Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2000 - Supplemento ordinario n. 149
(Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419, del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o piu' decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere della conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e della difesa;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Strutture per l'attivita' libero-professionale
1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15-undecies, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 15-duodecies (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale). - 1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita' libero-professionale intramuraria.
2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1.
3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta".
"Art. 15-terdecies (Denominazioni). - 1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modificazioni, nonche' le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza:
a) responsabile di struttura complessa: Direttore;
b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile".
"Art. 15-quattordecies (Osservatorio per l'attivita' libero-professionale). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su:
a) la riduzione delle liste di attesa in relazione
all'attivazione dell'attivita' libero professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria;
d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda;
f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e libero professionale".
Art. 2.
Personale di supporto per l'attivita' libero-professionale
1. All'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa' cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda".
Art. 3.
Studi privati
1. All'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita' e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali".
Art. 4.
Prestazioni sanitarie
1. All'articolo 15-quinquies, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo le parole: "alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro." e' aggiunto il seguente periodo: "L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita' libero professionale intramuraria gia' svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro.".
Art. 5.
Collegio di direzione e Comitato di dipartimento
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 2 aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina regionale sull'attivita' e la composizione del Collegio di direzione e del Comitato di dipartimento, i predetti organi operano nella composizione e secondo le modalita' stabilite da ciascuna azienda sanitaria, fermo restando per il Collegio di direzione la presenza dei membri di diritto".
Art. 6.
Personale a rapporto convenzionale
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza associativa.".
2. All'articolo 8, comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresi' che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;".
3. All'articolo 8, comma 1, lettera i), prima delle parole "al fine di prevenire" e' inserita la seguente: "anche".
4. All'articolo 8, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione:
a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma.".
Art. 7.
Accordi contrattuali tra le strutture sanitarie militari e il Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono individuate le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e del Ministro della difesa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono individuate, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale e tenendo conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dal presente articolo. Gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia".
Art. 8.
Correttivi in senso stretto
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell'incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, anche di maggior rilievo.";
b) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione in disciplina affine.";
c) al comma 8, nell'ultimo periodo, e' soppressa la parola "gia'";
d) al comma 4, le parole: "possono essere attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite", e, dopo le parole: "di verifica e di controllo, nonche', sono inserite le seguenti: "possono essere attribuiti";
e) al comma 5, dopo le parole "i risultati raggiunti" sono inserite le seguenti: "e il livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua di cui all'articolo 16-bis.".
2. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico.";
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo.".
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 16-quinquies, comma 1, primo periodo, le parole: "l'esercizio delle funzioni dirigenziali di secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "la direzione di strutture complesse" e, nel secondo periodo, le parole: "In sede di prima applicazione" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2-septies, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
c) all'articolo 3-bis, comma 4, terzo periodo, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
d) all'articolo 3-bis, comma 4, quarto periodo, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
e) all'articolo 3-octies, comma 1, le parole "del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
f) all'articolo 4, comma 1-quater e comma 1-sexies, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
g) all'articolo 5, comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
h) all'articolo 8, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
i) all'articolo 8-ter, comma 5, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
l) all'articolo 8-quater, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
m) all'articolo 8-quinquies, comma 1, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
n) all'articolo 8-septies, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
o) all'articolo 8-octies, comma 3, le parole "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
p) all'articolo 15, comma 8, secondo periodo, e comma 9, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
q) all'articolo 15-quater, commi 1 e 3, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
r) all'articolo 16-ter, comma 1, le parole: "del presente decreto, che modifica il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,";
s) all'articolo 7-ter, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive.".