Decreto Legislativo 7 aprile 2000, n. 103
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, della Costituzione;
Visto l'articolo 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 462;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 25 agosto 1982, n. 604;
Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Acquisiti i pareri delle competenti commissione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Titolo VI
Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.
Art. 152 (Contingente e durata del contratto). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 1.827 unita' per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ed a 450 unita' per gli istituti italiani di cultura. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero.
Il contratto di assunzione e' stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporre la conferma o la risoluzione del contratto.
Art. 153 (Assunzione di impiegati temporanei). - Le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura possono essere autorizzati a sostituire con impiegati temporanei, per il tempo di assenza dal servizio e comunque per periodi di tempo non superiori a sei mesi, gli impiegati a contratto che si trovino in una delle situazioni che comportano la sospensione del trattamento economico.
Per particolari esigenze di servizio, gli uffici all'estero possono essere autorizzati ad assumere, nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, impiegati temporanei per periodi non superiori a sei mesi. Detti contratti sono suscettibili, stante il perdurare delle particolari esigenze di servizio, di un solo rinnovo per un periodo non superiore a sei mesi.
Gli impiegati assunti con contratto temporaneo non possono essere assunti con nuovo contratto temporaneo se non dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla scadenza del loro precedente rapporto di impiego.
Art. 154 (Regime dei contratti). - Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente decreto e' il foro locale.
Le rappresentanze diplomatiche, o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe accertano, sentite anche le rappresentanze sindacali in sede, la compatibilita' del contratto con le norme locali a carattere imperativo e assicurano in ogni caso l'applicazione delle norme locali piu' favorevoli al lavoratore in luogo delle disposizioni del presente titolo. Le condizioni contrattuali devono comunque essere adeguate a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
Art. 155 (Requisiti e modalita' per l'assunzione). - Possono essere assunti a contratto coloro che siano effettivamente residenti da almeno due anni nel Paese dove ha sede l'ufficio presso cui prestare servizio, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e siano di costituzione fisica idonea all'espletamento delle mansioni per le quali debbono essere impiegati. Per le assunzioni di cui all'articolo 153 si prescinde dal requisito della residenza.
Le persone da assumere devono dimostrare di possedere l'attitudine e le qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle mansioni cui dovranno essere preposti. Nella valutazione dell'attitudine si tiene conto, fra l'altro, della conoscenza delle lingue italiana e locale, o veicolare, dell'ambiente e degli usi locali, del corso di studi effettuati e dei titoli conseguiti, nonche' delle precedenti esperienze lavorative con mansioni almeno equivalenti a quelle previste dal bando di assunzione o, nel caso di impiegati in servizio, immediatamente inferiori. Anche nell'ambito della promozione culturale sono da considerarsi imprescindibili la conoscenza della lingua italiana e di quella locale, o veicolare eventualmente in uso nel Paese, nonche' la conoscenza dell'ambiente e degli usi locali.
Le condizioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, e sono accertate mediante idonee prove d'esame, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza.
Il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto sulla base del risultato delle prove. I contratti sono approvati con decreto ministeriale.
Art. 156 (Doveri dell'impiegato). - Nel contratto sono particolarmente richiamati, fra i doveri dell'impiegato, gli obblighi: di fedelta'; di prestare la propria opera con la massima diligenza nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate; della disciplina; dell'osservanza del segreto d'ufficio; di conformarsi nei rapporti d'ufficio al principio di un'assidua e solerte collaborazione; di tenere nei confronti del pubblico un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio all'estero e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta anche privata alla dignita' dell'ufficio; di non esercitare altre attivita' lavorative.
Art. 157 (Retribuzione). - La retribuzione annua base e' fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonche' da organizzazioni internazionali. Si terra' altresi' conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi piu' qualificati.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.
La retribuzione annua base e' determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Puo' essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.
La retribuzione e' di norma fissata e corrisposta in valuta locale, salva la possibilita' di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Agli effetti di cui al presente titolo, il corrispettivo in lire della retribuzione corrisposta all'estero viene calcolato secondo un tasso di ragguaglio stabilito ai sensi dell'art. 209.
Art. 157-bis (Assegno per il nucleo familiare). - L'assegno per il nucleo familiare e' regolato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole al lavoratore.
Art. 157-ter (Orario di lavoro, orario di servizio e festivita'). - La durata normale dell'orario di lavoro e' fissata dal contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 154.
Gli impiegati a contratto sono tenuti a svolgere le proprie mansioni, nei limiti dell'orario di lavoro stabilito dal contratto, all'interno dell'orario di servizio stabilito dal capo dell'ufficio.
L'orario di lavoro non puo' essere comunque superiore a quello previsto per gli impiegati di ruolo in Italia.
Il personale assunto a contratto beneficia dello stesso numero di giornate festive retribuite previste dal calendario delle festivita' osservate dalla sede di servizio. Qualora la normativa locale imponga la concessione di un numero superiore di giornate festive retribuite e il dipendente decida di avvalersene, il periodo di ferie di cui all'articolo 157-quater viene ridotto in misura corrispondente.
Per particolari esigenze di servizio il capo dell'ufficio puo' richiedere anche agli impiegati a contratto di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario di servizio normalmente previsto, salvo recupero da effettuarsi secondo le modalita' previste per il personale in servizio nella stessa sede.
Art. 157-quater (Ferie). - Il periodo di ferie per il personale a contratto e' di 26 giorni lavorativi, in aggiunta ai sei giorni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Sono concessi periodi superiori ove disposto dalla legislazione locale.
Il dipendente assunto ai sensi dell'articolo 153 ha diritto ad un periodo di ferie in proporzione alla durata del suo rapporto di impiego.
Il dipendente non puo' rinunciare alle ferie. Per esigenze di servizio il godimento delle ferie puo' essere rimandato all'anno successivo, Non possono essere cumulati piu' di due periodi di ferie annuali.
Art. 157-quinquies (Permessi). - Agli impiegati a contratto a tempo indeterminato sono concessi permessi, in occasione di eventi familiari particolarmente rilevanti, determinati con decreto del Ministro degli affari esteri in misura non superiore a quella prevista per il restante personale.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire all'ufficio di appartenenza regolare documentazione. Durante i permessi, egli ha diritto all'intera retribuzione per un periodo comunque non superiore a 15 giorni nell'anno solare, esclusi dal computo i giorni relativi al permesso per contrarre matrimonio.
Art. 157-sexies (Assenze dal servizio). - L'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio e' regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se piu' favorevole alla lavoratrice.
Per i contratti a tempo indeterminato, in caso di malattia, all'impiegato assente spetta l'intera retribuzione per i primi 45 giorni e, nei successivi 15 giorni, la retribuzione ridotta di un quinto. Superato tale periodo, possono essere concessi ulteriori sei mesi senza retribuzione. Trascorso tale periodo massimo di 240 giorni, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si puo' procedere alla risoluzione del rapporto di impiego.
Superato il periodo di prova, per gravi motivi personali o di famiglia all'impiegato puo' essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non piu' di tre mesi.
La durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non puo' superare i dodici mesi in un quinquennio.
Art. 158 (Previdenza e assistenza). - La tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela previdenziale, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.
Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale. Nel caso la normativa locale non preveda forme di assicurazione sanitaria obbligatoria, o qualora statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati, per prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternita', presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti dei livelli di assistenza garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale. La polizza deve prevedere anche la copertura del coniuge, purche' convivente e a carico, e dei figli fino al ventiseiesimo anno di eta', purche' conviventi e a carico.
Art. 158-bis (Infortuni sul lavoro e malattie professionali). - Gli uffici all'estero sono tenuti ad assicurare gli impiegati a contratto contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle forme previste dalla legislazione locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. Ove la normativa locale non preveda alcuna forma di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, o statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti delle corrispondenti assicurazioni garantite alle analoghe categorie di impiegati in Italia.
Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono in ogni caso, su richiesta, essere assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della legislazione italiana.
Il rapporto di lavoro e' risolto in caso di accertata inabilita' permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali.
Art. 159 (Viaggi di servizio). - In aggiunta alle spese di viaggio, all'impiegato a contratto viene corrisposta, per i viaggi di servizio, un'indennita' giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora piu' elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione e' effettuata. Qualora nel Paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennita' e' fissata dal Ministero in riferimento ai criteri di cui all'articolo 157, primo comma.
Art. 160 (Assunzione presso altro ufficio). - Nel caso di chiusura o soppressione di un ufficio all'estero, l'amministrazione si impegna, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio e dalle disponibilita' di bilancio, a ricollocare entro tre mesi gli impiegati a contratto presso un altro ufficio all'estero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, primo comma, lettera f).
L'impiegato riassunto presso altro ufficio conserva, a tutti gli effetti, la precedente anzianita' di servizio ed il precedente regime contrattuale.
L'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documentati motivi personali, dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio all'estero, puo' essere autorizzato, tenuto conto delle esigenze di servizio, a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio all'estero entro tre mesi dalla cessazione presso la sede precedente. Anche nei casi di cui al presente comma l'impiegato conserva la precedente anzianita' di servizio.
Nei casi previsti dai precedenti commi si prescinde, nella riassunzione, dalle disposizioni di cui all'articolo 155. Non puo' in ogni caso essere riassunto l'impiegato che sia cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 161 e dell'articolo 166, primo comma, lettere a), b), c), d)ed e). Nel caso di soppressione o chiusura di istituti italiani di cultura, la riassunzione potra' essere disposta, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche in deroga alle dotazioni di personale a contratto stabilite per i singoli istituti con apposito decreto ministeriale.
Nei soli casi di cui al primo comma, agli impiegati a contratto viene attribuito un contributo alle spese di trasferimento nella misura determinata con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 161 (Cessazione dal servizio). - Gli impiegati a contratto, oltre che per le cause previste dalle disposizioni del presente titolo e dalla normativa locale, cessano dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. E' fatta salva la possibilita' di adottare limiti differenti, qualora previsti dalla normativa locale.
Art. 164 (Sanzioni disciplinari). - Agli impiegati a contratto puo' essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali ad esempio:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio;
b) condotta non conforme a principi di correttezza;
c) insufficiente rendimento;
d) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.
Puo' essere inflitta, previa autorizzazione ministeriale, la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni nel caso di:
a) recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente;
b) assenza ingiustificata dal servizio, fino ai 10 giorni, o arbitrario abbandono dello stesso;
c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, nel rispetto della liberta' di pensiero;
d) svolgimento di attivita' lavorative in violazione del divieto di cui all'articolo 156;
e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignita' della persona.
Nei casi di infrazioni piu' gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'articolo 166.
Nei casi previsti dai commi precedenti l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e' preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito.
All'impiegato a contratto e concesso un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni.
Art. 166 (Risoluzione del contratto). - Il contratto a tempo indeterminato puo' essere risolto da parte dell'impiegato con un preavviso di tre mesi, salva la possibilita' di ridurre tale periodo con il consenso dell'ufficio all'estero. Da parte dell'ufficio all'estero il contratto puo' essere risolto, con provvedimento motivato inviato all'interessato, nei casi seguenti:
a) per incapacita' professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 164 o recidiva plurima nelle infrazioni di cui al primo comma dello stesso articolo;
c) assenza arbitraria ed ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a 10 giorni consecutivi lavorativi;
d) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacita' ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravita';
f) per riduzione di personale o per chiusura della sede di servizio, fatta salva la possibilita' di riassunzione presso altro ufficio ai sensi dell'articolo 160.
Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, l'ufficio all'estero e' tenuto ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'ufficio puo' disporre, previa autorizzazione del Ministero, l'erogazione di un'indennita' in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
Il preavviso di tre mesi non e' dovuto nel caso di:
a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravita' tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
In tutti i casi il rapporto di impiego e' risolto previa autorizzazione ministeriale.
Art. 167 (Riserva di posti per gli impiegati a contratto in occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici). - In occasione dei concorsi per l'accesso ai ruoli organici del Ministero degli affari esteri, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
I posti riservati, se non utilizzati ai sensi del comma precedente, verranno conferiti ai restanti candidati idonei.
Il personale a contratto immesso nei ruoli dovra', entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.".
Art. 2.
1. I contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, continueranno ad applicarsi finche' gli uffici all'estero non provvederanno a stipulare, previa autorizzazione ministeriale e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nuovi contratti che recepiscano le disposizioni di cui al decreto stesso.
2. I rapporti di impiego del personale di nazionalita' italiana che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana continuano ad essere disciplinati dalle norme contenute nell'Accordo successivo per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del C.C.N.L. comparto Ministeri del 22 ottobre 1997 e nella successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto.
3. Restano valide le disposizioni dei contratti di impiego del personale di cui al comma 2 relative alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti, nonche' all'assistenza malattia. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS per le assicurazioni in questione sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato.
4. E' fatta comunque salva per il personale di cui al comma 2, la possibilita' di chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il regime di impiego venga sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto. In tale caso, mutando la legge regolatrice del contratto, non sono piu' applicabili le norme di cui all'accordo successivo e alla successiva contrattazione collettiva applicabile agli impiegati a contratto. Analoga opzione puo' essere esercitata nei casi di riassunzione di cui all'articolo 160 del predetto decreto.
5. Il personale di cittadinanza italiana, in servizio con contratto a tempo indeterminato, o che ha gia' avuto almeno un rinnovo contrattuale, presso gli istituti italiani di cultura alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilita' di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
6. Il personale a contratto in possesso di doppia cittadinanza italiana e straniera, in servizio con contratto regolato dalla legge locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha la possibilita' di optare, entro sei mesi dalla stessa data, fra la sottoscrizione di un nuovo contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana e pertanto sottoposto alla disciplina di cui ai commi 2 e 3, ovvero di un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge locale e pertanto sottoposto integralmente alle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente decreto.
7. E' fatto salvo il diritto all'indennita' di fine rapporto, nella misura prevista dai contratti di impiego, per gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Fatta eccezione per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, sono altresi' fatti salvi eventuali trattamenti piu' favorevoli in materia di aggiunte di famiglia previsti dai contratti in atto.
Art. 3.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 162, 163 e 165 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 14, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618;
c) l'articolo 1 e l'articolo 3, comma secondo, della legge 13 agosto 1980, n. 462;
d) l'articolo 17, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
e) l'articolo 17, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
f) l'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente alle parole: "fatti salvi i rapporti contrattuali in atto", e comma 133.