Legge 3 febbraio 2006, n. 27
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
«Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità »
Art. 1.
Incentivazione della ricerca nelle università
1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali
1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità e' riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il riconoscimento e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli studenti;
c) l'impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. E' fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e' soppresso.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 1-ter.
Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica
1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento.
Art. 1-quater.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale
1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 1-quinquies.
Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici
1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamentodel personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:
a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG;
b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;
c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale;
f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;
g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.
4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra Wurts».
5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 1-sexies.
Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana
1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come «Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.
3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, e' istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto e' redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-septies.
Equipollenza di titoli di studio
1. Il diploma di laurea in scienze motorie e' equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.
Art. 1-octies.
Servizio sociale professionale
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale».
Art. 1-novies.
Finanziamento del Museo della Shoah
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-decies.
Consiglio di amministrazione della fondazione «Accademia nazionale di Santa Cecilia»
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri» e le parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico».
Art. 1-undecies.
Accesso alla professione di enologo
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, e' sostituito dal seguente:
«1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e' equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore».
Art. 2.
Rinegoziazione di mutui
1. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui».
Art. 3.
Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide
1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia, tale sindrome e' inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.
3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».
Art. 4.
Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati
1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005, e' attribuito, in aggiunta a quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo e' subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
Art. 4-bis.
Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani»
1. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 4-ter.
Centro San Raffaele del Monte Tabor
1. Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 4-quater.
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario.
Art. 5.
Deputazioni e società di storia patria
1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque ricorrano, sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e società di storia patria».
Art. 5-bis.
Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3»;
b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Art. 5-ter.
Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi»
1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, e' incluso tra gli enti ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
Art. 5-quater.
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1» sono soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-quinquies.
Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della salute
1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa e' autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando abbiano prestato senza demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonche' nei limiti del contingente di 96 unità di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'età, e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.