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Decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129

"Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997


Art 1.
Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola

1. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1 settembre 1997, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico 1997 - 98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione e' accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica.

2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresi' accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dal1 settembre 1997. A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della piu' elevata eta' anagrafica degli interessati.

3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della vista;
b) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 509, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) del personale che si trova nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Fatta salva la possibilita' di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto negli anni scolastici successivi, rispettando il criterio di precedenza dell'eta' anagrafica, nel limite del contingente annuo stabilito al comma 2.

5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1 settembre 1997, ai sensi del comma 2, puo' chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.

6. E' sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino al raggiungimento dell'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, nonche' negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.

Art. 2.
Fondi pensione

1. All'articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 23 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "facendo riferimento ai criteri di cui all'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1," si interpretano nel senso che i requisiti per l'esercizio dell'attivita' e, comunque, dei responsabili del Fondo possono essere desunti anche da funzioni assimilabili espletate presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche complementari, ovvero presso enti e organismi espletanti attivita' in materia di previdenza obbligatoria o complementare.

Art. 3.
Mobilita' lunga

1. Al fine di favorire piani di gestione delle eccedenze, che presentino rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa ed alla sua collocazione sul territorio, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione nei confronti dei lavoratori collocati in mobilita' entro il 31 dicembre1998, nel limite massimo di 2.500 unita', da imprese rientranti nella disciplina relativa all'indennita' di mobilita', con riferimento alle unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93, del Consiglio del 20 luglio 1993. I predetti lavoratori saranno collocati in pensione al raggiungimento dei requisiti individuali previsti per il pensionamento di anzianita' nella disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori collocati in mobilita' ai fini del presente comma, gli oneri conseguenti dal permanere nelle liste di mobilita' oltre i limiti previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della citata legge n. 223 del 1991, ivi compreso l'onere relativo alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese che, a tale fine, corrisponderanno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i relativi importi, alla fine di ciascun anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1997. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale approva le domande entro il 30 settembre 1997. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina relativa all'articolo 7, comma 7, della citata legge n. 223 del 1991.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.