Legge 18 novembre 1996, n. 586
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 1996
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 1996
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Premio di addestramento e formazione tecnica). - 1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita' dilettantistica o giovanile.
2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita' dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.".
Art. 2.
1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente:
"Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
1-bis. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi".
Art. 3.
1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennita' di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.
Le societa' appartenenti a federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facolta' prevista dal secondo comma, possono altresi' provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996."..
Art. 4.
1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga all'articolo 2488 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali";
b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: "L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva"; c) (soppressa dalla legge di conversione).
2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa' di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo approvati".
3. L'articolo 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Potere di denuncia al tribunale). - Le federazioni sportive nazionali possono procedere, nei confronti delle societa' di cui all'articolo 10, alla denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.".
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.