Legge 18 febbraio 1997, n.28
Art. 1.
(Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:
"Art. 38-quater. - (Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea). - 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25.";
b) all'articolo 67, comma 1, lettera a), le parole: "ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato" sono soppresse e la lettera e) è abrogata;
c) all'articolo 69, primo comma, le parole: "all'interno del territorio doganale" sono sostituite dalle seguenti: "all'interno del territorio della Comunità".
2. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, la lettera a) è abrogata;
b) all'articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.";
c) all'articolo 40, comma 9, dopo la parola: "nonchè" sono inserite le seguenti: "le prestazioni di servizio," e dopo le parole: "ai commi" sono inserite le seguenti: "4-bis,";
d) all'articolo 41, comma 2, la lettera a) è abrogata;
e) all'articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,";
f) all'articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 5, la parola: "a)," è soppressa;
g) all'articolo 47, comma 1, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
h) all'articolo 50, commi 1 e 3, le parole: "commi 5," sono sostituite dalle seguenti: "commi 4-bis, 5,"; allo stesso comma 1 le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)"; allo stesso articolo 50, il comma 8 è abrogato;
i) dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
"Art. 50-bis - (Depositi fiscali ai fini IVA) - 1. Sono istituiti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati "depositi IVA", per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi IVA:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito IVA altri soggetti che riscuotono la fiducia dell'Amministrazione finanziaria. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 1o marzo 1997, sono dettati le modalità e i termini per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti interessati. L'autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore ad un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere tenuto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell'articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve, altresì, essere conservato, a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonchè quelle relative all'introduzione e all'estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi semprechè, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'ufficio doganale o all'ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull'impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all'ufficio delle entrate indicato nell'autorizzazione. Gli uffici delle entrate ed i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati.
6. L'estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d'imposta agli effetti dell'IVA e comporta il pagamento dell'imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione non assoggettata all'imposta per effetto dell'introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all'ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. L'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, a norma dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell'imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall'estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell'estrazione.
7. Nel limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi IVA assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.
8. Il gestore del deposito IVA risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.";
l) all'articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l'applicazione dell'imposta nel modo normale.";
m) all'articolo 58, il comma 2 è abrogato;
n) è aggiunta la tabella A-bis, di cui all'allegato alla presente legge.
3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera h), del presente articolo, o comunque annotate sul registro di cui all'articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 50-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, introdotto dal comma 2, lettera i), del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 2.
(Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: "a norma del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
b) all'articolo 8, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: "6 ottobre 1978, n. 627" sono aggiunte le seguenti: ", o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo";
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta";
c) all'articolo 8-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: "cessioni all'esportazione" sono aggiunte le seguenti: ", se non comprese nell'articolo 8";
2) al secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostituite dalle seguenti: ", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
d) all'articolo 9, secondo comma, le parole: "non ammortizzabili" sono sostiuite dalle seguenti: ", diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,";
e) all'articolo 17:
1) al secondo comma, le parole: "secondo comma dell'articolo 53" sono sostituite dalle seguenti: "terzo comma dell'articolo 53";
2) ai commi secondo e terzo, le parole: "lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera f)" e dopo le parole: "del primo comma" sono inserite le seguenti: ", lettera a),";
f) all'articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente:
"Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonchè le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.";
g) all'articolo 38-ter, primo comma, le parole: "lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.
3. Le dichiarazioni di intento previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. Agli effetti di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonchè le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 3.
(Adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari)
1. All'articolo 2 della tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis è sostituita dalla seguente:
"2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.".
Art. 4.
(Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall'imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) è sostituito dal seguente: "i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.";
b) all'articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;".
Si omette il prospetto della TABELLA A-BIS (articolo 50-bis. comma 4, lettera d)