Legge 23 dicembre 1996, n. 647
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
Art. 3.
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico
1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico - CIRM", istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, e' elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1 gennaio 1994.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 4.
Interventi a favore del settore armatoriale
1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e' sostituito dal seguente:
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle societa' di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, e' autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. L'espressione: "adeguata remunerazione del capitale investito", di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.
4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi:
" 4-bis. Agli interventi di cui al comma 3, lettera c), con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.
4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalita' di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.".
5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 5.
Decimi di senseria
1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorche' per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformita' di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6.
Unita' da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unita' da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.
2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.
Art. 7.
Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona
1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonche' per fronteggiare le necessita' conseguenti alle calamita' naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonche' le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.
Art. 8.
Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione
1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformita' ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto. 2-3 (Soppressi dalla legge di conversione).
4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilita' degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.
5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalita' di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, e' fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 , adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 1996. Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.
Art. 9.
Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione dei Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.
2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509, 7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.
3. Le disponibilita' finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.
4. Le disponibilita' del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonche' quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.
5. Le disponibilita' in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.
5-bis. Le somme relative al funzionamento del Servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonche' le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640, sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1 gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997.
Art. 10.
Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.
1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unita' da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita' passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilita' ed i rischi;
b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unita' da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non piu' di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unita' in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli usi turistici di carattere locale e' disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorita' marittime o locali.
11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito dal seguente:
" 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.
2. L'utilizzazione dell'unita' da diporto per finalita' di locazione e noleggio e' annotata nei registri di iscrizione delle unita' da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o societa', esercenti l'attivita' di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o piu' decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unita' da diporto utilizzate in attivita' di noleggio, nonche' per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 11.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni
1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
" c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;".
3. La lettera d) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
" d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.".
4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione e' stata richiesta.
5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: "Nessuna abilitazione" sono inserite le seguenti: "Salvo quanto e' disposto dal successivo articolo 20".
Art. 12.
Informatizzazione dei servizi marittimi
1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonche' del sistema di governo e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente per i soli aspetti ambientali con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.
3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea
1. E' autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-l998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:
2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.
3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente - gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonche' ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potra' essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 12 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacita' produttiva annua gia' riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.
4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.
5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.
6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: "decennale" e' sostituita dalla seguente: "dodecennale".
8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione
1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: "comunicazione" sono inserite le seguenti: ", che potra' essere trasmessa anche con mezzi elettronici, ".
2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi, " sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici, ".
3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale e' tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".
3-bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unita' da diporto.
Art. 16.
Differimento di termini
1. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 gennaio 1995.
2. Il termine del 1 gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e' differito al 1 luglio 1994.
3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.
Art. 17.
Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202
1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e' soppressa la parola: "8" e, dopo il medesimo comma, e' inserito il seguente:
Art. 18.
Interventi a favore del porto di Genova
1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.
Art. 19.
Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92"
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, e' prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.