Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25 e, in particolare, l'articolo 20 e l'allegato A;
Vista la direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 79/112/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' la relativa pubblicita';
Tenuto conto della rettifica dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 79/112/CE del Consiglio del 18 dicembre 1978 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 32 del 22 aprile 1999;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanita' e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
"m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
"1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita e' la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso.";
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.
1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione.
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione.
1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanita' e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni di utilizzazione.".
Art. 3.
Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) la designazione "amido(i) che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine.".
Art. 4.
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, la lettera a), e' sostituita dalla seguente:
"a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;".
Art. 5.
Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Ingrediente caratterizzante evidenziato). 1. L'indicazione della quantita' di un ingrediente o di una categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, e' obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantita' netta sgocciolata e' indicata ai sensi dell'articolo 9, comma 7;
2) la cui quantita' deve gia' figurare nell'etichettatura ai sensi delle disposizioni comunitarie;
3) che e' utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non e' tale da determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di quantita' non e' essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne e' tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantita' dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9.
3. La quantita' indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantita' dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o in prossimita' di essa, oppure nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti in questione.
5. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.".
Art. 6.
Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro.... quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine .... negli altri casi.".
Art. 7.
Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.".
Art. 8.
Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10, comma 7, e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, commi 1, 2, 3 e 5, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
4. L'importo relativo alle sanzioni di cui al presente articolo dev'essere versato all'ufficio del registro o, laddove istituito, all'ufficio delle entrate, competenti per territorio.".
Art. 9.
Norme transitorie
1. E' consentito utilizzare, fino al 31 dicembre 2000, etichette e imballaggi non conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' conformi alle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.