Decreto Legislativo 21 maggio 2000, n. 172
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4;
Vista la direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica le direttive 70/524/CEE e 95/69/CE;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, di attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 123, il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Le spese per il riconoscimento degli stabilimenti di cui ai commi 1 e 5, nonche' quelle per il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari di cui ai commi 3, 7 e 8 sono a carico dei richiedenti sulla base del costo del servizio reso da calcolare secondo le voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione dei singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati.".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"12-bis. Le regioni e province autonome redigono una relazione, nella quale precisano le tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed il metodo applicato per calcolarle sulla base delle voci di spesa indicate nell'allegato III, fermo restando che nella valutazione del singoli casi si puo' ricorrere all'applicazione d'importi forfettari, purche' congruamente motivati. La predetta relazione e' trasmessa al Ministero della sanita' entro il 14 ottobre 2000.
12-ter. Il Ministero della sanita', raccolti tutti i dati relativi alle tariffe riscosse ai sensi del comma 12 ed ai metodi applicati per il loro calcolo, li trasmette alla Commissione europea entro il 14 dicembre 2000.".
Art. 2.
Modifica degli allegati al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123
1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, e' aggiunto il seguente allegato:
"Allegato III - Elenco completo delle voci di spesa da considerare nel calcolo delle tariffe di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 14.
Personale: stipendi, inclusi eventuali indennita' contributi pensione, malattia e infortuni del personale.
Costi amministrativi: alloggio, inclusi affitto, riscaldamento, luce ed acqua, arredo, manutenzione, assicurazione, interessi, ammortamento;
spese generali, inclusi attrezzature d'ufficio, cancelleria, spese postali, stampa, telecomunicazioni, formazione, abbonamento e periodici;
spese di trasferta.
Spese tecniche: spese tecniche connesse (ad es. spese di laboratorio di campionatura, ecc,);
spese per consulenze."
Art. 3.
Determinazione delle tariffe e delle modalita' di pagamento
1. Le tariffe per il riconoscimento degli stabilimenti di cui all'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, come modificato dal presente decreto, e le relative modalita' di versamento, sono fissate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.