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Legge 12 Novembre 1999, n. 414

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell' usura"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 1999


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione


Legge di conversione

1. Il decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, รจ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 13 novembre 1999

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di esclusione" e dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche ".

02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: " 2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche

".

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: " d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero, nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo, iscritte nell'elenco istituito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1994, n. 614. I membri sono nominati ogni due anni dal Ministro dell'interno, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni od organizzazioni, su indicazione delle medesime;".

1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, puo' essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ".

1-ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo termine previsto dal comma 1 ".

1-quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine e' di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1 -ter del presente articolo, e' di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

" 3-bis.

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 21 e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato ai sensi dell'articolo 19, opera con i poteri e secondo le modalita' previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e si avvale, per le finalita' di cui alla medesima legge, del comitato di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni.".

3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" e' sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo".

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

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