Legge 22 Dicembre 1999, n. 487
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1999
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 1999
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, e' prorogato fino al 31 dicembre 1999.
2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.
Art. 2.
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, e' prorogato fino al 31 dicembre 1999.
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269.
Art. 3.
1. Per le finalita' previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, e' autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est.
2. Al personale di cui al comma 1 e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennita' di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni.
3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonche' lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianita'. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidita' per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
Art. 3-bis.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuzione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a
lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a
lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-bis.
1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attivita' sanitarie ed a snellirne le procedure.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.