Decreto Legislativo 28 giugno 2000, n. 216
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000 - Supplemento Ordinario n. 127
(Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 1, comnmi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che le rappresentanze del personale non hanno espresso il parere loro richiesto in data 23 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati espresso il 22 giugno 2000;
Considerato che la competente commissione permanente del Senato non ha espresso il parere nel termine previsto dal relativo regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Alle lettere d), e), j) e k) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "della Marina" sono sostituite dalle seguenti: "militare marittimo".
Art. 2.
Modifica all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "e superamento del corso applicativo" sono soppresse.
2. Ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5".
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
Art. 3.
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di servizio;
b) d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.".
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".
Art. 4.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "un decimo e un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un nono e un decimo".
Art. 5.
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.".
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.".
Art. 6.
Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".
2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.".
Art. 7.
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".
Art. 8.
Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "Non puo' essere valutato per l'avanzamento" sono sostituite dalle seguenti: "Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento".
2. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "in servizio permanente" sono soppresse.
Art. 9.
Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "Commissione superiore e la Commissione ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione superiore, la Commissione ordinaria ed i superiori gerarchici" e le parole "legge 27 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole "legge 28 dicembre 1995".
Art. 10.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.".
2. Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta".
Art. 11.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.".
2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "Le promozioni" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".
Art. 12.
Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 26 il comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza Arma.".
Art. 13.
Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli studi applicativi" sono sostituite dalle seguenti: "il ciclo formativo".
2. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo le parole: "Gli ufficiali" sono inserite le seguenti: "dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie".
3. Al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "il giorno precedente il compimento del quarto anno di permanenza nel grado," sono sostituite dalle seguenti: "il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,".
Art. 14.
Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo la parola: "corso" sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica".
2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, le parole: "elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi attribuito all'ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso." sono sostituite dalle seguenti: "e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.".
3. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "dell'ultimo anno di corso" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata".
4. I commi 7 e 8 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti:
"7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 7, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi.
8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata nel grado.".
5. Al comma 9 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "trasferiti a domanda" sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione,".
Art. 15.
Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), dell'articolo 26, comma 5, ovvero dell'articolo 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.".
Art. 16.
Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti:
"7. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute.
8. Il personale di cui al comma 7 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la Marina militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma Aeronautica fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma Aeronautica con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.".
Art. 17.
Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole "sono sostituite" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dell'Arma dei carabinieri,".
Art. 18.
Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "anzianita' di grado da capitano." sono aggiunte le seguenti: "Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresi inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.".
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".
3. Al comma 9 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di quattro anni per i maggiori" sono inserite le seguenti: ", senza effetto sul trattamento economico percepito".
Art. 19.
Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "sono considerate alternative" sono aggiunte le seguenti: "ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.".
2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "detrazione di anzianita' di tre anni" sono inserite le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito".
3. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".
Art. 20.
Modifica all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.".
2. Il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.".
3. Al comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.".
Art. 21.
Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta.
4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224.
4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-ter, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado.
4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.".
Art. 22.
Modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'articolo 5, comma 1, e' elevato a quaranta anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma.".
2. Il comma 12 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente:
"12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.".
Art. 23.
Modifica all'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di anzianita' di due anni" sono aggiunte le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito".
Art. 24.
Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "del comma 2 dell'articolo 21" sono aggiunte le seguenti: "e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d)".
3. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 18 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.".
Art. 25.
Modifica all'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianita'.".
Art. 26.
Modifica dell'articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, sino al 2005, e' incluso in aliquota di avanzamento allorquando e' parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purche' abbia maturato una pari o superiore anzianita' nel grado.".
Art. 27.
Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda".
2. Al comma 4 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
3. Al comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "27 dicembre 1995, n. 549," sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 1995, n. 549,".
4. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente:
"14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni".
Art. 28.
Modifica all'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Al comma 5 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3 e 4".
2. Al comma 6 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare puo' avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224.".
Art. 29.
Modifica all'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.".
Art. 30.
Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'articolo 28 per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica, non si applicano l'articolo 8, comma terzo, del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'articolo 6, comma secondo, della legge 4 aprile 1985, n. 123.".
Art. 31
Modifica ai quadri I, II, VI, VII, VIII della tabella 1 allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. I quadri I, II, VI e VII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto.
2. Al quadro VIII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, la nota "a" e' sostituita dalla seguente: "a Ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.".
Art. 32.
Modifica ai quadri I, II, III, IV, V, VI della tabella 2 allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga "tenente di vascello", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse.
2. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "guardiamarina", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse.
3. Il quadro I della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo.
4. Il quadro IV della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo.
5. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "sottotenente di vascello", colonna 8, dopo le parole: "conseguire la laurea" inserire la titolazione di nota "j".
6. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 17, della legge 30 novembre 1998, n. 413, dopo la nota: "i" inserire la seguente: "j Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto legislativo.".
Art. 33.
Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VII, IX, X della tabella 3 allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
1. I quadri I, II, III, IV, V, VII, IX e X della tabella 3, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto legislativo.
Art. 34.
Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
1. Le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto legislativo.
Art. 35.
Termini di decorrenza
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2, 17, l8, comma 3, 19, 23 e 25 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
(Si omette il testo degli allegati)