[an error occurred while processing this directive]

Decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132

"Interventi urgenti in materia di protezione civile"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 1999


Art. 1.
Interventi urgenti in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 sono volte a disciplinare gli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania, interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e individuati o da individuare con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. In dette ordinanze sono, altresi', adottate le disposizioni per il completamento degli accertamenti tecnici. I presidenti delle regioni Basilicata e Calabria, nominati commissari delegati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998, completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi delle risorse e delle procedure stabilite e, comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania, sulla base dei risultati degli accertamenti tecnici di cui al comma 1, definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto secondo criteri omogenei, concordati tra le regioni stesse su deliberazione delle rispettive giunte, il programma finanziario di utilizzazione delle disponibilita' di cui all'articolo 4. Nel programma vengono individuati, come obiettivi prioritari, il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, che risultano totalmente o parzialmente inagibili, la ripresa delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle strutture e infrastrutture pubbliche e del patrimonio culturale, il completamento del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici gia' avviati. La regione Basilicata provvede, altresi', a redigere ed attuare, sulla base delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 1, un programma di interventi per i territori delle province di Matera e Potenza interessati dagli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 25 maggio 1991.

Art. 2.
Disciplina degli interventi

1. Per le attivita' di ricostruzione nei territori di cui all'articolo 1 si applicano le norme del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alla individuazione dei criteri tecnici ed economici, agli interventi, attraverso programmi di recupero, nelle zone di particolare interesse dei centri storici dove gli edifici distrutti o danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio, agli interventi a favore dei privati, con priorita' per le abitazioni principali totalmente distrutte o totalmente o parzialmente inagibili, agli interventi per la ripresa delle attivita' produttive, nonche' agli interventi per il recupero della funzionalita' delle strutture ed infrastrutture pubbliche.

2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno.

3. Per gli ulteriori interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici della Basilicata e della Calabria sono autorizzati, sulla base di una ripartizione effettuata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel limite di impegno ventennale, a decorrere dal 2000 e fino al 2019, di lire 3 miliardi per l'anno 2000. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alla contabilita' speciale intestata agli stessi soprintendenti. Per il recupero degli edifici monumentali privati, danneggiati dal terremoto, possono essere inoltre concessi contributi per gli altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Con ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere adottate misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, nonche', di adeguamento della normativa di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, in funzione alle esigenze operative. Con le stesse ordinanze vengono, altresi', stabiliti i parametri tecnici per l'ammissibilita' del danno subito per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 al contributo pubblico e disposte misure di rafforzamento delle strutture delle regioni, degli enti locali e del Ministero per i beni e le attivita' culturali, in analogia con quanto disposto dagli articoli 8, comma 7, e 14, comma 14, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, nel limite del 2 per cento dei rispettivi stanziamenti.

Art. 3.
Modifiche al decreto-legge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 - disposizioni varie relative a eventi calamitosi.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e del decreto 28 settembre 1998, n. 499, adottato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 12 ed i cui termini sono aggiornati con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, si applicano fino al 31 dicembre 2000, anche per i territori di cui all'articolo 1, mantenendosi in bilancio fino alla stessa data le relative disponibilita' finanziarie.

2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente.".

3. All'articolo 5, comma 2, della decreto-legge n. 6 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione e' prescritta dalle vigenti normative.".

4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.

5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 23, comma 6-quinquies, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, e' prorogato al 20 luglio 2000.

Art. 4.
Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di cui all'articolo 2, comma 3, si provvede, per l'anno 2000, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ad decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile, e per l'anno 2001, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.

3. All'onere di cui all'articolo 3, comma 4, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.
Interventi urgenti in favore delle regioni Campania,Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi.

1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998 e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte a completare gli interventi strutturali di emergenza nei territori dell'Emilia-Romagna e della Toscana gia' avviati, rispettivamente, con il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e con il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

2. Il presidente della regione Campania, nominato commissario delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.

3. Le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana attuano, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato, interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999, al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo 6.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998. Per ulteriori semplificazioni procedurali possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. Ai comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a Cancello e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo complessivo di lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche' le maggiori spese connesse all'emergenza.

Art. 6.
Interventi a favore dei soggetti privati delle regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1998 e dei primi mesi del 1999.

1. A favore dei soggetti privati e delle attivita' produttive danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano i benefici di cui agli articoli 4, comma 6, e 18, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

2. Nei territori di cui all'articolo 5 e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti nelle aree ad elevato rischio idrogeologico: all'individuazione e perimetrazione di dette aree procedono le regioni territorialmente competenti, entro il termine del 30 settembre 1999. Se le regioni non provvedono entro tale termine, l'individuazione e la perimetrazione sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'ambiente, previa diffida e decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della diffida medesima alla competente regione. Nelle stesse aree e' fatto, altresi', divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di emergenza e di messa in sicurezza di cui all'articolo 5 e conseguente riperimetrazione delle aree a rischio. Per i territori della regione Campania colpiti dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 la perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico e' effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999.

3. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al comma 2 i comuni interessati provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unita' immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal comma 4. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove gli immobili non vengano ricostruiti nel medesimo sito, i relitti dei medesimi sono demoliti e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.

4. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque e limitano l'adeguamento delle sezioni idrauliche; l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui a comma 6, i seguenti contributi:
a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso abitativo, e' corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalita' e le condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attivita' produttive, e' corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

5. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non e' dovuto alcun indennizzo. Trascorso il termine di cui al comma 4, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato.

6. Le regioni provvedono all'accertamento definitivo dei danni e alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonche' a stabilire le relative modalita' e disposizioni operative. Le provvidenze gia' concesse per gli stessi eventi calamitosi con ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione sui benefici di cui al presente articolo.

Art. 7.
Norma di copertura

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con esclusione del comma 5, e 6, le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente, ai mutui il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con contributi ventennali, rispettivamente, pari a lire 4 miliardi annui per la regione Emilia-Romagna, a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia, a lire 12,5 miliardi annui per la regione Liguria ed a lire 6 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, nonche' a lire 3,5 miliardi annui per la regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al relativo onere pari a complessive lire 29,5 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere di lire 304 miliardi per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1999, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.
Altri interventi di protezione civile

1. Per esigenze straordinarie del Corpo nazionale dei vigili delfuoco connesse alle campagne antincendio boschivi e per il completamento del piano di potenziamento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi sono, rispettivamente, autorizzate la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonche' la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e di lire 15 miliardi per l'anno 2001. All'onere complessivo di lire 20 miliardi per l'anno 1999, si provvede, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per l'anno 2001 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999 e successivi, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per il completamento della carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e 1:250.000 per il fondo marino, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Al fine di garantire la continuita' dell'espletamento delle attivita' connesse ai compiti di protezione civile, e' autorizzato l'acquisto del complesso immobiliare sito in Castelnuovo di Porto, adibito a sede del Centro polifunzionale di protezione civile. Le relative risorse finanziarie sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o piu' banche che dispongono di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, la cui entita' sara' commisurata ad un piano finanziario di ammortamento, nel limite di un impegno ventennale di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 1999. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' autorizzata a corrispondere alle banche contributi nel limite della spesa sopraindicata. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile.

4. Per le esigenze connesse all'attivita' di protezione civile, il personale del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, comandato o temporaneamente distaccato, e' mantenuto in servizio presso lo stesso Dipartimento fino al 30 giugno 2000.

5. I prefetti ed i funzionari delegati che operano per conto del Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, dal medesimo Dipartimento, alla conservazione, alla gestione ed alla rendicontazione delle somme accreditate, nelle rispettive contabilita' speciali, fino all'esecuzione degli interventi per i quali i fondi sono stati assegnati e comunque non oltre la fine dell'esercizio finanziario in cui scade il termine previsto dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si applicano ai pagamenti disposti dal Dipartimento della protezione civile a favore delle regioni e degli enti locali a carico del centro di responsabilita' n. 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme relative a mutui gia' contratti ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, nonche' quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 424, e non erogati agli enti locali interessati. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, le somme effettivamente versate all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" (Cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per interventi infrastrutturali di protezione civile in aree esposte a pericoli connessi a calamita' naturali.

8. Al fine di dare attuazione alla deliberazione del CIPE del 23 aprile 1997, registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 1997, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative del bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti al trasferimento delle risorse finanziarie ivi previste dall'unita' previsionale di base 8.2.1.11 - aree depresse, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999 e all'unita' previsionale di base 6.2.1.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno.

Art. 9.
Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267, in materia di rischio idrogeologico

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.267, e' sostituito dal seguente:
" 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e le relative misure di salvaguardia.".

2. All'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Entro il 30 settembre 1999, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, in deroga alle procedure della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano, ove non si sia gia' proceduto, piani stralcio di bacino diretti a rimuovere le situazioni a rischio piu' elevato, redatti anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani stralcio devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225. Entro la stessa data, con autonomo provvedimento, le autorita' di bacino di rilievi nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, individuano e perimetrano le aree nelle quali sono possibili problemi per l'incolumita' delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilita' degli stessi, la interruzione di funzionalita' delle attivita' socioeconomiche e danni al patrimonio ambientale. Per dette aree sono adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17. L'inosservanza del termine del 30 settembre 1999 per l'individuazione e la perimetrazione delle aree di cui al precedente periodo, determina l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, degli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17,comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino all'approvazione dei piani di cui al comma 1. Per i comuni della Campania, colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali degli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.".

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1-bis definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi gia' in essere da parte delle autorita' di bacino di rilievo nazionale e dei piani stralcio di cui al comma 1-bis, se approvati, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilita' del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale con priorita' per quelli relativi alle aree per le quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.".

4. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1-bis, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottati atti di indirizzo e coordinamento che individuano i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 1-bis ed al presente comma.". 5. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Nel limite della disponibilita' finanziaria di cui a comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le autorita' di bacino possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di cui al presente decretolegge.". 6. All'articolo 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi, di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e le autorita' di bacino possono destinare ulteriori quote delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa prevista al comma 1 dell'articolo 8, per incrementare le proprie strutture tecniche preposte alle attivita' di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1, comma 1-bis.".

Art. 10.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.