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Decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12

"Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999


Art. 1.

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 militari alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.

2. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennita' di missione, per tutta la durata del periodo, nella misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n.301.

2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1 continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'.

3. Al personale di cui all'articolo l, in caso di decesso per causa mdi servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita', per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n.1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzato a pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a carico dell'Amministrazione.

6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma.

Art. 3.

1. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilita' generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso mezzi, nonche' gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 4.

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, ampliando le finalita' previste dal medesimo articolo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.