Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 24 dicembre 2003
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» - purche' abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
Art. 2.
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato entro tre giorni al competente tribunale.
Art. 3.
Funzioni del commissario straordinario
1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.
3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.
Art. 4.
Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione
1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.
Art. 5.
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo
1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.
Art. 6.
Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purche' funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
Art. 7.
Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.