Decreto Legislativo 21 settembre 2000, n. 282
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 12 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Agli effetti di cui al comma 121 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento all'Ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
2. Successivamente all'emanazione delle predette norme la regione autonoma della Valle d'Aosta esercitera' le relative funzioni amministrative.
3. La regione esercitera' le funzioni previste dai commi 1 e 2, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 2.
1. L'utilizzo per l'edilizia universitaria di beni immobili delle Forze armate ai sensi degli articoli 5 e 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, avviene d'intesa tra il Ministro della difesa ed il presidente della giunta regionale.