|

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI


    =====================================================================

       Livello di   |                |    Posti di     |

        funzione    |   Qualifica    |    qualifica    |    Funzioni

    =====================================================================

                    |                |                 | Direttore

                    |Dirigente       |                 |centrale di

           C        |generale medico |        1        |sanità.

    ---------------------------------------------------------------------

                    |                |                 |Ispettore

                    |                |                 |generale,

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale

                    |                |                 |aggiunto,

                    |                |                 |direttore di

                    |                |                 |servizio della

                    |                |                 |direzione

                    |                |                 |centrale di

                    |                |                 |sanità e di

                    |                |                 |ufficio di

                    |Dirigente       |                 |vigilanza

           D        |superiore medico|      8 (b)      |periferico.

    ---------------------------------------------------------------------

                    |                |                 |Direttore di

                    |                |                 |divisione della

                    |                |                 |direzione

                    |                |                 |centrale di

                    |                |                 |sanità, vice

                    |                |                 |consigliere

                    |                |                 |ministeriale,

                    |                |                 |dirigente di

                    |                |                 |ufficio sanitario

                    |                |                 |periferico e di

                    |                |                 |ufficio di

                    |                |                 |vigilanza

                    |                |                 |periferico,

                    |                |                 |presidente delle

                    |                |                 |commissioni

                    |                |                 |mediche dei

                    |                |                 |concorsi per

                    |                |                 |l'ingresso nei

                    |Primo dirigente|                  |ruoli della

           E        |medico          |     30 (c)      |Polizia di Stato.

a) Aumento di 86 unita' rispetto all'originaria dotazione organica di 269 unita', di cui 22 unita' relative alla dotazione organica del soppresso ruolo dei direttori tecnici medico legali.
(b) Aumento di una unita' relativa alla dotazione organica della soppressa qualifica di dirigente superiore tecnico medico legale.
(c) Aumento di due unita' relative alla dotazione organica della soppressa qualifica di primo dirigente tecnico medico legale.

Tabella 6
(richiamata dall'art. 68)

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI
COMMISSARI E QUELLE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE


    

        Qualifiche del personale del ruolo          Qualifiche del personale del ruolo

                dei commissari                        direttivo speciale

    

                                           Vice commissario del ruolo

                                             direttivo speciale (1)

    

                                        Commissario del ruolo direttivo

             Commissario (1)                        speciale

    

                                           Commissario capo del ruolo

             Commissario capo                  direttivo speciale

    

                                        Vice questore aggiunto del ruolo

          Vice questore aggiunto               direttivo speciale

(1) Qualifica attribuita durante la frequenza del corso di formazione.