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Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 173

"Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva n. 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999, che modifica le direttive n. 70/524/CEE, n. 95/53/CE e n. 95/69/CE;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva n. 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, dopo la lettera b) e' aggiunta, infine, la seguente:
"b-bis) entro il 30 settembre di ogni anno l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), e degli intermediari di cui all'articolo 3 sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".

Art. 2.
Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), degli intermediari di cui all'articolo 3, nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti ed intermediari di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 8, sulle cui domande di riconoscimento le autorita' competenti non hanno ancora adottato provvedimenti.".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Il Ministero della sanita' comunica agli altri Stati membri, su loro richiesta, gli elenchi degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d), e) ed f), nonche' l'elenco dei corrispondenti stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 7, sulle cui domande di riconoscimento le regioni e le province autonome non hanno ancora adottato provvedimenti.".

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.