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Legge 3 Agosto 1999, n. 280

" Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1999


Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

"2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari mediante l'Ufficio centrale dei controlli ed i propri uffici provinciali. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. I registri anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina e suina, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle stesse associazioni nazionali allevatori che gestiscono i libri genealogici delle specie medesime. I disciplinari, i registri anagrafici ed i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per le politiche agricole".

Art. 2.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. L'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423.

2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: ", sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste," sono soppresse.

2. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 4.

1. L'articolo 7 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2.

I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici ed attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Le importazioni di animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni provenienti dai Paesi terzi sono consentite:

a)

se gli animali riproduttori, il materiale seminale, gli ovuli e gli embrioni provenienti da Paesi terzi risultano iscritti o registrati in un libro genealogico o registro tenuto da organismi ufficiali del Paese esportatore allo scopo autorizzati e sono accompagnati dal relativo certificato genealogico zootecnico;

b)

se gli organismi ufficiali del Paese esportatore autorizzati a tenere un libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza risultano iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994.

3.

I Paesi terzi esportatori devono inoltre assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, al materiale seminale, agli ovuli e agli embrioni originari dei Paesi dell'Unione europea.

4.

Fino alla redazione da parte dell'Unione europea dell'elenco di cui al comma 2, lettera b), i soggetti maschi originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione sia in monta naturale che per inseminazione artificiale purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali già determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura nonchè del materiale seminale ed ovuli fecondati provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle stesse condizioni è ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi".

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, le parole: "e ne viene ordinata la sterilizzazione a spese del contravventore" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, nonchè a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 15 e 27 del citato decreto 13 gennaio 1994, n. 172.

2-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della associazione a ciò preposto che custodisce i libri genealogici ed i registri anagrafici di cui all'articolo 3 in difformità dalle prescrizioni contenute negli appositi disciplinari è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 35 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale ammessi all'importazione e all'esportazione".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994, n. 172, si applicano:

a)

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 9 milioni, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 8, 11, 21 e 22 in materia di autorizzazioni; agli articoli 6 e 30 in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 10, 30 e 32 in materia di centri di produzione dello sperma; agli articoli 13, 30 e 32 in materia di recapiti; agli articoli 25, 30 e 32 in materia di gruppi di raccolta; agli articoli 26, 30 e 32 in materia di centri di produzione di embrioni;

b)

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3 milioni nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 18, 28 e 30 in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.

2.

Agli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:

a)

è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui all'articolo 9, comma 2-ter;

b)

il presidente della giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero per le politiche agricole".

Art. 7.

1. L'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogato.

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 12 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. - 1. Sono abrogati:

a)

la legge 25 luglio 1952, n. 1009, recante norme per la fecondazione artificiale degli animali;

b)

il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256, recante norme di attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 1009;

c)

la legge 3 febbraio 1963, n. 126, recante disciplina della riproduzione bovina;

d)

la legge 3 febbraio 1963, n. 127, recante norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina;

e)

il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, n. 1618, recante norme per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 127.

2.

L'articolo 4 della legge 11 marzo 1974, n. 74, è abrogato.

3.

L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, è abrogato".

Art. 9.

1. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, è sostituito dall'allegato annesso alla presente legge.

ANNESSO

"Allegato

(Articolo 2; articolo 3, comma 4)

Libro genealogico

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza, sottoposti allo stesso programma di selezione, con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro anagrafico

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

Registro dei suini ibridi

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina

e suina

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

Riproduttore equino

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonchè di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purchè i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

Riproduttore suino ibrido

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

a)

che provenga da un incrocio pianificato:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b)

che sia iscritto in un registro".