Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 95
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 98/29/CE del Consiglio del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine;
Vista la decisione 73/391/CE del Consiglio del 13 dicembre 1973, relativa alle procedure di consultazione e d'informazione in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari, e successive modifiche;
Vista la decisione 82/854/CE del Consiglio del 10 dicembre 1982, relativa al regime applicabile nei settori delle garanzie e dei finanziamenti all'esportazione, a talune subforniture in provenienza da altri Stati membri o da Paesi non membri delle Comunita' europee;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
Vista la deliberazione 9 giugno 1999, n. 93/99, del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), concernente operazioni e categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica alle garanzie assicurative e fideiussorie concesse direttamente o indirettamente per conto o con il sostegno dello Stato, per operazioni relative all'esportazione di merci o servizi di origine dello Stato, quando siano destinate a Paesi fuori dall'Unione europea e finanziate con crediti acquirente o con crediti fornitore oppure regolate in contanti, che implichino un periodo di rischio totale di durata pari o superiore a due anni, vale a dire il periodo di rimborso compresa la durata di fabbricazione.
2. Il presente decreto non si applica alla garanzia per fideiussioni prestate a garanzia di offerte, a fronte di quote di pagamenti anticipati, a fini di buona esecuzione e in sostituzione di trattenute a garanzia. Esso non si applica, inoltre, alla copertura di rischi relativi ad attrezzature e materiali di costruzione utilizzati localmente per l'esecuzione del contratto commerciale.
Art. 2.
Disposizioni applicabili
1. Fermo restando che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, in conformita' delle disposizioni comunitarie ivi comprese quelle contenute nell'allegato, l'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero (SACE) istituito dall'articolo 1 del predetto decreto (in prosieguo: "l'assicuratore"), si attiene, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e attivita' rientranti nel campo d'applicazione previsto all'articolo 1, ai principi comuni definiti dall'allegato stesso.
2. Qualora il Consiglio dell'Unione europea dovesse modificare modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico relative ai principi comuni di cui al comma 1, l'adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie e' disposto dal CIPE mediante propria delibera.
(Si omette il testo dell'allegato)