Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000 - Supplemento Ordinario n. 38
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l'allegato A);
Vista la direttiva n. 98/18/CE del Consiglio, in data 17 marzo 1998, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1997, n. 293;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;
E m a n a:
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "convenzioni internazionali":
1. la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "SOLAS 1974";
2. la convenzione internazionale sulle linee di massimo carico del 1966, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968, e successivi emendamenti in vigore alla data del 17 marzo 1998, di seguito denominata "LL66";
b) "codice sulla stabilita' a nave integra": il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione Marittima Internazionale IMO (Code on Intact Stability), contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
c) "codice per le unita' veloci (HSC)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Crafts) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con la risoluzione MSC 36 (63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 17 marzo 1998;
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;
2. la loro velocita' massima, come definita dal paragrafo 1.4.30 del codice per le unita' veloci (HSC Code), sia inferiore ai venti nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data di emanazione del presente decreto o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" in quanto distanza verticale sulla perpendicolare avanti, fra il galleggiamento corrispondente al bordo libero estivo assegnato e l'assetto di progetto, e la faccia superiore del ponte esposto a murata;
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;
q) "tratti di mare": le aree marittime nelle quali le classi di navi possono operare per tutto l'anno o, eventualmente, per un periodo specifico;
r) "area portuale": un'area che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;
s) "luogo di rifugio": qualsiasi area protetta naturalmente o artificialmente che possa essere usata come rifugio da una nave o da un'unita' veloce, che si trovi in condizioni di pericolo;
t) "Amministrazione" il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
v) "Stato ospite": lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti una nave o una unita' veloce, battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;
z) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
aa) "miglio": lunghezza equivalente a 1.852 metri;
bb) "onda significativa": l'onda media corrispondente a un terzo dell'altezza delle onde piu' alte osservate in un determinato periodo.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi di seguito indicate indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali:
a) alle navi da passeggeri nuove;
b) alle navi da passeggeri esistenti di lunghezza pari o superiore a ventiquattro metri;
c) alle unita' veloci da passeggeri.
2. Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1. navi da guerra e da trasporto truppe;
2. navi senza mezzi di propulsione meccanica;
3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente, che non ricadono sotto le norme relative alle unita' veloci o a sostentamento dinamico;
4. navi in legno di costruzione primitiva;
5. originali e singole riproduzioni di navi da passeggeri storiche, progettate prima del 1965, costruite principalmente con i materiali originali;
6. navi da diporto che non sono ne' saranno dotate di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali;
7. navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
b) alle seguenti unita' veloci da passeggeri:
1. unita' da guerra e da trasporto truppe;
2. unita' da diporto che non sono dotate di equipaggio e non trasportano piu' di dodici passeggeri a fini commerciali;
3. unita' che operano esclusivamente nelle aree portuali.
Art. 3.
Classi di navi da passeggeri e categorie di unita' veloci da passeggeri
1. Le navi da passeggeri sono suddivise nelle seguenti classi, a seconda dei tratti di mare in cui operano:
"classe A": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali diversi dai viaggi effettuati dalle navi delle classi B, C e D;
"classe B": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 20 miglia dalla linea di costa;
"classe C": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 15 miglia da un luogo di rifugio e di 5 miglia dalla linea di costa;
"classe D": navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, nel corso dei quali navigano a una distanza massima di 6 miglia da un luogo di rifugio e di 3 miglia dalla linea di costa.
2. Le unita' veloci da passeggeri sono suddivise nelle seguenti categorie:
a) "Unita' di categoria A": qualunque unita' veloce da passeggeri:
1. che operi su di un percorso in cui si sia dimostrato, a soddisfazione degli Stati di bandiera e dei porti interessati, che esiste un'alta probabilita', in caso di evacuazione in qualsiasi punto del percorso, che passeggeri e membri dell'equipaggio possano essere soccorsi in sicurezza entro il minore dei seguenti tempi:
a) tempo necessario per preservare le persone, che si trovano sui mezzi di salvataggio, dai pericoli di ipotermia, nelle peggiori condizioni ipotizzate,
b) tempo appropriato in relazione alle condizioni ambientali ed alla configurazione geografica della zona del percorso, o
c) quattro ore;
2. che trasporti non piu' di 450 passeggeri.
b) "Unita' di categoria B": qualunque unita' veloce da passeggeri diversa da una "Unita' di categoria A", con macchinari e sistemi di sicurezza sistemati in modo che, nel caso di un'avaria che interessi qualsiasi macchinario essenziale ed i sistemi di sicurezza di un compartimento, l'unita' mantenga la capacita' di navigare in sicurezza.
Art. 4.
Requisiti di sicurezza
1. Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto.
2. Per quanto riguarda le navi da passeggeri, nuove ed esistenti, delle classi A, B, C e D:
a) i processi di costruzione e manutenzione dello scafo, dell'apparato motore principale e ausiliario, degli impianti elettrici e automatici devono essere conformi ai requisiti specificati, ai fini della classificazione, dalle norme di un organismo riconosciuto;
b) si applicano le disposizioni del capitolo IV, e relativi emendamenti GMDSS del 1988, e dei capitoli V e VI della "SOLAS 1974";
c) per le apparecchiature di navigazione valgono le disposizioni di cui alla regola 12, capitolo V, della "SOLAS 1974". L'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.l del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle disposizioni del decreto stesso, e' considerato conforme anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola V/12, lettera r), della "SOLAS 1974".
3. Per quanto riguarda le navi da passeggeri nuove:
a) requisiti generali:
1. le navi da passeggeri nuove di classe A devono essere pienamente conformi ai requisiti della "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata, a norma della "SOLAS 1974", alla discrezionalita' dell'amministrazione, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I;
2. le navi da passeggeri nuove delle classi B, C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I;
b) requisiti relativi alle linee di massimo carico:
1. le navi da passeggeri nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri devono essere conformi alla convenzione "LL66";
2. i criteri che garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quelli della convenzione "LL66" si applicano, per quanto riguarda la lunghezza e la classe, alle navi nuove di lunghezza inferiore a 24 metri;
3. in deroga a quanto previsto ai paragrafi b)1 e b)2, le navi da passeggeri nuove di classe D sono esonerate dall'osservanza del requisito sull'altezza minima della prora stabilito nella convenzione "LL66",
4. le navi da passeggeri nuove dalle classi A, B, C e D sono provviste di ponte completo.
4. Per quanto riguarda le navi da passeggeri esistenti:
a) le navi da passeggeri esistenti di classe A devono essere conformi alle regole applicabili alle navi da passeggeri esistenti, definite nella "SOLAS 1974" e ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dall'allegato I. Per quanto riguarda le regole la cui interpretazione e' lasciata dalla "SOLAS 1974" alla discrezionalita' dei singoli Stati, si applicano le interpretazioni contenute nell'allegato I;
b) le navi da passeggeri esistenti di classe B devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati nel presente decreto e nell'allegato I;
c) le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D devono essere conformi ai pertinenti requisiti specifici fissati dal presente decreto e dal capitolo III dell'allegato I, nonche' dalla legge 5 giugno 1962, n. 616 e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435. Prima che le navi da passeggeri esistenti delle classi C e D battenti bandiera di altro Stato membro possano essere adibite a viaggi nazionali regolari, lo Stato di bandiera deve ottenere l'accordo dell'Amministrazione sull'equivalenza del livello di sicurezza previsto dalle citate norme;
d) le navi che subiscono riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entita' e conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove di cui al comma 3, lettera a). I cambiamenti apportati a una nave esistente al solo scopo di adeguarla a una norma di sicurezza superiore non sono considerati cambiamenti di grande entita';
e) se non altrimenti disposto nella "SOLAS 1974", le disposizioni di cui alla lettera a) e, se non altrimenti disposto dall'allegato I, le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano ad una nave la cui chiglia era stata impostata o che si trovava a un equivalente stadio di costruzione:
1. a una data anteriore al 1° gennaio 1940: fino al 1° luglio 2006;
2. al 1° gennaio 1940 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1962: fino al 1° luglio 2007;
3. al 1° gennaio 1963 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1974: fino al 1° luglio 2008;
4. al 1° gennaio 1975 o a una data posteriore, ma anteriore al 31 dicembre 1984: fino al 1° luglio 2009;
5. al 1° gennaio 1985 o a una data posteriore, ma anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto: fino al 1° luglio 2010.
5. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di altro Stato membro:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1° gennaio 1996 o successivamente sono conformi ai requisiti stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che:
1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e
2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data del 4 giugno 1998, e
3. siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico, (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code) contenuto nella risoluzione A.373(X) dell'Assemblea dell'IMO del 14 novembre 1977, come modificato dalla risoluzione MSC 37(63) del comitato della sicurezza marittima del 19 maggio 1994;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite anterioriormente al 1° gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci continuano l'attivita' certificata a norma di tale codice;
c) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani solo previo accordo dell'Amministrazione;
d) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature sono conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.
6. Per quanto riguarda le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana:
a) le unita' veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entita', alla data del 1° gennaio 1996 o successivamente devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla regola X/3 della "SOLAS 1974", a meno che:
1. la chiglia sia stata impostata o l'unita' si trovava a un equivalente stadio di costruzione non oltre la data del 4 giugno 1998, e
2. la consegna e la commessa siano avvenute non oltre sei mesi dalla data del 4 giugno 1998, e
3. siano state classificate quali unita' a sostentamento dinamico da un organismo riconosciuto;
b) le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996 in base ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci e quelle gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano l'attivita' certificata secondo la normativa ad esse applicabile;
c) i processi di costruzione e manutenzione delle unita' veloci da passeggeri e delle relative apparecchiature devono essere conformi alle norme fissate, ai fini della classificazione, da un organismo riconosciuto.
Art. 5.
Equivalenze ed esenzioni
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, notificato alla Commissione europea, possono essere adottate misure che consentono l'equivalenza alle regole contenute nell'allegato I, purche' tali equivalenze siano almeno efficaci quanto le suddette regole, nonche', a condizione che non ne risulti una riduzione del livello di sicurezza, misure atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, quando siano adibite, nelle acque territoriali, inclusi i tratti di mare arcipelagici riparati dagli effetti del mare aperto, a viaggi nazionali sottoposti a talune condizioni operative, quali la probabilita' di un'onda significativa inferiore, l'osservanza di limiti stagionali, la circostanza che la navigazione sia effettuata solo in ore diurne o in condizioni climatiche o meteorologiche favorevoli, la durata limitata dei viaggi, ovvero la vicinanza di servizi di pronto intervento.
Art. 6.
Clausola di salvaguardia
1. L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da passeggeri o un'unita' veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato, per quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisca un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, puo' sospenderne l'attivita' ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Art. 7.
V i s i t e
1. Le navi da passeggeri nuove battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite:
a) una visita iniziale prima che la nave entri in servizio;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite occasionali.
2. Le navi da passeggeri esistenti battenti bandiera italiana sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle seguenti visite:
a) una visita iniziale, prima che la nave sia adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, o entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto quando adibita a viaggi nazionali nello Stato;
b) una visita periodica ogni dodici mesi;
c) visite occasionali.
3. Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'art. 4, comma 6, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC), sono sottoposte dalle Autorita' marittime alle visite previste dal codice stesso.
4. Le visite di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate con le modalita' e con le procedure di cui al capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e dal titolo II, capitolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge 5 giugno 1962, n. 616.
Art. 8.
C e r t i f i c a t i
1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri secondo il modello riportato nell'allegato II, rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).
2. Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b).
3. Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime. Le unita' veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1o gennaio 1996, gia' in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere certificate secondo la normativa ad esse applicabile.
4. Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno Stato ospite, l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio.
5. Le esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'.
6. Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
7. Le Autorita' marittime possono ispezionare ogni nave da passeggeri o unita' veloce da passeggeri adibita a viaggi nazionali ed accertare la validita' dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo.
8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui all'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto, anche qualora l'allegato I preveda che detto equipaggiamento debba essere approvato e sottoposto a prove a soddisfazione dello Stato di bandiera.
(Si omette il testo degli allegati)