Legge 15 dicembre 1998, n. 484
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999 - Supplemento Ordinario n. 11
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV del Trattato stesso.
Art. 3.
1. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'ambiente, nonché degli enti ed agenzie ad esso collegati.
Art. 4.
1. L'Autorità nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'Ufficio per l'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:
a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto;
b) promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni competenti;
c) presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.
Art. 5.
1. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo scorta nelle aree da ispezionare in esecuzione degli obblighi del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999 e 6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(Si omette il testo del trattato)