Decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 1999
Art. 1.
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999 quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 17,310 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quanto a lire 8,466 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia, quanto a lire 5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'artico1o 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, possono altresi' essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:
a) particolari situazioni economiche o familiari e responsabilita' lavorative, di conduzione d'impresa o assistenziali;
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;
c) grado di idoneita' somaticofunzionale o psicoattitudinale attribuito in sede di visita di leva, rispetto all'area vocazionale e al settore di impiego;
d) disponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'area vocazionale o nel settore di impiego, con riferimento alle indicazioni dell'obiettore, ovvero nell'ambito della regione di residenza o indicata nella domanda.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina l'entita' della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 1, nonche' le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo. Per l'anno 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a quanto previsto dal presente comma entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal sevizio, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate ai sensi del presente articolo, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di sessanta giorni.
Art. 3.
1. Con riguardo al procedimento di controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti sul regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, e con iniziale decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti ad un terzo.
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quallo della sua publicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.