Legge 22 novembre 2002, n. 266
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto; otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente, dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di presidente. La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente, ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL e il comune competente alla designazione. I Comitati sono nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare qualora alla predetta data siano stati nominati la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono svolte dalle direzioni provinciali del lavoro. 1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale di emersione contenente:3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Di tali commissioni fanno parte, ove gia' non presenti, le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa, in data 19 luglio 2002.
4. Comma soppresso. 5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione progressiva ed hanno i seguenti compiti:5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere del comune competente per territorio, che esprime, in ordine a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta comunque il piano. 6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche' del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attivita' al termine del periodo di emersione. 7. Per la presentazione del piano individuale di emersione, gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, che provvedono alla presentazione del programma al competente CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'imprenditore stesso. 8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 1. 9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero respinge il piano stesso. 10. Le autorita' competenti, previa verifica della avvenuta attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse alla violazione dei predetti obblighi. 11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo e' presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti previsti dall'articolo 1. 12. Le certificazioni di regolarita' rilasciate ai datori di lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali di emersione, conservano la loro efficacia. 13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che gia' in corso di applicazione di tali contratti non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali, possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo le modalita' stabilite nel presente articolo. 14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del periodo di emersione. 15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni oggetto di regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso, di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che ha presentato il piano.". 2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi, a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti. 3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte le seguenti: "e alle imprese che svolgono attivita' agricola non produttiva di reddito di impresa".
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle societa' ed associazioni sportive, artistiche e culturali nonche' alle comunita' terapeutiche convenzionate, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.