Decreto Legislativo 6 ottobre 2000, n. 319
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformita' alle norme di cui al presente decreto.
2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attivita' di vigilanza.".
Art. 2.
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Sono banche a carattere regionale le banche aventi sede legale nel territorio della regione che:
a) hanno un solo sportello sito in province limitrofe, oppure fino a due sportelli, sempre in province limitrofe, qualora dispongano nella regione di almeno tre sportelli;
b) pur superando i limiti numerici di cui alla lettera a) hanno un numero di sportelli che, su conforme valutazione della Banca d'Italia, non facciano venir meno la caratteristica di banca a carattere regionale.".
Art. 3.
1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".
2. Al primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "degli enti e delle aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "delle banche".
3. Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "detti enti ed aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "dette banche".
4. Al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234, le parole: "gli enti e le aziende di credito" sono sostituite dalle seguenti: "le banche".