Decreto Legislativo 14 gennaio 2000, n. 3
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 3, e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999; Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole e forestali e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 1, le parole: "Per il coordinamento e il controllo" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La societa' di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette attivita' siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in una o piu' societa' operative da essa direttamente controllate, ovvero in rami d'azienda eventualmente dotati di contabilita' separata, ferma restando la distinzione funzionale fra servizi allo sviluppo e servizi finanziari; le eventuali perizie avvengono a valore di libro sempre che non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato. Sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificita' di settore, con particolare riguardo a quello agricolo e agro-alimentare, nonche' la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attivita', tra la societa' di cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.";
"4-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla societa' di cui al comma 1 sono preferibilmente impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.".
Art. 2.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il primo periodo del comma 5 e' sostituito dal seguente:
"Con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della societa' Sviluppo Italia, nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'.".
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "definitivamente entro il 30 giugno 1999," sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente entro il 30 giugno 2000,"; e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Entro il 15 aprile 2000 la societa' di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, il cui schema e' rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi.";
b) al comma 2, le parole: "Dal 1° luglio 1999" sono soppresse; dopo le parole: "ovvero le sue" e' inserita la seguente: "eventuali";
c) al comma 3, le parole: "Dalla stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° luglio 1999";
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la societa' di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari.".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono aggiunti i seguenti: "Art. 4-bis. - 1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell'ambito del processo di riordino di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile.".
"Art. 4-ter. - 1. L'intera partecipazione azionaria detenuta dall'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI S.p.a. nella SPI S.p.a. e' trasferita, senza corrispettivo, a Sviluppo Italia S.p.a., mediante girata azionaria, entro il 30 gennaio 2000.".
"Art. 4-quater. - 1. La titolarita' delle partecipazioni azionarie in Sviluppo Italia S.p.a., che in seguito al processo di riordino di cui al presente decreto risultino intestate ad amministrazioni statali diverse dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella predetta societa', e' comunque attribuita al Tesoro dello Stato, mediante girata azionaria.".
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.